1. In  applicazione  dell'art.  9  del  decreto  del Ministro del
commercio  con  l'estero del 21 luglio 1999, n. 319 (pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  217  del  15 settembre  1999),  di  seguito
denominato "Regolamento", sono approvati:
      il  modello della domanda di ammissione al contributo, ai sensi
dell'art.  2, comma 6, della legge 26 febbraio 1992, n. 212 (allegato
1);
      il   modulo  (scheda  tecnica)  da  allegare  alla  domanda  di
ammissione  al  contributo ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a),
del citato regolamento (allegato 2);
      il  modello  della  garanzia  da prestare ai sensi dell'art. 7,
comma 4, del citato regolamento (allegato 3);
      il  modello  del  rendiconto  di  cui  all'art.  7  del  citato
regolamento (allegato 4).
    Al fine di rendere piu' agevole la presentazione delle domande di
contributo  e  di  facilitare lo svolgimento dell'istruttoria, sia in
fase  di  concessione  che  di  liquidazione del contributo, i citati
allegati,  ove ritenuto opportuno, sono corredati da note esplicative
e   da  istruzioni  per  la  compilazione,  cui  il  proponente  deve
obbligatoriamente  attenersi. Inoltre, in presenza di: dichiarazioni,
impegni,  autorizzazioni  e  obblighi non sono ammesse cancellazioni,
abrasioni o modifiche di alcun tipo al testo.
    LE  DOMANDE NON REDATTE SECONDO I MODELLI E LE DISPOSIZIONI SOPRA
RICHIAMATI SARANNO RITENUTE INAMMISSIBILI (art. 4 del regolamento).
    2. I Paesi di intervento della legge n. 212/1992 per l'anno 2000,
individuati  (ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n. 143), con delibera del CIPE del 15 febbraio 2000,
in  corso  di  perfezionamento,  sono  i  seguenti: Albania, Algeria,
Armenia,  Azerbaijan, Bulgaria, Croazia, Egitto, Estonia, Federazione
Russa,  Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Libia, Lituania,
Macedonia,  Marocco,  Moldova,  Polonia,  Repubblica  Ceca,  Romania,
Slovacchia, Slovenia, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan.
    Per   motivi   di   correntezza   operativa,  anche  in  fase  di
formalizzazione,  la  predetta  delibera  sara'  disponibile sul sito
Internet  del Ministero del commercio con l'estero (www.Mincomes.it);
il testo definitivo sara' inserito nel medesimo sito dopo la prevista
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

             Il direttore generale per la promozione degli scambi
                   e l'internazionalizzazione delle imprese
                               Sardi de Letto