Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali, esaminata
l'istanza  intesa  ad  ottenere  la protezione della denominazione di
origine protetta "Sopre'ssa Vicentina" ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2081/92, presentata dal Consorzio salumifici artigiani vicentini -
Vicenza,  esprime  parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di
disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  "disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali   -   Direzione   generale   delle  politiche  agricole  ed
agroindustriali  nazionali  -  Ufficio  tutela  qualita' dei prodotti
agricoli,  via  XX  Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,   dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di
opportuna   valutazione,  da  parte  del  Ministero  delle  politiche
agricole   e  forestali,  prima  della  trasmissione  della  suddetta
proposta alla commissione europea.
                                ----
Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine
                   protetta "Sopre'ssa vicentina"
                               Art. 1.
                          Nome del prodotto
    La  denominazione  d'origine  protetta  "Sopre'ssa  Vicentina" e'
riservata  esclusivamente  al prodotto di salumeria che risponde alle
condizioni  e  ai  requisiti  stabiliti  nel presente disciplinare di
produzione.
                               Art. 2.
                      Descrizione del prodotto
                         2.1 Materie prime.
    Le  carni  devono provenire da animali nati e allevati in aziende
zootecniche localizzate nel territorio della provincia di Vicenza.
    Il peso dei suini macellati non deve essere inferiore a 130 kg di
peso morto.
                     2.1.1 Qualita' della carne.
    Sono  escluse  le carni di suini portatori di miopatie conclamate
(PSE;  DFD;  postumi  di  evidenti processi infiammatori e traumatici
pregressi) accertate dal medico veterinario in sede di macellazione.
                  2.1.2 Caratteristiche genetiche.
    Sono  ammessi  gli  animali in purezza o d'incrocio, comunque non
manipolati  geneticamente,  di razze tradizionali quali: Large White,
Landrace  e  Duroc  iscritte  al libro genealogico italiano o a libri
genealogici  esteri riconosciuti dal libro genealogico italiano e che
presentano  finalita'  compatibili  con il libro genealogico italiano
per la produzione del suino pesante.
    I  suini  allevati  devono  essere  in  grado di raggiungere pesi
elevati alla macellazione (130 kg di peso morto).
                    2.1.3 Eta' alla macellazione.
    L'eta'  minima  alla  macellazione  e' di nove mesi e puo' essere
accertata  sulla  base  dei  dati riportati dal timbro, tatuato sulla
coscia dei suini entro i primi trenta giorni dalla nascita.
            2.1.4 Prescrizioni relative all'allevamento.
    Le fasi di allevamento sono cosi' definite:
   Allattamento ....     |       da 0 a 30 giorni sotto scrofa
    Svezzamento ....     |             da 30 a 80 giorni
    Magronaggio ....     |        da 30 a 80 kg di peso vivo
     Ingrasso ....       |   da 80 a 160 kg di peso vivo ed oltre
    Le strutture e attrezzature dell'allevamento devono risultare ben
coibentate  e  ben aerate in modo da garantire la giusta temperatura,
il ricambio ottimale dell'aria e l'eliminazione dei gas nocivi.
    I    pavimenti    devono    essere   realizzati   con   materiali
idrorepellenti, termici ed anti-sdrucciolevoli.
    In   relazione   alla   tipologia  dell'alimentazione,  tutte  le
strutture  ed  attrezzature  devono  presentare adeguati requisiti di
resistenza alta corrosione.
    Possono essere utilizzati anche suini allevati allo stato brado e
semibrado.
  2.1.5 Alimentazione degli animali fino alla fase di magronaggio.
    Dalla   nascita   al  completamento  della  fase  di  magronaggio
l'alimentazione degli animali e' quella definita nella tabella n. 1.
                              Tabella 1
         ALIMENTI AMMESSI FINO A 80 CHILOGRAMMI DI PESO VIVO
(Tutti  quelli  utilizzabili  nel  periodo  di  ingrasso,  in  idonea
concentrazione, nonche' quelli sottoelencati. La presenza di sostanza
secca  da  cereali  non  dovra'  essere  inferiore  al  45% di quella
                              totale).
