IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Visto  il  Testo  Unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  il  regolamento  delle  radiocomunicazioni,  che  integra le
disposizioni  della  Costituzione  e  della  Convenzione  dell'Unione
internazionale   delle   telecomunicazioni   adottate  a  Ginevra  il
22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996;
  Visti  gli  atti  finali  della  Conferenza amministrativa mondiale
delle  radiocomunicazioni  adottati  nel  1992 a Malaga-Torremolinos,
ratificati  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 13 aprile
1994,  n. 372; .br,   Visti gli atti finali della Conferenza mondiale
delle  radiocomunicazioni  adottati  nel 1995 a Ginevra, sottoscritti
dal Ministero delle comunicazioni;
  Visto   il   decreto  ministeriale  31 gennaio  1983  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  con  il quale e' stato approvato il
piano  nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio
1983;
  Vista  la  legge  1o  luglio  1997,  n.  189, con la quale e' stato
convertito  in legge il decreto-legge 1o maggio 1997, n. 115, recante
disposizioni  urgenti  per il recepimento della direttiva n. 96/2/CEE
sulle comunicazioni mobili e personali;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997, n. 249, relativa all'istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
  Vista  la decisione CEPT ERC/DEC(92)02 del 22 ottobre 1992 relativa
alle bande di frequenze da designare per l'introduzione coordinata di
sistemi telematici per il trasporto su strada;
  Vista la decisione CEPT ERC/DEC(95)03 del 1o dicembre 1995 relativa
alle  bande  di frequenze da designare per l'introduzione del sistema
DCS 1800;
  Vista  la  decisione  CEPT  ERC/DEC(96)01 del 7 marzo 1996 relativa
alle  bande  di frequenze armonizzate da designare per l'introduzione
del sistema mobile terrestre numerico per i servizi di emergenza;
  Vista  la  decisione  CEPT  ERC/DEC(96)03 del 7 marzo 1996 relativa
alla  banda  di frequenze armonizzata da designare per l'introduzione
di reti radio locali ad elevate prestazioni (HIPERLAN);
  Vista  la  decisione  CEPT  ERC/DEC(96)04 del 7 marzo 1996 relativa
alle  bande  di frequenze da designare per l'introduzione del sistema
radiomobile numerico TETRA;
  Vista  la  decisione  CEPT ERC/DEC(97)01 del 21 marzo 1997 relativa
alla  pubblicazione  delle  tabelle  nazionali  di attribuzione delle
frequenze;
  Vista  la  decisione  CEPT ERC/DEC(97)02 del 21 marzo 1997 relativa
alle  bande  di  frequenze  di estensione da impiegare per il sistema
paneuropeo numerico di comunicazioni GSM;
  Vista  la  decisione CEPT ERC/DEC(97)03 del 30 giugno 1997 relativa
all'impiego  armonizzato  di frequenze per i servizi di comunicazioni
personali via satellite operanti nelle bande di frequenze 1610-1626,5
MHz, 2483,5-2500 MHz, 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz;
  Vista  la  decisione CEPT ERC/DEC(97)07 del 30 giugno 1997 relativa
alle  bande  di frequenze da designare per l'introduzione del sistema
universale di comunicazioni mobili (UMTS);
  Vista  la  decisione CEPT ERC/DEC(97)08 del 30 giugno 1997 relativa
alla    gestione   del   piano   "Schiever"   per   il   sistema   di
telecomunicazioni di terra per gli aeromobili;
  Vista  la  decisione CEPT ERC/DEC(99)15 del 1o giugno 1999 relativa
alla  banda  di  frequenze armonizzata 40,5-43,5 GHz da designare per
l'introduzione  di  sistemi  senza filo multimediali, che includono i
sistemi di distribuzione video punto-multipunto;
  Vista  la  decisione CEPT ERC/DEC(99)17 del 1o giugno 1999 relativa
ai  canali  per  il  sistema  di  sorveglianza  e  di identificazione
automatica (AIS) nella banda VHF marittima;
  Vista   la   raccomandazione   CEPT  ERC/REC  12-02  relativa  alla
canalizzazione  armonizzata  per  sistemi  fissi di terra analogici e
numerici  operanti  nella  banda 12,75-13,25 GHz, adottata a Bonn nel
1994;
  Vista   la   raccomandazione   CEPT  ERC/REC  12-03  relativa  alla
canalizzazione  per  sistemi  fissi  di terra numerici operanti nella
banda 17,7-19,7 GHz, adottata a Bonn nel 1994;
  Vista   la   raccomandazione   CEPT  ERC/REC  12-05  relativa  alla
canalizzazione  armonizzata  per  sistemi  fissi  di  terra  numerici
operanti nella banda 10-10,68 GHz, adottata a Roma nel 1996;
  Vista   la   raccomandazione   CEPT  ERC/REC  12-06  relativa  alla
canalizzazione  armonizzata  per  sistemi  fissi  di  terra  numerici
operanti nella banda 10,7-11,7 GHz, adottata a Roma nel 1996;
  Vista   la   raccomandazione   CEPT  ERC/REC  12-07  relativa  alla
canalizzazione  armonizzata  per  sistemi  fissi  di  terra  numerici
operanti  nelle  bande  14,5-14,62  GHz e 15,23-15,35 GHz, adottata a
Roma nel 1996;
  Vista   la   raccomandazione   CEPT  ERC/REC  12-08  relativa  alla
canalizzazione  armonizzata per sistemi fissi di terra a bassa, media
e  grande  capacita'  operanti  nella banda 3600-4200 MHz, adottata a
Podebrady nel 1997 e modificata a Saariselka nel 1998;
  Vista   la   raccomandazione   CEPT  ERC/REC  12-10  relativa  alla
canalizzazione  armonizzata  per  sistemi  fissi  di  terra  numerici
operanti nella banda 48,5-50,2 GHz, adottata a L'Aia nel 1998;
  Vista   la   raccomandazione   CEPT  ERC/REC  14-01  relativa  alla
canalizzazione  armonizzata  per  sistemi  fissi di terra analogici e
numerici  a  grande  capacita'  operanti  nella  banda 5925-6425 MHz,
adottata a Bonn nel 1995;
  Vista   la   raccomandazione   CEPT  ERC/REC  14-02  relativa  alla
canalizzazione  armonizzata  per  sistemi  fissi di terra analogici a
media e grande capacita' e numerici a grande capacita' operanti nella
banda 6425-7125 MHz, adottata a Bonn nel 1995;
  Vista  la  raccomandazione  CEPT ERC/REC 62-01 relativa all'impiego
della  banda  135,7-137,8  kHz da parte del servizio di radioamatore,
adottata Mainz nel 1997;
  Vista la raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 relativa all'impiego di
apparati a corto raggio, adottata a Tromso nel 1997;
  Vista   la   raccomandazione   CEPT   T/R   12-01   relativa   alla
canalizzazione  armonizzata  per  sistemi  fissi di terra analogici e
numerici  operanti  nella banda 37-39,5 GHz, adottata ad Helsinki nel
1991;
  Vista   la   raccomandazione   CEPT   T/R   13-01   relativa   alla
canalizzazione  armonizzata per sistemi fissi di terra operanti nella
banda 1-3 GHz, adottata a Montreux nel 1993;
  Vista   la   raccomandazione   CEPT   T/R   13-02   relativa   alla
canalizzazione  armonizzata per sistemi fissi di terra operanti nella
banda 22-29,5 GHz, adottata a Montreux nel 1993;
  Vista  la  raccomandazione  CEPT  T/R  22-03  relativa  all'impiego
provvisoriamente  raccomandato  della banda di frequenze 54,25-66 GHz
per i sistemi di terra fissi e mobili, adottata ad Atene nel 1990;
  Vista  la raccomandazione CEPT T/R 25-09 relativa alla designazione
di frequenze nella banda dei 900 MHz per scopi ferroviari, adottata a
Chester nel 1990 e modificata a Budapest nel 1995;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  adeguare  il  piano  nazionale di
ripartizione  delle  frequenze alle disposizioni adottate, in materia
di attribuzione di bande di frequenze, in sede internazionale;
  Riconosciuta  l'opportunita' di estendere il campo di frequenze del
suddetto  piano  per tener conto degli sviluppi tecnologici nel campo
delle radiocomunicazioni;
  Riconosciuta l'opportunita' di recepire decisioni e raccomandazioni
emanate    dalla    Conferenza    europea   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni  (CEPT) con la finalita' di conseguire una maggiore
armonizzazione in campo europeo;
  Visto il parere del Consiglio Superiore Tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni;
  Sentiti  gli  organismi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge
6 agosto 1990, n. 223;
  Visto  il  parere  espresso  dall'Autorita'  per  le garanzie nelle
comunicazioni  ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), punto 1
della legge 31 luglio 1997, n. 249;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E' approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze
tra  0  e  400 Ghz di cui all'unito allegato, che fa parte integrante
del presente decreto.