Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, questa amministrazione si atterra' per l'anno 2000 ai criteri di seguito indicati nel disporre i contributi finanziari ai consorzi e alle societa' consortili anche in forma cooperativa per il commercio estero (di seguito: consorzi) rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1989, n. 83, costituiti da piccole e medie imprese, come definite dai decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997), del 27 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997) e del 23 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1998). Considerato che e' previsto il trasferimento alle regioni di parte delle competenze in parola, la presente circolare potra' subire modifiche in relazione a tale evento. Determinazione del contributo. Come rispettivamente previsto dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, ai fini della determinazione del contributo vengono prese in considerazione le voci di spesa non dirette a sovvenzionare l'esportazione, come specificate nello schema di distinta riportato nell'allegato 2 alla presente circolare, che devono essere ricavate esclusivamente dai "costi di produzione", lettera B del conto economico del bilancio relativo all'esercizio 1999. Presentazione delle domande. I consorzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa succitata, che intendono richiedere il contributo, devono partecipare entro il 15 maggio 2000 apposita dichiarazione-domanda in bollo, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato 1 alla presente circolare, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione III - Viale Boston, 25 - 00144 Roma. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata o corriere, entro il termine suindicato. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta da questo Ministero. Per applicare i parametri del contributo previsti dall'art. 5, comma 5, della legge 21 febbraio 1989, n. 83, per i consorzi che risultano costituiti da non piu' di cinque anni, viene presa in considerazione la data di presentazione della domanda. Documentazione di corredo. La dichiarazione-domanda deve essere corredata dalla documentazione specificata nello schema anzidetto e dalla "distinta delle voci di spesa a fronte delle quali viene richiesto il contributo", redatta in conformita' dello schema riportato nell'allegato 2 alla presente circolare. La documentazione sopracitata deve essere inviata a questo Ministero in originale ed in una copia (due per il bilancio). Il consorzio deve contestualmente spedire copia della domanda e della relativa documentazione alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. L'eventuale documentazione integrativa richiesta ai fini del completamento dell'istruttoria deve essere inviata entro i termini perentori comunicati dall'amministrazione, pena il non accoglimento della domanda. Esclusioni. Non sono ammessi ad usufruire del contributo ministeriale i consorzi che abbiano ottenuto contributi sulla generalita' delle spese consortili da: regioni, province autonome, finanziarie regionali od organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni. Ispezioni e verifiche. Ai sensi della legge n. 15/1968 e nei limiti previsti dalla stessa, le istanze possono essere corredate da autocertificazioni. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sullo svolgimento delle azioni promozionali secondo quanto riportato dalla relazione concernente le attivita' del 1999, sulla veridicita' delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformita' agli originali delle copie e delle traduzioni e sulla esistenza dei requisiti di idoneita' a ricevere il contributo. In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, cosi come richiamato dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; inoltre questa amministrazione si riserva la facolta' di revocare il contributo finanziario concesso e di non accogliere successive domande di contributo. Come contattare il Ministero. L'ufficio incaricato dell'erogazione dei contributi si rende disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari. Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti. Indirizzo: Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione III - Viale America, 341 - 00144 Roma. Dirigente: dott. Claudio Borghese - tel. 06/59647548-59932460, fax 06/59932454 - e-mail: promo3mincomes.it - clabormincomes.it Funzionario responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella Tedone tel. 06/59932420. Incaricati dell'istruttoria: dott. Luigi Piccione, tel. 06/59932569 - sig.ra Paola Pellegrini, tel. 06/59932462 - sig.ra Ivana Faina, tel. 06/59932521. Sito web: http://www.mincomes.it Il direttore generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese Sardi de Letto