Semola glutinata di mais e/o corn |s.s.: fino al 5% della s.s. della
           gluten feed            |             razione
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino al 3% della s.s. della
    Carrube denocciolate ....     |             razione
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino al 2% della s.s. della
       Farina di carne ....       |             razione
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino all'1% della s.s. della
       Farina di pesce ....       |             razione
---------------------------------------------------------------------
   Farina di estrazione di soia   | s.s.: fino ad un massimo del 20%
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino al 3% della s.s. della
         Distillers ....          |             razione
---------------------------------------------------------------------
                                  | s.s.: fino ad un massimo di 6 1
         Latticello ....          |            capo/giorno
---------------------------------------------------------------------
   Lipidi con punto di fusione    |s.s.: fino al 2% della s.s. della
         superiore a 36 °C        |             razione
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino all'1% della s.s. della
       Lisati proteici ....       |             razione
---------------------------------------------------------------------
                                  |s.s.: fino al 10% della s.s. della
          Silomais ....           |             razione
    s.s. = sostanza secca
      2.1.6 Alimentazione degli animali nella fase di ingrasso.
    Gli  alimenti  e le dosi consentite per l'alimentazione dei suini
durante  l'intera  fase  di  ingrasso sono riportati nella successiva
tabella 2.
    Per  la  fase  di  ingrasso  e'  vietato l'impiego di alimenti di
origine animale non lattea.
    E'  preferibile che l'alimento sia presentato sotto forma liquida
o  di pastone con l'aggiunta di acqua e dove e' possibile di siero di
latte.  Ai  fini di ottenere un grasso di copertura di buona qualita'
e'  indicata  la presenza massima di acido linoleico pari al 2% della
sostanza secca della dieta.
    Siero  e  latticello  insieme  non  devono  superare  i  15 litri
capo/giorno.   Per  latticello  si  intende  il  sottoprodotto  della
lavorazione  del  burro  e  per  siero  di  latte il sottoprodotto di
cagliate.
                              Tabella 2
                                  |  % massima sulla sostanza secca
             Alimenti             |          della razione
---------------------------------------------------------------------
       Farina di mais ....        |           fino al 55%
---------------------------------------------------------------------
Patata e/o patata disidratata ....|           fino al 20%
---------------------------------------------------------------------
Farina di estrazione di soia .... |           fino al 15%
---------------------------------------------------------------------
     Crusca e cruschello ....     |           fino al 25%
---------------------------------------------------------------------
       Farina di orzo ....        |           fino al 15%
---------------------------------------------------------------------
     Farina di castagne ....      |           fino al 10%
---------------------------------------------------------------------
         Latticello ....          |fino a 250 gr capo/giorno di s.s.
---------------------------------------------------------------------
       Siero di latte ....        |   fino a 15 litri capo/giorno
---------------------------------------------------------------------
 Polpe secche estruse di bietola  |
               ....               |            fino al 2%
---------------------------------------------------------------------
Integratore di sali minerali .... |            fino al 5%
                    2.2 Caratteristiche fisiche.
    La "Sopre'ssa Vicentina" presenta le seguenti caratteristiche:
2.2.1 Aspetto esterno.
    L'aspetto esterno e' di forma cilindrica.
    La legatura e' caratterizzata da uno spago non colorato, che puo'
essere elasticizzato, posto in verticale (imbragatura) e da una serie
di   anelli  dello  stesso  materiale,  posti  in  orizzontale  sopra
l'imbragatura  che coprono tutta la lunghezza della Sopre'ssa. Per la
legatura non e' ammesso l'uso di reti.
    Per  il  prodotto  con  aglio  e'  consentito l'utilizzo di spago
colorato, solo per la parte terminale (asola).
    Gli  anelli  hanno  tra  di  loro  una distanza di circa 2-4 cm e
devono essere presenti in un numero minimo di tre.
    La  superficie esterna si presenta ricoperta da una patina chiara
che si sviluppa naturalmente in fase di stagionatura.
                      2.2.2 Aspetto al taglio.
    La  pasta  appare  compatta  e allo stesso tempo tenera. La fetta
presenta  un  impasto con particelle di grasso distribuite in modo da
avvolgere  le  frazioni muscolari lasciando il prodotto morbido anche
dopo  lunghi  tempi  di  stagionatura.  La  fetta  appare  con colori
leggermente  opachi,  il grasso e il magro non presentano confini ben
definiti, di grana medio grossa.
                    2.3 Caratteristiche chimiche.
    Proteine totali: superiore 15%.
    Grassi: compresa tra il 30% e il 43%.
    Sali minerali (ceneri): compresa tra il 3,5% e il 5%.
    Umidita': inferiore al 55%.
    pH: compreso tra 5,4 e 6,2.
                2.4 Caratteristiche microbiologiche.
    Carica  microbica  mesofila:  prevalenza  di  Batteri  lattici  e
Micrococcacee.
