IL DIRETTORE GENERALE
                     delle politiche agricole ed
                      agroindustriali nazionali
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista  la  nota dell'ente tutela vini di Romagna con la quale viene
richiesta   l'integrazione   dell'articolo   6  del  disciplinare  di
produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli
di   Faenza"   e   piu'  precisamente  alla  caratteristica:  "titolo
alcolometrico   volumico   minimo",   viene   rilevata   la   mancata
specificazione che trattasi di alcole "totale";
  Ritenuto  di  doversi procedere alla riformulazione dell'articolo 6
del  suddetto  disciplinare  di  produzione,  al fine di una corretta
applicazione del medesimo;
                              Decreta:
  L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata  "Colli  di  Faenza"  riconosciuto  con  decreto
dirigenziale  4 agosto  1997 -, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -
serie  generale n. 204 - del 2 settembre 1997 -, e' sostituito con il
testo annesso al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 febbraio 2000
                                      Il direttore generale: Di Salvo