IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione; Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, citata, recante disposizioni in materia di apprendistato; Visto il comma 3 del suindicato art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, concernente l'emanazione di disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale per l'apprendistato; Sentito il parere delle regioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Decreta: Art. 1. 1. Il tutore aziendale per l'apprendistato ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attivita' lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro. 2. Il tutore collabora con la struttura di formazione esterna all'azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza. 3. Il tutore esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro.