L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
        SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista   la  legge  24 dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1970,   n.   973,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative e integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla   vita   e   le   successive  disposizioni
modificative  ed integrative ed in particolare gli articoli 40, comma
4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale e
76 relativo alla fusione e scissione di imprese;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  ed  in
particolare  l'art  4,  comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1,
lettera i) della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio
dell'Istituto  esprima  il proprio parere, tra l'altro, in materia di
fusioni di imprese assicuratrici, comprese le modalita' della fusione
e le nuove norme statutarie;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 novembre 1984, di ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa   gia'   rilasciate  alla  societa'  La  Fiduciaria  -
Compagnia   di  assicurazioni  e  riassicurazioni  S.p.a.,  in  forma
abbreviata   La   Fiduciaria   S.p.a.  e  alla  Societa'  europea  di
assicurazioni  e  riassicurazioni per i rischi industriali S.p.a., in
forma   abbreviata   SERI   Assicurazioni   S.p.a.   (gia'  Salda  di
Assicurazioni  S.p.a.),  entrambe  con  sede  in  Bologna, via Angelo
Finelli n. 8;
  Viste   le   delibere   in  data  21 giugno  1999  delle  assemblee
straordinarie   delle   menzionate   societa'   che  hanno  approvato
l'operazione  di  fusione per incorporazione della SERI Assicurazioni
S.p.a.  ne La Fiduciaria S.p.a., con effetti contabili dal 1o gennaio
1999;
  Vista  l'ulteriore  delibera  assunta  in data 21 giugno 1999 dalla
medesima assemblea straordinaria de La Fiduciaria S.p.a. con la quale
sono   state  approvate,  con  efficacia  dall'atto  di  fusione,  le
modifiche apportate agli articoli 1, 5 e 25 dello statuto sociale;
  Vista  l'istanza congiunta e la relativa documentazione, presentata
in  data  7 luglio  1999,  con  la  quale  le  societa' hanno chiesto
l'approvazione  della  fusione  in  esame, delle relative modalita' e
delle  nuove  norme  statutarie della societa' incorporante nonche' i
documenti integrativi forniti dalle societa' stesse;
  Visti  i decreti in data 14 luglio 1999 con i quali il tribunale di
Bologna,  ritenuta  la  sussistenza  dei  presupposti  di  legge,  ha
ordinato   l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  delle  citate
deliberazioni assembleari;
  Accertato che la societa' incorporante, tenuto conto della fusione,
dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilita' eccedenti
la misura dovuta;
  Rilevato  che  l'operazione  di  fusione  e  le  relative modalita'
soddisfano  le  condizioni  poste  dalla  normativa di settore per la
tutela degli assicurati e dei danneggiati;
  Rilevata la conformita' delle nuove norme statutarie della societa'
incorporante alla vigente disciplina assicurativa;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal consiglio dell'istituto
nella seduta del 29 febbraio 2000;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  E'   approvata   la  fusione  per  incorporazione,  e  le  relative
modalita',  della Societa' europea di assicurazioni e riassicurazioni
per   i   rischi   industriali   S.p.a.,  in  forma  abbreviata  SERI
Assicurazioni  S.p.a. ne La Fiduciaria - Compagnia di assicurazioni e
riassicurazioni S.p.a., in forma abbreviata La Fiduciaria S.p.a. (ora
Compagnie di assicurazioni di Bologna S.p.a., in forma abbreviata CAB
Assicurazioni S.p.a.), entrambe con sede in Bologna.