IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare  l'art.  24  che prevede
l'istituzione  obbligatoria,  per  ciascuna  specie  di  coltura, dei
registri  di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione
delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visti  i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi
dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varieta' di specie agricole,
le  cui  denominazioni e relativi decreti di iscrizione sono indicate
nel dispositivo;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  recante
"Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale";
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300 recante:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Viste  le richieste dei responsabili della conservazione in purezza
delle  varieta'  indicate  nel  dispositivo,  volte  ad  ottenere  la
cancellazione delle varieta' medesime dai registri nazionali;
  Considerato  che  le  varieta'  delle  quali  e'  stata  chiesta la
cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;
  Considerato  che  la  commissione  sementi di cui all'art. 19 della
legge  n. 1096/1971, nella riunione del 1o febbraio 2000, ha espresso
parere  favorevole  alla  cancellazione  dai  relativi registri delle
varieta'  indicate  nel  dispositivo,  come risulta dal verbale della
riunione stessa approvato nella seduta del 22 febbraio 2000;
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  8 ottobre 1973, n. 1065, come inserito
dal  decreto  del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27,
le  sotto  elencate  varieta',  iscritte nei registri nazionali delle
varieta'  di  specie  di  piante  agrarie  con  i decreti a fianco di
ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:
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      |              |       |  Responsabile della   |
      |              |       |   conservazione in    |
Codice|    Specie    |Varietà|        purezza        |D.M. iscrizione
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002717|Colza         |Paloma |Semundo Saatzucht Gmbh |20-03-1992
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005428|Orzo polistico|Quincy |Verneuil Recherche     |14-10-1998
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002779|Orzo polistico|Glenan |Verneuil Recherche     |10-04-1992
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 8 marzo 2000
                                      Il direttore generale: Di Salvo
          Avvertenza:
              Il  presente  decreto  non  e'  soggetto  al "Visto" di
          controllo  preventivo  di legittimita' da parte della Corte
          dei  conti,  ai  sensi  dell'art.  3 della legge 14 gennaio
          1994, n. 20.