IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
  Visto  il decreto 20 luglio 1989, n. 298, e successive integrazioni
e modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,
n.  656  di  attuazione  della  direttiva 92/40/CEE del Consiglio che
istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviare;
  Considerato   il   verificarsi  in  diverse  parti  del  territorio
nazionale  di  focolai  di influenza aviare (peste aviare) causati da
virus  ad  alta  virulenza del tipo H7N1 nonche' di ulteriori casi di
sospetto di malattia riconducibili alla patologia in questione;
  Vista  la nota del 21 gennaio 2000 della commissione UE a firma del
dott.  Coleman,  con  la quale e' stato assicurato il cofinanziamento
delle operazioni finalizzate alla eradicazione della malattia secondo
le  modalita' stabilite con decisione 90/424/CEE, con impegno formale
della  stessa  commissione  alla erogazione di indennita' sia per gli
animali  abbattuti  per impedire la diffusione della malattia sia per
gli animali deceduti a causa della medesima;
  Considerato   che   le   caratteristiche  epidemiologiche  di  tale
infezione,  che sono la elevata diffusibilita' e virulenza, conducono
ad   una   rapida   morte   i  volatili  presenti  negli  allevamenti
interessati,  non  consentendo  pertanto  di  procedere alle previste
operazioni di abbattimento dei capi infetti e sospetti d'infezione da
parte dei servizi veterinari;
  Considerato  che  occorre  evitare  che  gli  animali  sospetti  di
infezione  vengano  movimentati  prima  della  loro  morte o se morti
sotterrati senza le precauzioni necessarie;
  Considerato  che  l'eliminazione  delle  carcasse in modo improprio
attraverso  il  loro  sotterramento  puo' determinare un inquinamento
ambientale  interessando direttamente le falde acquifere o attraverso
la disseminazione da parte di animali selvatici che divengono vettori
passivi della malattia;
  Ritenuto  che  debbano essere messe in atto tutte le misure atte ad
evitare  ogni  ulteriore rischio di propagazione della malattia anche
attraverso  incentivi agli allevatori affinche' non pongano in essere
attivita' comportanti tale rischio;
  Ritenuta la sussistenza dei requisiti di urgenza previsti dall'art.
32  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 117 del decreto
legislativo  31 marzo  1998,n. 112, in considerazione della accertata
eccezionalita' dell'evento che non risulta avere precedenti in ambito
comunitario;
Ordina:
                               Art. 1.
  1. Anche al fine di corrispondere a sussistenti obblighi comunitari
e  realizzarne l'osservanza, oltre agli animali sospetti di infezione
da  influenza  aviare  devono essere immediatanieuite abbattuti anche
gli  animali sospetti di contaminazione con conseguente indennizzo ai
sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.
  2.  A condizione che abbiano proceduto alla denuncia della malattia
ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre  1996,  n.  656,  e  che  sugli  allevamenti in questione il
servizio  veterinario  abbia  gia'  applicato  le  misure  di polizia
veterinaria  di  cui  all'art.  4 del medesimo decreto n. 656/1996, i
previsti  indennizzi  potranno  essere  corrisposti ai proprietari di
animali  deceduti  a far tempo dal 10 dicembre 1999, data in cui sono
pervenuti  al  centro di referenza nazionale per l'influenza aviare i
campioni  dalle  analisi  dei  quali e' risultata confermata la "alta
virulenza" del virus causa del fenomeno morboso, quale riconoscimento
del  concorso  in  azioni finalisticamente necessarie al contenimento
del diffondersi dell'epizoozia considerata.
  La  presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 gennaio 2000
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrata  alla  Corte  dei  conti il 29 febbraio 2000 Registro n. 1
Sanita', foglio n. 41