IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la  legge  24 giugno  1997,  n. 196, recante disposizioni in
materia di promozione dell'occupazione;
  Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, citata, recante
disposizioni in materia di apprendistato;
  Visto il comma 3 del suindicato art. 16 della legge 24 giugno 1997,
n.  196,  concernente  l'emanazione  di  disposizioni  relative  alle
esperienze  professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni
di tutore aziendale per l'apprendistato;
  Sentito  il  parere  delle regioni e delle organizzazioni sindacali
dei  lavoratori  e  dei datori di lavoro maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  tutore  aziendale  per  l'apprendistato  ha  il  compito di
affiancare  l'apprendista  durante  il  periodo  di apprendistato, di
trasmettere  le  competenze  necessarie all'esercizio delle attivita'
lavorative  e  di favorire l'integrazione tra le iniziative formative
esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro.
  2.  Il  tutore  collabora  con  la  struttura di formazione esterna
all'azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in
alternanza.
  3.  Il  tutore  esprime  le  proprie  valutazioni  sulle competenze
acquisite  dall'apprendista  ai  fini  dell'attestazione da parte del
datore di lavoro.