IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
  Nella  riunione  odierna,  in  presenza  del prof. Stefano Rodota',
presidente,  del  prof.  Giuseppe  Santaniello,  vice-presidente, del
prof.  Ugo  De Siervo, dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Premesso che:
    l'art.  7  della  legge  31 dicembre  1996, n. 675, prevede per i
titolari  che intendano procedere ad un trattamento di dati l'obbligo
di  darne notificazione al Garante e, in caso di successive modifiche
apportate   per   i   profili  indicati  nel  medesimo  articolo,  di
comunicarle attraverso una successiva notificazione;
    l'art.  12,  commi  1  e  3,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  31 marzo  1998,  n.  501, stabilisce che le notificazioni
sono  effettuate utilizzando modelli conformi allo schema predisposto
dal Garante;
    detti  modelli  sono  stati  predisposti  e  resi  disponibili al
pubblico,  in  particolare  attraverso convenzioni con Poste italiane
S.p.a. ed altri soggetti ed organismi interessati;
    l'art.  15,  commi  2 e 3, della legge n. 675/1996 stabilisce che
con  regolamento  devono  essere  individuate  le  misure  minime  di
sicurezza relative ai dati personali oggetto di trattamento;
    il  regolamento e' stato emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 318 del 28 luglio 1999;
    ai  sensi  dell'art.  41,  comma  3,  della  legge n. 675/1996 il
termine  per  l'adozione delle misure minime di sicurezza previste da
tale  decreto  del Presidente della Repubblica e' fissato al 29 marzo
2000;
  Considerato che:
    il  modello  di notificazione sara' aggiornato e perfezionato nel
suo complesso entro la fine del corrente anno, in base all'esperienza
acquisita e tenendo conto delle novita' intercorse;
    l'applicazione  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
318/1999   potrebbe  indurre  numerosi  titolari  dei  trattamenti  a
modificare  la precedente notificazione ai sensi dell'art. 7, commi 2
e  4,  della  citata  legge, relativamente al riquadro d) del modello
adottato  dal Garante ai sensi del richiamato art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
    si  potrebbe cosi' determinare l'afflusso al Garante di un enorme
numero   di   notificazioni   non   necessarie   in   quanto  non  e'
indispensabile  annotare  nel  registro  generale dei trattamenti, in
questa  fase  transitoria, modifiche di notificazioni gia' effettuate
derivanti dall'adempimento di un obbligo di legge;
  Viste  le  osservazioni  in  atti  formulate  dall'Ufficio ai sensi
dell'art.  7,  comma  2, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 501/1998, con nota a firma del segretario generale;
  Relatore il prof. Ugo De Siervo;
                              Delibera:
    a)  di  inserire  nel  riquadro  d)  ("descrizione generale delle
misure   adottate   per  la  sicurezza  dei  dati")  dei  modelli  di
notificazione   al   Garante   del  trattamento  dei  dati  personali
l'avvertenza che figura in allegato alla presente deliberazione;
    b) di dare atto che i soggetti che hanno notificato i trattamenti
dei  dati personali prima del 29 marzo 2000 non devono presentare una
nuova  notificazione di modifica in relazione al medesimo riquadro d)
qualora   abbiano   adottato  le  misure  previste  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 318 del 28 luglio 1999;
    c)  di  consentire  ai titolari dei trattamenti, in riferimento a
nuove   notificazioni,   di   continuare   ad  utilizzare  i  modelli
precedentemente approvati dal Garante.
      Roma, 29 febbraio 2000
Il presidente: Rodota'
                                                             Allegato
    Nel  riquadro  d) (descrizione generale delle misure adottate per
la sicurezza dei dati), e' inserita la seguente avvertenza:
      i  soggetti  che  hanno  notificato  il  trattamento  dei  dati
personali  prima  del  29  marzo 2000 non devono effettuare una nuova
notificazione  per  modificare  il presente riquadro, qualora abbiano
adottato  le  misure minime previste dal decreto del Presidente della
Repubblica  n. 318 del 28 luglio 1999 ("Regolamento recante norme per
l'individuazione  delle misure minime di sicurezza per il trattamento
dei  dati  personali,  a  norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675").