Ai comuni
                                             Alle province
                                      e, per conoscenza:
                                  Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  All'Associazione    nazionale   dei
                                  comuni italiani (Anci)
                                  All'Unione nazionale delle province
                                  italiane (Upi)
  L'art.  33  della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria
2000),  ha  apportato rilevanti modificazioni all'art. 49 del decreto
legislativo  5 febbraio  1997, n. 22, concernente l'istituzione della
"tariffa  Ronchi" per la gestione dei rifiuti urbani e al decreto del
Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1999,  n. 158, riguardante
l'elaborazione del metodo normalizzato per definire detta tariffa.
  In  particolare,  il comma 1 dell'art. 33, a modifica dell'art. 49,
comma  1, del decreto legislativo n. 22/1997, stabilisce che la tassa
per  lo  smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e' soppressa a
decorrere  "dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato
dal  regolamento  di  cui  al  comma 5, entro i quali i comuni devono
provvedere  alla  integrale  copertura  dei  costi  del  servizio  di
gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2".
  Il  regime transitorio cui fa riferimento la norma citata e' quello
regolato  dall'art.  11,  comma  1,  del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 158/1999, come modificato dall'art. 33, comma 6, della
legge  n.  488/1999,  che  dispone  l'abrogazione,  tra  l'altro, del
secondo periodo della lettera d).
  Pertanto,  la  soppressione  della tassa rifiuti e la contemporanea
operativita' della "tariffa Ronchi" decorrono dalle seguenti date:
    a) 1o gennaio  2003 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno
1999, un grado di copertura dei costi superiore all'85 per cento;
    b) 1o gennaio  2005 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno
1999, un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85 per cento;
    c) 1o  gennaio 2008 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno
1999,  un  grado  di  copertura  dei costi inferiore al 55 per cento,
nonche' per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, a
prescindere,  in  quest'ultimo  caso,  dalla  copertura raggiunta nel
1999.
  In  rapporto  al  predetto differimento dei termini di operativita'
della "tariffa Ronchi", la legge finanziaria, all'art. 33, commi 4, 6
e  7,  ha  inoltre  sancito  l'abrogazione  dell'art.  5,  comma 3, e
dell'art.  11,  commi  2, 3 e 4, nonche' del n. 5 dell'allegato 1 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 158/1999, relativi agli
adempimenti   prescritti   per   i   comuni   originariamente  tenuti
all'immediata  attuazione  del  metodo  normalizzato  e  per i comuni
esonerati   in   fase  di  prima  applicazione  della  tariffa  dalla
suddivisione della stessa in parte fissa ed in parte variabile.
  Ferma  restando  la vigenza della tassa secondo i periodi temporali
previsti  dal  regime  transitorio  di cui sopra, va precisato che, a
norma  del  comma 1-bis, aggiunto all'art. 49 del decreto legislativo
n.  22/1997  dall'art.  33,  comma 2, della legge finanziaria, rimane
comunque  salva  la  facolta' dei comuni di deliberare l'introduzione
sperimentale  della  "tariffa  Ronchi" gia' prevista dal comma 16 del
ripetuto  art.  49,  con conseguente disapplicazione anticipata della
normativa tributaria.
  Relativamente ai comuni interessati a mantenere la tassa, si rileva
che  la  mancata  previsione, per l'anno 2000, di una norma analoga a
quella  contemplata dall'art. 31, comma 7, primo periodo, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, determina l'obbligo di deliberare, entro il
29 febbraio  2000,  tariffe tributarie conformi ai criteri prescritti
dall'art.  65  del decreto legisaltivo 15 novembre 1993, n. 507, come
modificato  con  l'art. 3, comma 68, della legge 28 dicembre 1995, n.
549.
  Pertanto,  in attuazione delle disposizioni stabilite da detto art.
65,  la  tariffa  della tassa (TS) viene determinata dal prodotto del
costo  medio  generale  netto  per  unita' di superficie (Cmg) per il
coefficiente  o  indice  di produttivita' specifica dei rifiuti (Ips)
nonche'  per  il  coefficiente  o  indice  di  qualita' specifica dei
rifiuti  di  ogni  singola attivita' o utilizzazione (Iqs) secondo la
seguente formula:
                              TS = Cmg x Ips x Iqs.
  In  proposito  si  fa presente che risulta sostanzialmente coerente
con il principio dell'art. 65 l'utilizzazione dei criteri dettati dal
metodo normalizzato per la determinazione della tariffa della tassa.
  Riguardo ai comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti, nel
richiamare   i   chiarimenti   forniti  con  circolare  n.  40/E  del
17 febbraio 1996, si sottolinea che l'art. 65 in questione prevede la
possibilita' di adottare il criterio di commisurazione della tassa in
base a tariffe rapportate alla produzione effettiva dei rifiuti ed al
loro  costo  di  smaltimento, in alternativa al sistema presuntivo di
tariffazione  basato  sulla  produzione media ordinaria di rifiuti in
relazione   alla   tipologia  dell'attivita'  o  uso  per  unita'  di
superficie tassabile.
