IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi "La Sapienza" di
Roma,  approvato  con  regio  decreto  14 ottobre  1926,  n.  2319, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la nota di indirizzo del M.U.R.S.T. del 16 giugno 1998;
  Vista la legge n. 4/1999;
  Vista la delibera del senato accademico del 13 gennaio 2000;
  Visto  il  nuovo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza"
di Roma, emanato con decreto rettorale 16 novembre 1999;
  Sentito il direttore amministrativo;
                              Decreta:
  Nel  regolamento didattico dell'Universita' "La Sapienza", previsto
dall'art.  21 dello statuto emanato con decreto rettorale 16 novembre
1999, viene introdotto il nuovo ordinamento degli studi relativo alla
scuola di specializzazione in neurofisiopatologia.
          Scuola di specializzazione in neurofisiopatologia
  1.  La scuola di specializzazione in neurofisiopatologia (sinonimo:
neurofisiologia clinica) risponde alle norme generali delle scuole di
specializzazione dell'area medica.
  2.  La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore
professionale   della  diagnostica  strumentale  delle  malattie  del
sistema  nervoso, con riferimento anche agli aspetti subspecialistici
della neuroriabilitazione.
  3.    La    scuola   rilascia   il   titolo   di   specialista   in
neurofisiopatologia.
  4.  Il  corso  ha  la  durata di cinque anni. Ciascun anno di corso
prevede  didattica  formale  e  seminariale ed attivita' di tirocinio
guidate  da  effettuare  frequentando  le  strutture  sanitarie delle
scuole   universitarie   e/o   ospedaliere   convenzionate,   sino  a
raggiungere  l'orario  annuo  complessivo  previsto  per il personale
medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.
  5.  Concorrono  al  funzionamento  della  scuola le strutture della
facolta'  di  medicina  e  chirurgia  e quelle del Servizio sanitario
nazionale  individuate  nei  protocolli  di intesa di cui all'art. 6,
comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale
universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui
alla  tabella  A  e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale
delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
  6.  Il  numero  massimo  degli  specializzandi  che  possono essere
ammessi  e'  determinato  nello statuto di ogni singola scuola tenuto
conto della capacita' formative delle strutture di cui al comma 5.
  7.   Il   consiglio   della   scuola   e'   tenuto   a  determinare
l'articolazione  del  corso  di specializzazione ed il relativo piano
degli  studi  nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente
comma 4.
  Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al
comma  2  e  gli  obiettivi specificati nelle tabelle A e B, relativi
agli   standards  formativi  specifici  per  la  specializzazione  in
neurofisiopatologia, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei
malati:
    a) la   tipologia   delle  opportune  attivita'  didattiche,  ivi
comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
    b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica
teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
  Il  piano  di  studi  e' determinato dal consiglio della scuola nel
rispetto  degli  obiettivi  generali e di quelli da raggiungere nelle
diverse  aree,  degli  obiettivi  specifici  e  dei  relativi settori
scientifico-disciplinari  riportati nella tebella A. L'organizzazione
del  processo  di  addestramento,  ivi compresa l'attivita' svolta in
prima   persona,  minima  indispensabile  per  il  conseguimento  del
diploma,  e' attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola
specializzazione nella specifica tabella B.
  Il  piano  dettagliato  delle attivita' formative, di cui sopra, e'
deliberato  dal  consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto
annuale degli studi.
  8.  All'inizio  di  ciascun anno di corso il consiglio della scuola
programma   le   attivita'   comuni  degli  specializzandi  e  quelle
specifiche relative al tirocinio.
  Per  tutta  la  durata della scuola gli specializzandi sono guidati
nel  loro  percorso  formativo  da  tutori  designati annualmente dal
consiglio della scuola.
  Il  tirocinio  e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle
ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio
e  l'esito  positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali
sia   affidata   la  responsabilita'  didattica,  in  servizio  nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
  Il  consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza
all'estero  in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti
con  le  finalita'  della  scuola  per  periodi  complessivamente non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  di  un periodo di frequenza
all'estero,  il  consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla
base  di  idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta nelle suddette
strutture estere.
Tabella  A  -Aree  di  addestramento  professionalizzante  e relativi
                  settori scientifico-disciplinari.
