Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale alla pag. 20, nell'allegato I, capitolo XIV, punto 70, dopo la lettera a), e' aggiunta la seguente: "b) gli imballaggi non devono essere riutilizzati per imballare carni, salvo che siano fabbricati in materiali resistenti alla corrosione, di facile pulizia e se sono stati previamente puliti e disinfettati.".