Nel  decreto  citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata
Gazzetta Ufficiale alla pag. 20, nell'allegato I, capitolo XIV, punto
70, dopo la lettera a), e' aggiunta la seguente:
      "b) gli imballaggi non devono essere riutilizzati per imballare
carni,  salvo  che  siano  fabbricati  in  materiali  resistenti alla
corrosione,  di  facile  pulizia e se sono stati previamente puliti e
disinfettati.".