IL DIRETTORE GENERALE
                    del Dipartimento delle dogane
                      e delle imposte indirette
  Visto  l'art.  24  del  testo  unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e amministrative, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504;
  Visto  il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico
che  prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina ed il G.P.L.
consumati   per   l'azionamento   delle  autoambulanze  destinate  al
trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di
assistenza  e  di  pronto  soccorso  da determinare con provvedimento
dell'amministrazione finanziaria;
  Visto  il  decreto  31  dicembre  1993,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  10  del  14  gennaio  1994,  con  il  quale sono state
stabilite le modalita' per la concessione, mediante buoni di imposta,
del menzionato beneficio fiscale;
  Visto  il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto
19  ottobre  1994, n. 678, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288
del  10 dicembre 1994, che individua l'organo competente all'adozione
del  provvedimento  di  ammissione al beneficio fiscale degli enti di
assistenza   e   di   pronto  soccorso  nel  Direttore  generale  del
dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
  Visto   il  decreto  18  maggio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  133  del  9  giugno  1999,  con il quale altri enti di
assistenza  e  di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla
stessa agevolazione;
  Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le
quali  altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di
essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;
  Visti  i pareri favorevoli espressi in merito alle predette domande
dai competenti uffici tecnici di finanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  All'elenco  degli  enti  di assistenza e di pronto soccorso che
hanno  titolo  all'agevolazione  fiscale  prevista dal punto 13 della
tabella  A  allegata  al  testo  unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e amministrative, approvato con decreto legislativo
26  ottobre  1995,  n.  504  e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31
dicembre  1993  relativamente alla benzina ed al G.P.L. consumati per
l'azionamento  delle  autoambulanze,  destinate  al  trasporto  degli
ammalati  e  dei  feriti,  di  pertinenza  degli  enti  stessi,  sono
aggiunti:
    1130)  Opera  di  soccorso dell'Ordine di San Giovanni in Italia,
con sede in Lignano Sabbiadoro (Udine);
    1131) Volontari del soccorso, con sede in Farigliano (Cuneo);
    1132) Croce verde, con sede in Ascoli Piceno;
    1133)  Associazione  di pubblica assistenza di Stazzema, con sede
in Pontestazzemese (Lucca);
    1134)  Croce  bianca  -  Organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale (ONLUS), con sede in Teramo;
    1135)  Confraternita  di misericordia di San Benedetto dei Marsi,
con sede in San Benedetto dei Marsi (L'Aquila);
    1136)   Gruppo   volontari  del  soccorso,  con  sede  in  Spinea
(Venezia);
    1137)  Pubblica  assistenza  Croce  verde  Sempione,  con sede in
Milano.