IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  luglio 1993, n. 236, in particolare
l'art. 7, comma 7;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto  l'art.  4,  commi  15, 35 e 36, del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  e del Ministro del tesoro del 4 luglio 1996, con
il  quale  sono stati definiti i criteri di priorita' del citato art.
2,  comma  22,  della  legge  n. 549/1995, registrato dalla Corte dei
conti  il  29  luglio  1996,  registro  n.  1 Lavoro, foglio n. 249 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1996;
  Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  e del Ministro del tesoro datato 10 giugno 1998,
con  il  quale  sono stati definiti i criteri di priorita' del citato
art. 59, comma 59, della legge n. 449/1997, registrato alla Corte dei
conti il 2 luglio 1998, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 211;
  Visto l'art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che
ha  disposto,  fino  al  31 dicembre 1999, la proroga del trattamento
straordinario  di integrazione salariale e l'indennita' di mobilita',
gia'  prevista  dal  sopracitato  art.  59,  comma 59, della legge n.
449/1997;
  Visto  il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale e del Ministro del tesoro del 27 luglio 1999, con
il  quale  sono stati definiti i criteri di priorita' del citato art.
81,  comma  3,  della  legge  n. 448/1998, registrato dalla Corte dei
conti il 18 agosto 1999, registro n. 1, foglio n. 363;
  Vista   l'istanza  contenente  il  programma  per  ristrutturazione
aziendale  presentata,  ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge
23  luglio  1991,  n.  223,  per  il periodo dal 19 aprile 1999 al 18
aprile 2000, dalla ditta S.r.l. Commerciale immobiliare Ticino;
  Visto il decreto ministeriale datato 10 dicembre 1999, con il quale
e'  stato approvato il programma per ristrutturazione aziendale della
sopracitata  societa', per il periodo dal 19 aprile 1999 al 18 aprile
2000;
  Considerato  che  la societa' in questione ha comunicato che, a far
data  dal  27  settembre  1999 e' cessato il ricorso alla CIGS con il
rientro al lavoro di tutto il personale interessato;
  Ritenuto  pertanto  di  annullare  e sostituire il predetto decreto
ministeriale del 10 dicembre 1999 e conseguentemente, di approvare il
programma  di  cui  all'art.  1  della sopracitata legge n. 223/1991,
presentato  dalla  societa'  interessata, limitatamente al periodo 19
aprile 1999-26 settembre 1999;
                              Decreta:
  Per  le motivazioni in premessa riportate e' approvato il programma
per  ristrutturazione  aziendale,  relativamente  al  periodo  dal 19
aprile  1999  al  26  settembre  1999, della ditta S.r.l. Commerciale
immobiliare Ticino, con sede in Milano e unita' di Grandate (Como).
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
10 dicembre 1999, n. 27509.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 febbraio 2000
                                  Il Sottosegretario di Stato: Morese