IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, emanato
con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni;
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, relativo alla definizione
annuale  delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio
dello Stato, per lavoro subordinato - anche per esigenze di carattere
stagionale - e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
familiari  e  delle  misure  di  protezione  temporanea eventualmente
disposte a norma dell'art. 20 del suddetto decreto legislativo;
  Visto  il  relativo  regolamento di attuazione adottato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto   il   documento   programmatico   relativo   alla   politica
dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel territorio dello Stato, a
norma  dell'art.  3  della  legge  6 marzo  1998,  n. 40, emanato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 agosto 1998 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1998;
  Visti   i   decreti  di  programmazione  dei  flussi  di  ingresso,
rispettivamente del 27 dicembre 1997 e 16 ottobre 1998;
  Vista  la propria direttiva in data 4 agosto 1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 1999;
  Considerato che la programmazione annuale dei flussi migratori deve
tenere  conto del fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del
lavoro  e della previdenza sociale nel documento programmatico per il
triennio  1998-2000  e dell'andamento dell'occupazione e dei tassi di
disoccupazione  a  livello  nazionale e regionale, nonche' sul numero
dei  cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti
nelle  liste  di  collocamento,  ai  sensi dell'art. 21, comma 4, del
testo unico;
  Tenuto   conto  che  alcuni  settori  produttivi  nazionali,  quali
turistico-alberghiero,   agricolo,   dell'edilizia   e  dei  servizi,
richiedono  manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo
determinato, specialmente stagionale;
  Tenuto   conto   che  altri  settori  produttivi  nazionali,  quali
siderurgico,   meccanico   e  artigianali  richiedono  la  manodopera
straniera per ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato;
  Tenuto   conto,   altresi',  delle  previsioni  di  inserimento  di
lavoratori   autonomi,   anche   per   lo  svolgimento  di  attivita'
professionali,  verificate  d'intesa con il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con il Ministero della giustizia;
  Considerati  i  ricongiungimenti  familiari  verificatisi nel corso
dell'anno  1999, con conseguente possibilita' di accesso immediato al
lavoro;
  Sentite le competenti commissioni parlamentari permanenti;
  Sentiti  il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, il
Ministro  degli  affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  il
Ministro della giustizia ed il Ministro per la solidarieta' sociale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'anno  2000, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato,  anche  a  carattere stagionale, e di lavoro autonomo, i
cittadini  stranieri  non  comunitari residenti all'estero, entro una
quota totale massima di 63.000 persone.