IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con  le  politiche  comunitarie,  nonche'  l'art. 5 che ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative   del   predetto   Fondo  di  rotazione  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti  gli  articoli  74  e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142
(legge  comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (legge comunitaria 1994);
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284,  con  il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure
di  attuazione  della  legge  n.  183/1987  e del decreto legislativo
3 aprile  1993,  n.  96,  in  materia di coordinamento della politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Visto  il regolamento (CE) del Consiglio n. 1257 del 17 maggio 1999
concernente  il  sostegno  allo  sviluppo  rurale  da parte del Fondo
europeo  agricolo  di  orientamento  e  garanzia e in particolare gli
articoli 46 e 47;
  Visto  il  regolamento (CE) della Commissione n. 1750 del 23 luglio
1999  recante  disposizioni  di applicazione del regolamento (CE) del
Consiglio n. 1257 del 17 maggio 1999 e in particolare gli articoli da
37 a 39;
  Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997,
relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;
  Vista    la   decisione   della   Commissione   C(1999)   n.   2843
dell'8 settembre 1999 che fissa una ripartizione indicativa per Stato
membro  degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento
e  garanzia,  sezione  garanzia,  per  le  misure  di sviluppo rurale
relativamente al periodo 2000-2006;
  Visti  gli  articoli  da  40 a 44 del predetto regolamento (CE) del
Consiglio  n. 1257 del 17 maggio 1999, che prevedono, fra l'altro, la
presentazione  dei  piani di sviluppo rurale per le misure finanziate
dal  FEOGA  sezione  garanzia,  redatti a livello geografico ritenuto
piu'  opportuno, e in particolare il quarto trattino dell'art. 43, il
quale  dispone  che  la tabella finanziaria generale indicativa rechi
una sintesi delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie;
  Visto  il regolamento (CE) del Consiglio n. 1258 del 17 maggio 1999
relativo al finanziamento della politica agricola comune;
  Visto  il regolamento (CE) della Commissione n. 296 del 16 febbraio
1996  relativo  ai  dati  che  devono essere trasmessi da parte degli
Stati  membri e la contabilizzazione mensile delle spese finanziate a
titolo della sezione garanzia del FEOGA, e successive modificazioni;
  Considerato  che  nella riunione della Conferenza Stato-regioni del
2 dicembre  1999,  non  e'  stato  raggiunto un accordo unanime sulla
proposta di riparto indicativo delle risorse messe a disposizione dal
FEOGA sezione garanzia tra le regioni e province autonome, presentata
dal  Ministro  delle politiche agricole e forestali, e che, pertanto,
spetta al Governo adottare le relative determinazioni;
  Considerato  che  e'  necessario,  allo  scopo  di definire i piani
finanziari  dei  piani  di  sviluppo rurale (PSR), fissare i tassi di
partecipazione  al  cofinanziamento  pubblico  dello  Stato  e  delle
regioni e province autonome;
  Considerato  che  nella  fase di programmazione 1994-1999 era stato
definito  un  tasso  di  cofinanziamento  pubblico  nazionale, per le
misure  strutturali,  del 70% a carico dello Stato e del 30% a carico
delle  regioni  e  province  autonome nonche' del 100% a carico dello
Stato  per  le misure di accompagnamento e che e' opportuno mantenere
invariate tali percentuali;
  Considerata la necessita' di prevedere l'istituzione di un comitato
nazionale  per la sorveglianza sull'attuazione dei PSR, finalizzato a
garantire  un'efficace  esecuzione delle azioni previste nei piani di
sviluppo rurale;
  Visto  il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente
il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di  agricoltura  e  pesca  e la riorganizzazione dell'Amministrazione
centrale;
  Visto  il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la
riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n.
7663 del 15 dicembre 1999;
  Sulla  base dei lavori della commissione per il coordinamento delle
politiche   economiche   nazionali   con  le  politiche  comunitarie,
istituita  nell'ambito  del CIPE ai sensi della deliberazione CIPE n.
