IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che i pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti assoggettati all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nei conti della tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'assegnazione di competenza; Visto l'art. 29, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha confermato fino al 31 dicembre 2000 la validita' delle disposizioni di cui al citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997; Considerato che per gli enti locali i limiti di giacenza devono essere stabiliti, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 47, esclusivamente per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti; Ravvisata l'opportunita' di stabilire per le predette province il limite di giacenza nella misura massima del 20 per cento in considerazione del significativo ridimensionamento che i trasferimenti statali registrano, a decorrere dall'anno 1999, a seguito dell'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni e dell'istituzione dell'imposta provinciale di trascrizione di cui agli articoli 56 e 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; Considerato che per i comuni sopra richiamati possono essere individuate due categorie di enti in relazione al grado di copertura delle spese con le entrate proprie; Ravvisata l'opportunita', al fine di semplificare l'attuazione del nuovo sistema di pagamenti, di determinare i limiti di giacenza esclusivamente per gli enti assoggettati alla tesoreria unica; Ravvisata l'opportunita', al fine di dare attuazione al richiamato art. 47, comma 1, di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza nelle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2000 ad ogni singolo ente, con esclusione delle regioni e delle province autonome, esclusivamente dall'amministrazione centrale vigilante ovvero, in caso di indisponibilita' di tali dati, nelle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 1999 sempre dall'amministrazione centrale vigilante; Considerato che per le regioni e le province autonome si rende necessario fare riferimento, al fine di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza, alle assegnazioni di competenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Ravvisata la necessita' di escludere dai limiti di giacenza le somme a disposizione di giustizia che, in quanto tali, non rientrano nella disponibilita' degli enti; Visti i propri decreti 16 gennaio 1998 e 4 marzo 1999 con i quali sono stati fissati per gli anni 1998 e 1999 i limiti di giacenza in attuazione del citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997; Considerata l'opportunita' di emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione per l'anno 2000 dell'art. 47, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997; Decreta: Art. 1. Regioni e province autonome 1. Il limite di giacenza per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e' stabilito nella misura del 14 per cento e si riferisce ai conti di tesoreria alimentati dai pagamenti disposti a valere sui capitoli di bilancio indicati nel comma 2. 2. Il limite e' commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2000 dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sulle unita' previsionali di base di seguito indicate con riferimento ai capitoli accanto a ciascuna indicati: 7.1.2.5: cap. 3741 (Fondo compensativo interregionale); 7.1.2.10: cap. 3813 (Ammortamento mutui spesa sanitaria 1990); 7.1.2.13: cap. 3862 (Compensazione perdite derivanti dalla riduzione della sovrattassa diesel); 7.1.2.16: da cap. 3890 a cap. 3896 e cap. 3898 (devoluzione tributi regioni a statuto speciale); 7.1.2.18: cap.3933 (oneri personale Campania e Abruzzo); 7.2.1.1: cap. 8500 (terremoto 1990 Sicilia); 7.2.1.12: cap. 8640 (forestali Calabria). 3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sui capitoli richiamati al comma 2.