IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
stabilisce che i pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore
degli  enti  assoggettati  all'obbligo  di  tenere  le disponibilita'
liquide   nei  conti  della  tesoreria  statale  sono  effettuati  al
raggiungimento  dei  limiti  di  giacenza che, per categorie di enti,
vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica in misura compresa tra il 10 e il 20
per cento dell'assegnazione di competenza;
  Visto  l'art.  29,  comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
che  ha  confermato  fino  al  31  dicembre  2000  la validita' delle
disposizioni  di  cui  al citato art. 47, comma 1, della legge n. 449
del 1997;
  Considerato  che  per  gli  enti locali i limiti di giacenza devono
essere  stabiliti,  ai  sensi  del  predetto  comma  1  dell'art. 47,
esclusivamente  per  le  province con popolazione superiore a 400.000
abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti;
  Ravvisata  l'opportunita'  di stabilire per le predette province il
limite  di  giacenza  nella  misura  massima  del  20  per  cento  in
considerazione    del    significativo    ridimensionamento   che   i
trasferimenti  statali  registrano,  a  decorrere  dall'anno  1999, a
seguito    dell'attribuzione    del    gettito   dell'imposta   sulle
assicurazioni   e   dell'istituzione   dell'imposta   provinciale  di
trascrizione  di  cui  agli  articoli 56 e 60 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446;
  Considerato  che  per  i  comuni  sopra  richiamati  possono essere
individuate  due categorie di enti in relazione al grado di copertura
delle spese con le entrate proprie;
  Ravvisata  l'opportunita', al fine di semplificare l'attuazione del
nuovo  sistema  di  pagamenti,  di  determinare  i limiti di giacenza
esclusivamente per gli enti assoggettati alla tesoreria unica;
  Ravvisata  l'opportunita', al fine di dare attuazione al richiamato
art.  47, comma 1, di individuare la base cui commisurare i limiti di
giacenza  nelle  assegnazioni  di competenza da attribuire per l'anno
2000  ad  ogni  singolo  ente,  con  esclusione delle regioni e delle
province   autonome,   esclusivamente  dall'amministrazione  centrale
vigilante  ovvero,  in  caso  di indisponibilita' di tali dati, nelle
assegnazioni   di   competenza  attribuite  per  l'anno  1999  sempre
dall'amministrazione centrale vigilante;
  Considerato  che  per  le  regioni  e le province autonome si rende
necessario  fare  riferimento,  al  fine  di  individuare la base cui
commisurare i limiti di giacenza, alle assegnazioni di competenza del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  Ravvisata  la  necessita'  di  escludere  dai limiti di giacenza le
somme  a disposizione di giustizia che, in quanto tali, non rientrano
nella disponibilita' degli enti;
  Visti  i  propri decreti 16 gennaio 1998 e 4 marzo 1999 con i quali
sono  stati  fissati per gli anni 1998 e 1999 i limiti di giacenza in
attuazione del citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997;
  Considerata  l'opportunita'  di  emanare le disposizioni occorrenti
per  l'applicazione  per  l'anno  2000  dell'art.  47, comma 1, della
citata legge n. 449 del 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Regioni e province autonome
  1.  Il  limite di giacenza per le regioni e le province autonome di
Trento  e  di Bolzano e' stabilito nella misura del 14 per cento e si
riferisce  ai  conti di tesoreria alimentati dai pagamenti disposti a
valere sui capitoli di bilancio indicati nel comma 2.
  2.  Il  limite  e'  commisurato  alle assegnazioni di competenza da
attribuire  per  l'anno 2000 dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione economica a valere sulle unita' previsionali di
base  di  seguito  indicate  con  riferimento  ai  capitoli accanto a
ciascuna indicati:
    7.1.2.5: cap. 3741 (Fondo compensativo interregionale);
    7.1.2.10: cap. 3813 (Ammortamento mutui spesa sanitaria 1990);
    7.1.2.13:   cap.  3862  (Compensazione  perdite  derivanti  dalla
riduzione della sovrattassa diesel);
    7.1.2.16:  da  cap.  3890  a  cap.  3896 e cap. 3898 (devoluzione
tributi regioni a statuto speciale);
    7.1.2.18: cap.3933 (oneri personale Campania e Abruzzo);
    7.2.1.1: cap. 8500 (terremoto 1990 Sicilia);
    7.2.1.12: cap. 8640 (forestali Calabria).
  3.  Il  limite  si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a
valere sui capitoli richiamati al comma 2.