IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato - anche per esigenze di carattere stagionale - e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'art. 20 del suddetto decreto legislativo; Visto il relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1998; Visti i decreti di programmazione dei flussi di ingresso, rispettivamente del 27 dicembre 1997 e 16 ottobre 1998; Vista la propria direttiva in data 4 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 1999; Considerato che la programmazione annuale dei flussi migratori deve tenere conto del fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel documento programmatico per il triennio 1998-2000 e dell'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del testo unico; Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero, agricolo, dell'edilizia e dei servizi, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato, specialmente stagionale; Tenuto conto che altri settori produttivi nazionali, quali siderurgico, meccanico e artigianali richiedono la manodopera straniera per ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato; Tenuto conto, altresi', delle previsioni di inserimento di lavoratori autonomi, anche per lo svolgimento di attivita' professionali, verificate d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero della giustizia; Considerati i ricongiungimenti familiari verificatisi nel corso dell'anno 1999, con conseguente possibilita' di accesso immediato al lavoro; Sentite le competenti commissioni parlamentari permanenti; Sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro della giustizia ed il Ministro per la solidarieta' sociale; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno 2000, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota totale massima di 63.000 persone.