IL DIRIGENTE GENERALE
                del Dipartimento della programmazione
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  l'art.  20  della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni  ed  integrazioni  che  autorizza  l'esecuzione  di  un
programma  pluriennale  di  interventi in materia di ristrutturazione
edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico  e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per
anziani  e  soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di
30.000 miliardi di lire;
  Visto  il  decreto-legge  17 maggio  1996,  n. 280, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   18 luglio   1996,  n.  382,  recante
"Disposizioni urgenti nel settore sanitario";
  Vista  la  legge  27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile -
per  la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi
dell'art.  20  della  sopracitata legge n. 67/1988 - la somma di lire
2500  miliardi,  di  cui 670 miliardi per l'anno 1998 e 1830 miliardi
per l'anno 1999;
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n.  430,  come  sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n.
144,  che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione
tecnica,   amministrativa   e   finanziaria  attribuite  al  Comitato
interministeriale per la programmazione economica;
  Visto  l'art. 4, lettera b), del regolamento approvato con delibera
CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
257  del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire
al  Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti
in   materia   di   edilizia  sanitaria,  suscettibili  di  immediata
realizzazione,  ai  sensi  del  citato  art. 20 della legge n. 67 del
1988;
  Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le
prescrizioni  minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei e mobili;
  Vista  la  delibera  CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  124  del  30 maggio  1997,  che stabilisce i
criteri  per  l'avvio  della  seconda fase del programma nazionale di
investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
  Vista  la  delibera  CIPE n. 53 del 6 maggio 1998, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di
approvazione  del quadro specifico per l'utilizzo della somma di lire
2500  miliardi, resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997,
ed  in  particolare la tabella B) allegata alla citata delibera CIPE,
che  assegna  alla regione Puglia la quota di lire 55.000 milioni, al
netto  della  quota  del  5%  a  carico  della stessa regione, per la
realizzazione  di  interventi necessari ad adeguare le strutture e le
tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza;
  Vista la lettera circolare del Ministro della sanita' protocollo n.
100/scps/6.7691  del  18 giugno  1997,  nella quale sono indicati gli
obiettivi  e  le  modalita'  di  avvio  della seconda fase del citato
programma di investimenti;
  Vista  la  legge  30 dicembre  1998,  n.  454,  di approvazione del
bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno finanziario 1999 e
bilancio  pluriennale per il triennio 1999/2001, ed in particolare il
capitolo  n. 8810 dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
  Vista  la deliberazione della giunta regionale della Puglia n. 7909
del  28  ottobre 1997 avente per oggetto "Legge 11 marzo 1988, n. 67,
art.  20  e  successive modifiche. Avvio della seconda fase. Proposta
regionale  di  investimenti in Sanita': prime linee di programma", la
delibera di consiglio regionale della Puglia n. 267 del 17 marzo 1998
avente  per  oggetto "Interventi prioritari e urgenti nell'ambito del
quadro programmatorio per il completamento del programma decennale di
investimenti  previsto  dalla  legge  11 marzo 1988, art. 20. Seconda
fase" e la deliberazione della giunta regionale n. 3565 del 31 luglio
1988  avente  per oggetto "Deliberazione CIPE 6 maggio 1998 (Gazzetta
Ufficiale  del 21 luglio 1998). Art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67 -
Seconda  fase  -  Programma specifico per l'utilizzo delle risorse di
cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450";
  Vista  la  certificazione  in materia di sicurezza sottoscritta dal
legale  rappresentante  della  regione  Puglia, acquisita con nota n.
24/1194/122/2  del 20 gennaio 1999 integrata con nota n. 24/944/122/2
del 17 gennaio 2000;
  Viste le richieste di finanziamento presentate dalla regione Puglia
con  nota n. 24/1198/122/2 del 20 gennaio 1999, per un importo totale
di lire 54.999 milioni pari a 28.404.613 euro;
  Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma  1,  della  citata  legge
17 maggio  1999,  n.  144,  che  prevede  l'istituzione di "nuclei di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici";
  Considerato che e' in corso la costituzione di un proprio nucleo da
parte   del   Ministero   della  sanita'  e  che  la  verifica  degli
investimenti  sara'  disciplinata,  d'intesa  con  il  Ministero  del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, nell'ambito
dell'emanando  regolamento inerente agli accordi di programma ex art.
5-bis  del  decreto  legislativo  n. 502 del 1992, come modificato da
ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;
                              Decreta:
  A valere sulle disponibilita' della somma complessiva di lire 2.500
miliardi,   come   indicato  nella  tabella  F  allegata  alla  legge
23 dicembre  1998,  n.  449,  richiamata  in premessa, sono ammessi a
finanziamento  i  progetti di cui all'allegato elenco che costituisce
parte  integrante  del presente decreto per un importo totale di lire
54.999  milioni pari a 28.404.613 euro (al netto della quota del 5% a
carico della regione Puglia).
  Restano  a  carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti
dalle modifiche delle aliquote I.V.A.
  Nelle  more  della  definizione del regolamento citato in premessa,
nell'ambito   del   quale   sara'   anche  disciplinata  la  verifica
dell'investimento,  la regione Puglia assicura che l'aggiudicazione e
la  consegna  dei  lavori inerenti i sopraindicati progetti avvengano
entro  i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e
della  programmazione  economica  e  del  Ministro  della sanita' del
10 febbraio   1994,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 52 del 4 marzo 1994.
    Roma, 2 febbraio 2000
                                      Il dirigente generale: Dirindin