IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della prevenzione Vista la domanda in data 1o giugno 1992 con la quale la societa' Fonte Sole S.r.l. con sede in Nuvolento (Brescia), via Garibaldi n. 1/A, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Sole" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Antica Fonte" sita in comune di Nuvolento (Brescia); Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visti gli atti d'ufficio; Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 15 dicembre 1999: "favorevole affinche' la societa' Fonte Sole S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Sole ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Puo' avere effetti diuretici . La dicitura "puo' favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico e stimolare la digestione potra' essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto favorente l'eliminazione urinaria dell'acido urico e stimolante la digestione". Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Sole" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Antica Fonte" sita in comune di Nuvolento (Brescia).