IL DIRIGENTE GENERALE
        dell'ufficio VI del Dipartimento della programmazione
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  l'art.  20,  della  legge  11 marzo 1988, n. 67 e successive
modificazioni   e  integrazioni  che  autorizza  l'esecuzione  di  un
programma  pluriennale  di  interventi in materia di ristrutturazione
edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico  e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per
anziani  e  soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di
30.000 miliardi di lire;
  Visto  il  decreto-legge  17 maggio  1996,  n.  280 convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   18 luglio   1996,  n.  382  recante:
"Disposizioni urgenti nel settore sanitario";
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 che rende disponibile - per
la  realizzazione  degli  interventi  di  edilizia sanitaria ai sensi
dell'art.  20  della  sopracitata legge n. 67/1988 - la somma di lire
2500  miliardi,  di  cui 670 miliardi per l'anno 1998 e 1830 miliardi
per l'anno 1999;
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n.  430,  come  sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n.
144,  che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione
tecnica,   amministrativa   e   finanziaria  attribuite  al  Comitato
interministeriale per la programmazione economica;
  Visto  l'art. 4, lettera b), del regolamento approvato con delibera
CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
257  del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire
al  Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti
in   materia   di   edilizia  sanitaria,  suscettibili  di  immediata
realizzazione,  ai  sensi  del  citato  art. 20 della legge n. 67 del
1988;
  Vista  la  delibera  CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  124  del  30 maggio  1997,  che stabilisce i
criteri  per  l'avvio  della  seconda fase del programma nazionale di
investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
  Vista  la  delibera  CIPE n. 53 del 6 maggio 1998, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di
approvazione  del quadro specifico per l'utilizzo della somma di lire
2500  miliardi,  resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997
ed  in  particolare la tabella B) allegata alla citata delibera CIPE,
che  assegna  alla  regione  Emilia-Romagna  la  quota di lire 24.279
milioni,  al  netto della quota del 5% a carico della stessa regione,
per la realizzazione di interventi necessari ad adeguare le strutture
e  le  tecnologie  sanitarie  alla  normativa  vigente  in materia di
sicurezza;
  Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le
prescrizioni  minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei e mobili;
  Vista  la  lettera  circolare  del  Ministro della sanita' prot. n.
100/scps/6.7691  del  18 giugno  1997,  nella quale sono indicati gli
obiettivi  e  le  modalita'  di  avvio  della seconda fase del citato
programma di investimenti;
  Vista  la  legge  30 dicembre  1998,  n.  454,  di approvazione del
bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno finanziario 1999 e
bilancio  pluriennale per il triennio 1999/2001, ed in particolare il
capitolo  n. 8810 dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e programmazione economica;
  Vista  la  deliberazione della giunta regionale dell'Emilia-Romagna
n.  726  del 1o ottobre 1997 avente per oggetto: "Programma regionale
di  investimenti straordinari in sanita', secondo e terzo triennio ex
art.  20, legge 11 marzo 1988, n. 67" e la deliberazione della giunta
regionale dell'Emilia-Romagna n. 2186 del 30 novembre 1998 avente per
oggetto   "Parziale   modifica   della  deliberazione  del  consiglio
regionale n. 726 del 1o ottobre 1997";
  Vista  la  certificazione  in materia di sicurezza sottoscritta dal
legale  rappresentante  della  regione  Emilia-Romagna, acquisita con
nota n. 13746/98/PGR del 1o luglio 1998;
  Vista  la  richiesta  di  finanziamento  presentata  dalla  regione
Emilia-Romagna  con  nota  prot.  n. 15216 del 18 agosto 1999, per un
importo  totale  di  lire  8.794  milioni, pari a 4.541.722 euro, per
"Completamento  del  nuovo ospedale di Cona" - Azienda ospedaliera di
Ferrara;
  Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma  1,  della  citata  legge
17 maggio  1999,  n.  144,  che  prevede  l'istituzione di "nuclei di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici";
  Considerato che e' in corso la costituzione di un proprio nucleo da
parte   del   Ministero   della  sanita'  e  che  la  verifica  degli
investimenti  sara'  disciplinata,  d'intesa  con  il  Ministero  del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, nell'ambito
dell'emanando  regolamento inerente agli accordi di programma ex art.
5-bis  del  decreto  legislativo  n. 502 del 1992, come modificato da
ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;
                              Decreta:
  A valere sulle disponibilita' della somma complessiva di lire 2.500
miliardi,   come   indicato  nella  tabella  F  allegata  alla  legge
23 dicembre  1998,  n.  449,  richiamata  in  premessa,  e' ammesso a
finanziamento  l'intervento  di  "Completamento del nuovo ospedale di
Cona" - Azienda ospedaliera di Ferrara, per un importo totale di lire
8.794  milioni,  pari a 4.541.722 euro (al netto della quota del 5% a
carico della regione Emilia-Romagna).
  Restano  a  carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti
dalle modifiche delle aliquote I.V.A.
  Nelle  more  della  definizione del regolamento citato in premessa,
nell'ambito   del   quale   sara'   anche  disciplinata  la  verifica
dell'investimento,    la    regione   Emilia-Romagna   assicura   che
l'aggiudicazione  e  la consegna dei lavori inerenti il sopraindicato
progetto  avvengano  entro  i  termini  previsti  dalla circolare del
Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro
della   sanita'  del  10 febbraio  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.
    Roma, 23 dicembre 1999
                                      Il dirigente generale: Dirindin