                 2.5 Caratteristiche organolettiche.
    Profumo: speziato, con eventuale fragranza di erbe aromatiche con
o senza aglio.
    Sapore: delicato, leggermente dolce e pepato o di aglio.
    Colore: rosato, tendente al rosso.
    Consistenza:   grana   medio   grossa,   poca   resistenza   alla
masticazione.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    La  zona  di  produzione della "Sopre'ssa Vicentina" comprende il
territorio dell'intera provincia di Vicenza.
                       3.1. Allevamento suini.
    Devono  essere  utilizzati  i  suini  nati  e allevati in aziende
zootecniche localizzate nel territorio della provincia di Vicenza.
                     3.2 Macellazione dei suini.
    La  macellazione  deve avvenire in stabilimenti in possesso delle
autorizzazioni  igienico sanitarie previste dalla normativa nazionale
e   dalla   normativa  U.E.  e  ubicate  nell'ambito  del  territorio
riconosciuto DOP.
                   3.3 Trasformazione delle carni.
    La  lavorazione  delle  carni e la stagionatura dei prodotti deve
avvenire in stabilimenti situati all'interno del territorio medesimo.
Gli  stabilimenti  di  trasformazione  devono  essere  in possesso di
autorizzazione  igienico sanitaria previste dalla normativa nazionale
e dalla normativa UE.
                               Art. 4.
                  Elementi che comprovano l'origine
    Gli  elementi  che comprovano l'origine della Sopre'ssa Vicentina
sono costituiti:
      da  precisi  riferimenti  storici  che attestano l'origine e il
legame  di  questa  realta'  produttiva  con  il  territorio e la sua
presenza  nelle ricette e nelle tradizioni gastronomiche e alimentari
del territorio Vicentino;
      dal  punto  di vista culturale il prodotto tipico e di qualita'
e'   fortemente   legato   al   territorio,  con  lo  svolgimento  di
tradizionali  manifestazioni  e  feste popolari che sin dagli anni 50
sono    dedicate   alla   "Sopre'ssa   Vicentina".   Attualmente   la
manifestazione   che  piu'  ha  risonanza  a  livello  provinciale  e
regionale  si  svolge  nel  comune di Valli del Pasubio nella seconda
settimana di agosto;
      dalla  presenza  di  trasformatori  con piccoli stabilimenti di
macellazione  e  di  lavorazione  che  utilizzano suini delle aziende
zootecniche  locali,  mantenendo negli anni il tradizionale metodo di
produzione   della   Sopre'ssa  Vicentina,  tipico  della  tradizione
contadina  vicentina. Anche a livello di allevamenti, la formulazione
della  dieta  di  ingrasso  risulta tradizionale, utilizzandosi quasi
esclusivamente  cereali  nobili.  Il ricorso ad alimenti derivanti da
sottoprodotti   delle   lavorazioni   industriali   e'   praticamente
insignificanti.
                               Art. 5.
                 Metodo di ottenimento del prodotto
                     5.1 Ricetta e ingredienti.
    Per  la  produzione  della  "Sopre'ssa  Vicentina" si parte dalla
mezzena  selezionata  e  si  utilizzano tutte le parti piu' pregiante
quali:
      prosciutti, coppa, spalla, pancetta, grasso di gola, lombo.
    Gli ingredienti aggiunti, consentiti nella dose massima sono:
      sale: 2700 gr. in 100 kg di impasto;
      pepe 1/4 di grano: 300 gr. in 100 kg di impasto;
      miscela di spezie macinate fine (cannella, chiodi di garofano e
rosmarino) 50 gr. in 100 kg. di impasto;
      aglio 100 gr. in 100 kg di impasto;
      zuccheri 150 gr in 100 kg di impasto;
      nitrato di potassio nei limiti consentiti.
                     5.2 Metodo di elaborazione.
    Il  metodo  di  elaborazione e' il seguente: le mezzene dei suini
vengono  sezionate,  quindi  i  vari  tagli  sono  raffreddati  a una
temperatura compresa tra 0 oC e + 3 oC per un minimo di 24 ore.
    Segue il disosso, la mondatura, la snervatura.
    I  tagli  di carne selezionati vengono sottoposti a macinatura in
tritacarne utilizzando stampi con fori di diametro compreso tra 6 e 7
mm.
    Alla  carne macinata, portata a temperatura compresa tra + 3 oC e
+  6  oC, vengono aggiunti gli ingredienti preventivamente miscelati.
Possono  inoltre  essere  aggiunti  preparati  di  colture microbiche
specifiche autoctone, di avviamento alla fermentazione.