  Area A - Area propedeutica.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  essere  in grado di conoscere
l'ontogenesi,  l'organizzazione  strutturale e funzionale del sistema
nervoso centrale e periferico; i fondamenti dell'analisi statistica e
del metodo epidemiologico.
  Settori:  E04A  Fisiologia  generale,  E06A  Fisiologia umana, E09A
Anatomia  umana,  F01X  Statistica medica, F03X Genetica medica, F04B
Patologia clinica.
  Area B - Farmacologia e medicina legale.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve   apprendere  i  meccanismi
dell'azione  dei farmaci sul sistema nervoso, nonche' le implicazioni
medico legali dell'utilizzazione dei farmaci e piu' in generale delle
problematiche legate alle malattie del sistema nervoso.
  Settori: E07X Farmacologia, F22B Medicina legale.
  Area C - Fisiopatologia generale.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve   apprendere  i  meccanismi
eziopatogenetici    fondamentali,   compresi   quelli   di   medicina
molecolare, applicati alla neuropatologia.
  Settori: F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica.
  Area D - Tecnologica e diagnostico-metodologica.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  apprendere le nozioni di base
sulle    malattie    neurologiche,   i   principi   di   base   della
neurofisiopatologia, delle apparecchiature impiegate e delle tecniche
di esplorazione del sistema nervoso.
  Settori:  B01B Fisica, F07A Medicina interna, F11B Neurologia, F12A
Neuroradiologia, K05B Informatica.
  Area E - Disciplinare clinica.
  Obiettivo: al termine del processo formativo lo specializzando deve
essere   in   grado   di   riconoscere   i   sintomi   ed   i   segni
clinico-strumentali  con cui si manifestano le malattie neurologiche,
neurochirurgiche   e   psichiatriche,  anche  dell'eta'  infantile  e
geriatrica;  eseguire  esami  strumentali  atti  alla  diagnosi delle
malattie  del sistema nervoso centrale, periferico e neurovegetativo;
valutare  ed  interpretare  i dati neurofisiologici in funzione della
prognosi  e  della  terapia  farmacologica  e/o  riabilitativa  delle
malattie neurologiche.
  Settori:  F11A  Psichiatria,  F11B Neurologia. F12B Neurochirurgia,
F19B Neuropsichiatria infantile.
Tabella      B - Standard      complessivo      di      addestramento
                        professionalizzante.
  Per  essere  ammesso  all'esame finale di diploma lo specializzando
deve   dimostrare   d'aver   raggiunto   una   adeguata  preparazione
professionale   specifica,   basata   sulla   dimostrazione  di  aver
personalmente eseguito atti medici e procedimenti specialistici, come
di seguito specificato:
    a) esecuzione   ed   interpretazione  di  esami  EEG  e  tecniche
elettrofisiologiche  correlate: almeno 500 casi discussi direttamente
con un docente della scuola;
    b) esecuzione  ed  interpretazione  di  registrazioni di risposte
evocate (sensoriali e motorie): almeno 100 casi discussi direttamente
con un docente della scuola;
    c) esecuzione  ed  interpretazione  di  esami elettromiografici e
tecniche  elettrofisiologiclie  correlate:  almeno  200 casi discussi
direttamente con un docente della scuola;
    d) esecuzione   e   valutazione  di  esami  dopplersonografici  e
flussimetrici:  almeno  100 casi discussi direttamente con un docente
della scuola;
    e) esecuzione  e  valutazione  di  esami  eseguiti  in  centri di
rianimazione a scopo di accertamento della morte cerebrale: almeno 10
casi discussi direttamente con un docente della scuola;
    f) discussione  di  esami  neuroradiologici  e  di  neuroimmagini
funzionali  delle  principali  patologie neurologiche: almeno 30 casi
discussi direttamente con un docente della scuola;
    g) casi  clinici: lo specializzando deve seguire almeno 100 casi,
dei  quali 50 in prima persona, discutendone impostazione diagnostica
e conduzione con un docente della scuola.
  Degli esami relativi ai punti a, b, c, d, almeno il 25% deve essere
refertato in prima persona da parte dello specializzando.
  Infine  lo  specializzando  deve  aver partecipato alla conduzione,
secondo   le   norme   di   buona   pratica   clinica,  di  almeno  3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento   didattico   di  Ateneo  verranno  eventualmente
specificate  le  tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso
specifico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 febbraio 2000
                                                Il rettore: D'Ascenzo