79/98 del 5 agosto 1998;
                              Delibera:
  1.  E' approvato il piano di riparto indicativo delle risorse messe
a  disposizione  dal  FEOGA  -  sezione  garanzia con decisione della
Commissione   europea   C(99)   n.  2843  dell'8 settembre  1999  per
l'attuazione  delle  misure di sviluppo rurale contenute nei piani di
sviluppo   rurale  (PSR)  richiamati  in  premessa,  per  il  periodo
2000-2006,  cosi'  come  riportato  nella  tabella allegata che forma
parte integrante della presente delibera.
  2.  Il corrispondente cofinanziamento pubblico nazionale occorrente
per l'attuazione dei predetti PSR e' assicurato come segue:
    per  le  misure  strutturali,  il  70%  delle  risorse  pubbliche
nazionali  previste  da  ciascun  piano  finanziario  fa  carico alle
disponibilita'  recate  dal  Fondo  di rotazione di cui alla legge n.
183/1987  e  il  30%  alle  disponibilita'  delle  regioni e province
autonome;
    per  le  nuove  misure  di  accompagnamento  il 100% fa carico al
predetto Fondo di rotazione.
  3. Le regioni e province autonome, per facilitare il raggiungimento
del  pieno  utilizzo  delle risorse assegnate, possono prevedere, con
proprie  disponibilita',  risorse  aggiuntive  atte  a  consentire un
livello di spesa superiore a quello indicato nei piani finanziari dei
PSR.
  4.  Le  risorse  nazionali  (statali  e regionali) attivate vengono
messe   a   disposizione   dell'organismo   pagatore  (oggi  AIMA  in
liquidazione)  affinche'  lo stesso, in armonia con le corrispondenti
disposizioni  comunitarie,  le  utilizzi  secondo  il  principio  del
bilancio di cassa.
  5.  Il  Ministero delle politiche agricole e forestali, in qualita'
di  amministrazione nazionale capofila e di coordinamento di tutte le
forme  di intervento nel settore agricolo e rurale, a norma dell'art.
41  del  regolamento  (CE)  del Consiglio n. 1257 del 17 maggio 1999,
trasmette  alla  Commissione  europea, per l'approvazione, i piani di
sviluppo  rurale  (PSR)  redatti  in  base  al  regolamento  (CE) del
Consiglio  n.  1257  del  17 maggio  1999 e al regolamento (CE) della
Commissione  n.  1750  del  23 luglio  1999  e  partecipa ai relativi
incontri di partenariato.
  6.  Al fine di garantire un'esecuzione coordinata ed efficace delle
azioni previste dai PSR regionali, e' istituito un Comitato nazionale
per  la  sorveglianza  sull'attuazione  dei medesimi, del quale fanno
parte   rappresentanti  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali,   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,  delle  regioni  e  province  autonome  e
dell'organismo  pagatore  (oggi AIMA in liquidazione). Con successivo
decreto  il  Ministro  delle  politiche  agricole e forestali fissa i
compiti  e  disciplina  le  modalita'  di  funzionamento del comitato
medesimo.
  7.  I  piani  finanziari  dei  PSR predisposti secondo le modalita'
indicate   vengono  rimodulati,  nel  corso  dell'intero  periodo  di
programmazione  2000-2006, in funzione della necessita' di assicurare
la  completa  utilizzazione  delle  risorse  comunitarie  annualmente
assegnate all'Italia dalla sezione garanzia del FEOGA.
  8.   Al   fine  di  non  incorrere  nelle  sanzioni  stabilite  dal
regolamento   della   Commissione   CE   n.   296/96   e   successive
modificazioni, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 37, paragrafo 2 e dall'art. 39,
paragrafo  3,  del  regolamento  (CE)  della  Commissione n. 1750 del
23 luglio   1999,   trasmette  alla  Commissione  europea,  entro  il
30 settembre  di  ciascun anno, le previsioni finanziarie annualmente
aggiornate  per  ciascun documento di programmazione, effettuando, se
del  caso,  le  necessarie  riprogrammazioni  di risorse tra le varie
regioni e province autonome.
    Roma, 21 dicembre 1999
                                        Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti il 3 marzo 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica,
foglio n. 240