    Quindi  il  tutto  viene ben amalgamato in modo che il grasso sia
miscelato con il magro fino al limite della smelmatura.
    L'impasto  cosi'  ottenuto  viene  insaccato  utilizzando budelli
naturali con diametro minimo di 8 cm.
    Le pezzature sono:
      1 - 1,5 kg ....        |     Peso del prodotto all'insacco
     1,5 - 2,5 kg ....       |     Peso del prodotto all'insacco
     2,5 - 3,5 kg ....       |     Peso del prodotto all'insacco
     3,5 kg - 8 kg ....      |     Peso del prodotto all'insacco
                          5.3 Asciugatura.
    L'asciugamento e' il seguente:
      a) sgocciolamento per 12 ore, a temperature compresa tra i 20 -
24 oC;
      b) asciugatura per 4-5 giorni con temperature decrescenti da 22
- 24 oC sino ad arrivare a 12 - 14 oC.
                          5.4 Stagionatura.
    Il tempo di stagionatura della "Sopre'ssa Vicentina", comprensivo
del  periodo di sgocciolamento e asciugatura, varia in funzione della
pezzatura, come indicato nella seguente tabella:
   Soprèssa Vicentina del peso    |
 all'insacco compreso tra 1 - 1,5 | Stagionatura non inferiore a 60
                kg                |               giorni
---------------------------------------------------------------------
   Soprèssa Vicentina del peso    |
all'insacco compreso tra 1,5 - 2,5| Stagionatura non inferiore a 80
                kg                |               giorni
---------------------------------------------------------------------
   Soprèssa Vicentina del peso    |
all'insacco compreso tra 2,5 - 3,5| Stagionatura non inferiore a 90
                kg                |               giorni
---------------------------------------------------------------------
   Soprèssa Vicentina del peso    |
all'insacco compreso tra 3,5 kg - | Stagionatura non inferiore a 120
               8 kg               |               giorni
                               Art. 6.
                        Legame con l'ambiente
    Il  prodotto  Sopre'ssa Vicentina presenta un profondo legame con
l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione.
    L'allevamento  dei  suini  in  aziende zootecniche del territorio
vicentino caratterizza la materia prima grazie alla dieta che risulta
essere preferibilmente sotto forma di pastone con l'aggiunta di acqua
e/o  siero,  sottoprodotto  delle lavorazioni del latte tipiche della
provincia di Vicenza.
    Il   clima   e   le  caratteristiche  dell'aria  di  questa  zona
geografica,  contornata  dalle  Piccole  Dolomiti, dai Colli Berici e
dall'Altopiano  di  Asiago,  concorrono sia sulle fasi di allevamento
degli   animali   che   sulla  fase  di  stagionatura  dei  prodotti,
caratterizzando  la  Sopre'ssa  Vicentina  nel  gusto,  nel profumo e
nell'aroma tipico ed esclusivo.
    Le  fasi  di stagionatura sono caratterizzate dalle condizioni di
umidita'  dell'aria  che seguono l'alternanza delle temperature. Sono
da  imputare  a  tali  condizioni,  i  processi  di  prima  e seconda
fermentazione che avvengono a carico del prodotto insaccato.
    La predetta connessione con l'ambiente ha determinato un prodotto
peculiare,   le   cui  particolari  caratteristiche  distinguevano  e
distinguono  tuttora  la Sopre'ssa prodotta nel vicentino rispetto ai
prodotti  insaccati  analoghi  di altre zone. Cio' e' attestato dalla
bibliografia storica.
                               Art. 7.
                          C o n t r o l l i
    Il  controllo  per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare   di  produzione  e'  svolto  da  un  organismo  privato
autorizzato,  conformemente  a  quanto  stabilito  dall'art.  10  del
regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.
                               Art. 8.
                            Etichettatura
    La  designazione  "Sopre'ssa Vicentina D.O.P." e' intraducibile e
deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili.
    Nell'etichettatura   della   Sopre'ssa   Vicentina  sottoposta  a
stagionatura nel territorio del comune di Valli del Pasubio (Vicenza)
puo' essere aggiunta la designazione "di Valli del Pasubio".
    Il   marchio  della  "Sopre'ssa  Vicentina  D.O.P."  deve  essere
applicato  in etichetta seguendo le indicazioni descritte nel manuale
grafico: allegato A.
    Il  marchio  della  "Sopre'ssa  Vicentina  D.O.P.  di  Valli  del
Pasubio"  deve  essere applicato in etichetta seguendo le indicazioni
descritte nel manuale grafico: allegato B.