  La  tariffa  tributaria  adottata  in  applicazione  dei sistemi di
commisurazione   descritti   va   riferita   al  costo  del  servizio
preventivato  per  l'anno  2000, che, ai sensi dell'art. 61, comma 2,
del  decreto  legislativo  n. 507/1993, deve essere comprensivo delle
spese  inerenti  e  degli  oneri  diretti ed indiretti, nonche' delle
quote  di  ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per
lo smaltimento dei rifiuti, con esclusione di tutte le spese generali
e specifiche di gestione del tributo.
  In  merito alla copertura del costo di esercizio, si ritiene che il
rinvio  della  soppressione  della  tassa  ai termini entro i quali i
comuni   devono  provvedere  all'integrale  copertura  dei  costi  di
gestione   attraverso   la  "tariffa  Ronchi"  comporti  l'automatica
necessita'   di   un   graduale   aumento   del  gettito,  inteso  al
conseguimento  della  copertura totale dei costi inerenti il servizio
di  smaltimento  dei rifiuti urbani interni di cui all'art. 61, comma
2,  del  decreto  legislativo  n.  507/1993,  entro  l'ultimo anno di
applicazione della tassa.
  Sul   piano   sistematico,   la   suddetta  interpretazione  appare
giustificata  dalla  circostanza  che il legislatore ha utilizzato il
rinvio  ai  termini  di  cui  all'art.  11,  comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 158/1999, al solo fine di differire
l'applicazione della "tariffa Ronchi", per la quale, peraltro, non e'
piu'  previsto  un  regime  transitorio per l'integrale copertura dei
costi  di  gestione.  Va inoltre considerato che i diversi periodi di
vigenza  della tassa sono tanto minori quanto maggiore e' il tasso di
copertura raggiunto nel 1999, per cui dall'insieme delle disposizioni
normative  coinvolte  appare  desumibile l'intento del legislatore di
indurre  i  comuni  ad  una  graduale copertura dei costi inerenti lo
smaltimento  dei  rifiuti interni durante i diversi periodi temporali
di vigenza del tributo.
  Tutto  cio'  comporta che i singoli enti, dalle rispettive date del
1o gennaio  2003,  del 1o gennaio 2005 e del 1o gennaio 2008 dovranno
conseguire,  con il gettito derivante dal nuovo prelievo, l'immediata
copertura totale dei costi di gestione, comprensivi di voci ulteriori
rispetto  a  quelle  relative  ai  soli costi inerenti il servizio di
smaltimento dei rifiuti, come si evince dal contenuto dei punti 2.2 e
2.3  dell'allegato  1  del decreto del Presidente della Repubblica n.
158/1999
  In materia di determinazione del costo di esercizio del servizio di
nettezza   urbana   gestito  in  regime  di  privativa,  si  richiama
l'attenzione sugli effetti della mancata previsione, per l'anno 2000,
della possibilita' di considerare l'intero costo dello spazzamento in
deroga  ai  disposto  di  cui  all'art.  61, comma 3-bis, del decreto
legislativo  n.  507/1993,  con  la  conseguenza che, a differenza di
quanto  stabilito  per  l'anno  1999 ai sensi dell'art. 31, comma 23,
della   legge   n.  448/1998,  i  comuni  devono  dedurre  dal  costo
complessivo   del   servizio   di  nettezza  urbana  un  importo,  da
determinarsi in sede regolamentare, non inferiore al cinque per cento
e  non  superiore  al  quindici  per  cento,  a titolo di costo dello
spazzamento  dei  rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del decreto
legislativo n. 22/1997.
  La  deduzione  forfettaria in questione si profila necessaria anche
in  presenza dell'obiettivo di copertura totale del costo dei rifiuti
interni,  in quanto il comma 3-bis dell'art. 61, riguardando il costo
dello  spazzamento, fa esplicito riferimento ad oneri attribuibili ai
soli  rifiuti  esterni,  per  la  cui  integrale copertura si e' reso
comunque   indispensabile,   in   passato,  il  ricorso  ad  apposite
disposizioni normative.
  In  tema  di  adeguamento  del  servizio,  si  pone  in  rilievo la
necessita'  di  attivazione dei servizi di raccolta differenziata dei
rifiuti,  richiamata,  a decorrere dall'anno 2000, dall'art. 9, comma
3,   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  158/1999.
Ovviamente,  in  vigenza  della  tassa,  l'istituzione della raccolta
differenziata   non   produce   effetti  per  cio'  che  concerne  le
agevolazioni previste dall'art. 49, comma 10, del decreto legislativo
n.  22/1997, e dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 158/1999, applicabili in regime di "tariffa Ronchi".
  Infine,  in  ordine  alla  raccolta  differenziata  dei  rifiuti di
imballaggio  conferiti al servizio pubblico, si rammenta che, a norma
degli  articoli 38, comma 9, e 41 del decreto legislativo n. 22/1997,
i  relativi  costi  sono  posti  a  carico  dei  produttori  e  degli
utilizzatori,  per cui sussiste la necessita' dei comuni di stipulare
apposite  convenzioni  nell'ambito  dell'accordo  di programma quadro
ANCI-CONAI,  finalizzate  alla  deduzione dai costi da coprire con la
tassa dell'importo corrisposto dal CONAI.
     Il direttore generale del Dipartimento delle entrate Romano