Ai  sensi  dell'art.  12  della legge 7 agosto 1990, n. 241, questa
amministrazione  si  atterra'  per  l'anno 2000 ai criteri di seguito
indicati  nel  disporre  i  contributi  finanziari ai consorzi e alle
societa'  consortili  anche  in  forma  cooperativa  per il commercio
estero  (di  seguito:  consorzi)  rispondenti  ai  requisiti previsti
dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1989, n. 83, costituiti
da  piccole  e medie imprese, come definite dai decreti del Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 18 settembre
1997  (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997), del 27 ottobre
1997  (Gazzetta  Ufficiale  n.  266  del  14  novembre 1997) e del 23
dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1998).
  Considerato  che e' previsto il trasferimento alle regioni di parte
delle  competenze  in  parola,  la  presente  circolare potra' subire
modifiche in relazione a tale evento.
                   Determinazione del contributo.
  Come  rispettivamente  previsto dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 5
della legge 21 febbraio 1989, n. 83, ai fini della determinazione del
contributo  vengono  prese  in  considerazione  le  voci di spesa non
dirette a sovvenzionare l'esportazione, come specificate nello schema
di  distinta  riportato  nell'allegato 2 alla presente circolare, che
devono  essere  ricavate  esclusivamente  dai  "costi di produzione",
lettera  B  del  conto  economico del bilancio relativo all'esercizio
1999.
                    Presentazione delle domande.
  I  consorzi  in  possesso  dei  requisiti  previsti dalla normativa
succitata, che intendono richiedere il contributo, devono partecipare
entro  il  15  maggio  2000  apposita dichiarazione-domanda in bollo,
redatta  secondo  lo  schema  riportato nell'allegato 1 alla presente
circolare,  al  Ministero  del  commercio  con  l'estero  - Direzione
generale     per     la     promozione    degli    scambi    e    per
l'internazionalizzazione  delle  imprese  -  Divisione  III  -  Viale
Boston, 25 - 00144 Roma.
  Si  considerano  prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
di   raccomandata  o  corriere,  entro  il  termine  suindicato.  Per
l'inoltro  via  posta fa fede la data del timbro dell'ufficio postale
accettante,  mentre  per  l'inoltro  via  corriere fa fede la data di
consegna  allo  stesso  o,  in mancanza, la data di ricezione apposta
sulla busta da questo Ministero.
  Per  applicare  i  parametri  del  contributo previsti dall'art. 5,
comma  5,  della  legge  21  febbraio 1989, n. 83, per i consorzi che
risultano  costituiti  da  non  piu'  di  cinque anni, viene presa in
considerazione la data di presentazione della domanda.
                     Documentazione di corredo.
  La dichiarazione-domanda deve essere corredata dalla documentazione
specificata  nello  schema  anzidetto e dalla "distinta delle voci di
spesa a fronte delle quali viene richiesto il contributo", redatta in
conformita'  dello  schema  riportato  nell'allegato  2 alla presente
circolare.
  La   documentazione   sopracitata  deve  essere  inviata  a  questo
Ministero in originale ed in una copia (due per il bilancio).
  Il  consorzio  deve  contestualmente  spedire copia della domanda e
della  relativa documentazione alla regione o alla provincia autonoma
in cui ha sede.
  L'eventuale   documentazione  integrativa  richiesta  ai  fini  del
completamento  dell'istruttoria  deve  essere inviata entro i termini
perentori  comunicati  dall'amministrazione, pena il non accoglimento
della domanda.
                             Esclusioni.
  Non  sono  ammessi  ad  usufruire  del  contributo  ministeriale  i
consorzi  che  abbiano  ottenuto  contributi  sulla generalita' delle
spese   consortili   da:   regioni,  province  autonome,  finanziarie
regionali   od   organismi  con  partecipazione  maggioritaria  delle
regioni.
                       Ispezioni e verifiche.
  Ai sensi della legge n. 15/1968 e nei limiti previsti dalla stessa,
le istanze possono essere corredate da autocertificazioni.
  Il  Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli
e  verifiche  sullo  svolgimento  delle  azioni  promozionali secondo
quanto  riportato  dalla relazione concernente le attivita' del 1999,
sulla  veridicita'  delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformita'
agli  originali  delle copie e delle traduzioni e sulla esistenza dei
requisiti di idoneita' a ricevere il contributo.
  In  caso  di  dichiarazione  mendace  il  soggetto va incontro alle
sanzioni  penali  previste,  cosi  come richiamato dall'art. 26 della
legge  4  gennaio  1968,  n.  15;  inoltre  questa amministrazione si
riserva  la facolta' di revocare il contributo finanziario concesso e
di non accogliere successive domande di contributo.
                    Come contattare il Ministero.
  L'ufficio   incaricato  dell'erogazione  dei  contributi  si  rende
disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero
necessari.
  Gli   operatori   possono   ottenere   il   supporto   tramite   la
corrispondenza,   i   contatti  telefonici  e,  previo  appuntamento,
mediante i colloqui diretti.
  Indirizzo:   Ministero  del  commercio  con  l'estero  -  Direzione
generale  per  la  promozione degli scambi e l'internazionalizzazione
delle imprese - Divisione III - Viale America, 341 - 00144 Roma.
  Dirigente:  dott.  Claudio  Borghese  -  tel. 06/59647548-59932460,
fax 06/59932454 - e-mail: promo3mincomes.it - clabormincomes.it
  Funzionario   responsabile  del  procedimento:  dott.ssa  Gabriella
Tedone tel. 06/59932420.
  Incaricati dell'istruttoria: dott. Luigi Piccione, tel. 06/59932569
-  sig.ra  Paola  Pellegrini,  tel. 06/59932462 - sig.ra Ivana Faina,
tel. 06/59932521.
  Sito web: http://www.mincomes.it
                        Il direttore generale
                   per la promozione degli scambi
              e l'internazionalizzazione delle imprese
                           Sardi de Letto