Avvertenza:      Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto
dal  Ministero  della  giustizia  ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
testo  unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi,
sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con
D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla  legge  di  conversione,  che di quelle richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche vengono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
((  1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina
l'attuazione  dell'articolo  111  della Costituzione, come modificato
dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione
dell'articolo  2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui
all'articolo  111  della Costituzione si applicano ai procedimenti in
corso salve le regole contenute nei commi successivi.
  2.  Le  dichiarazioni  rese nel corso delle indagini preliminari da
chi,  per  libera  scelta,  si  e'  sempre  volontariamente sottratto
all'esame  dell'imputato  o del suo difensore, sono valutate, se gia'
acquisite   al  fascicolo  per  il  dibattimento,  solo  se  la  loro
attendibilita'  e'  confermata  da altri elementi di prova, assunti o
formati con diverse modalita'.
  3.  Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla
base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che
la  persona  e'  stata  sottoposta  a  violenza,  minaccia, offerta o
promessa  di  denaro  o  di  altra  utilita'  affinche'  si sottragga
all'esame.
  4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e
gia'  valutate  ai  fini  delle  decisioni, si applicano nel giudizio
dinanzi  alla  Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia
di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.
  5.  Nell'udienza  preliminare  dei  processi  penali  in  corso nei
confronti  di  imputato  minorenne,  il  giudice, se ritiene di poter
decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilita'
di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella
fase.
  6.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  si applicano anche ai
procedimenti  che  proseguono  con  le  norme del codice di procedura
penale anteriormente vigente. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 111 della
          Costituzione:
              "Art.  111.  -  La  giurisdizione  si attua mediante il
          giusto processo regolato dalla legge.
              Ogni  processo  si  svolge  nel  contraddittorio tra le
          parti,  in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e
          imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
              Nel  processo  penale, la legge assicura che la persona
          accusata  di  un reato sia, nel piu' breve tempo possibile,
          informata   riservatamente   della   natura  e  dei  motivi
          dell'accusa  elevata  a  suo  carico,  disponga del tempo e
          delle  condizioni  necessari  per  preparare la sua difesa;
          abbia  la facolta', davanti al giudice, di interrogare o di
          far  interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
          carico,  di  ottenere la convocazione e l'interrogatorio di
          persone  a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e
          l'acquisizione  di  ogni altro mezzo di prova a suo favore;
          sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
          la lingua impiegata nel processo.
              Il  processo  penale  e'  regolato  dal  principio  del
          contraddittorio    nella   formazione   della   prova.   La
          colpevolezza  dell'imputato  non  puo' essere provata sulla
          base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e'
          sempre   volontariamente  sottratto  all'interrogatorio  da
          parte dell'imputato o del suo difensore.
              La legge regola i casi in cui la formazione della prova
          non  ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato
          o  per  accertata  impossibilita' di natura oggettiva o per
          effetto di provata condotta illecita.
              Tutti  i  provvedimenti  giurisdizionali  devono essere
          motivati.
              Contro  le  sentenze  e  contro  i  provvedimenti sulla
          liberta'     personale,     pronunciati     dagli    organi
          giurisdizionali  ordinari  o  speciali,  e'  sempre ammesso
          ricorso  in  Cassazione  per  violazione  di legge. Si puo'
          derogare   a  tale  norma  soltanto  per  le  sentenze  dei
          tribunali militari in tempo di guerra.
              Contro  le  decisioni  del  Consiglio  di Stato e della
          Corte  dei  conti il ricorso in cassazione e' ammesso per i
          soli motivi inerenti alla giurisdizione".
              - La legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, reca:
          "Inserimento  dei  princi'pi  del giusto processo nell'art.
          111 della Costituzione"; si trascrive il testo dell'art. 2:
              "Art.  2.  -  1.  La  legge  regola  l'applicazione dei
          princi'pi  contenuti nella presente legge costituzionale ai
          procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in
          vigore".