Ai comuni
                                  Alle province
                                      e, per conoscenza:
                                  Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  All'Associazione    nazionale   dei
                                  comuni italiani (Anci)
                                  All'Unione nazionale delle province
                                  italiane (Upi)
  Sul  supplemento  ordinario  n.  227/L  del  27 dicembre 1999 della
Gazzetta  Ufficiale e' stata pubblicata la legge 23 dicembre 1999, n.
488,  recante  "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello Stato (legge finanziaria 2000)", con la quale sono
state  apportate  significative  modificazioni  in materia di tributi
locali.
  In  particolare,  l'art.  30,  comma 14, della legge finanziaria ha
stabilito che, per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le
tariffe,  le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi
locali,  nonche'  per  l'approvazione  dei  regolamenti, e' stabilito
contestualmente alla data di approvazione del bilancio.
  Quest'ultima  data e' stata fissata per l'anno 2000 al 29 febbraio,
dal decreto 15 dicembre 1999, n. 3162/E3 del Ministro dell'interno di
intesa   con   il   Ministro   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre
1999).
  Lo stesso art. 30, comma 14, ha inoltre stabilito che i regolamenti
approvati entro tale termine hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio
2000;  per  gli anni successivi invece i termini per le deliberazioni
concernenti i tributi locali scadono il 31 dicembre.
  Nulla  e' invece stabilito in merito al differimento dei termini di
pagamento  di  quei  tributi  che hanno di norma scadenza nel mese di
gennaio,  vale  a dire l'imposta sulla pubblicita' annuale e la Tosap
permanente, o comunque prima della definizione delle nuove tariffe.
  Si  puo'  quindi  verificare  il caso in cui il pagamento di questi
tributi,  effettuato  nei  termini  ordinari, non risulti esattamente
corrispondente alle variazioni regolamentari o tariffarie intervenute
in  un  momento  successivo.  Per  evitare  questa situazione, l'ente
locale,  sulla  base  della  potesta' regolamentare generale prevista
dall'art.  52  del  decreto  legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997,
dovra' stabilire un'adeguata proroga per il versamento dei tributi in
questione,  alla  quale  deve  essere  data  massima  diffusione  per
permettere ai contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni
tributarie.
  La   deliberazione   contenente  il  differimento  dei  termini  di
pagamento  non  e' di regola necessaria nel caso in cui l'ente locale
non  intenda  apportare  modifiche  regolamentari  che incidono sulla
quantificazione  dei  tributi.  Anche in questo caso sarebbe comunque
opportuno  diffondere  con adeguati mezzi la notizia che gli ordinari
termini  di  scadenza per il pagamento dei tributi in esame non hanno
subito alcuna variazione.
  Occorre  tuttavia  soffermarsi  su  quanto  stabilito  dal comma 18
dell'art.  10  della legge 13 maggio 1999, n. 133, che ha abrogato la
disposizione   contenuta   nel   comma  5  dell'art.  3  del  decreto
legislativo  15 novembre  1993,  n.  507,  che, in materia di imposta
sulla  pubblicita'  e  diritto sulle pubbliche affissioni, consentiva
l'applicazione  delle  tariffe vigenti anche per l'anno successivo in
mancanza    di   una   deliberazione   modificativa   delle   stesse.
L'abrogazione  di  tale  automatismo  comporta  che  se il comune non
conferma  esplicitamente,  entro  il  29 febbraio 2000, le tariffe in
vigore  per  l'anno  1999,  ovvero  ne  delibera  di  nuove, dovranno
applicarsi  le  tariffe  di  base  stabilite  nel  capo I del decreto
legislativo  n.  507  del  1993.  Particolare  attenzione deve essere
quindi  posta  dagli  enti  locali  su questa circostanza, al fine di
evitare eventuali richieste di rimborso di importi non dovuti a causa
del ripristino delle tariffe di base.
  Si  deve  inoltre aggiungere che, come gia' indicato nel comunicato
stampa  del  12 febbraio  1999,  intervenuto  per risolvere l'analoga
situazione   verificatasi  nell'anno  passato,  se  le  modificazioni
regolamentari  dei tributi in oggetto intervengono successivamente al
31 gennaio 2000, senza che sia stata stabilita al contempo la proroga
dei   pagamenti,  l'ente  dovra'  comunque  rimettere  in  termini  i
contribuenti  per  il  versamento  della  differenza  del tributo con
esclusione, in ogni caso, di applicazione di sanzioni ed interessi.
  A  questo  proposito  si  precisa  che  l'eventuale differimento di
termini  predisposto limitatamente all'anno 1999 dall'ente locale non
produce automaticamente effetti per l'anno in corso. Infatti, a detta
deliberazione   di   proroga  deve  riconoscersi  efficacia  limitata
all'anno  1999,  a  meno  che,  in  quell'occasione, l'ente non abbia
espressamente  modificato in via definitiva i termini ordinari per il
pagamento  dell'imposta  sulla  pubblicita'  e  della Tosap, previsti
rispettivamente  dagli articoli 8 e 50 del decreto legislativo n. 507
del  1993.  In  questo  caso si applicheranno automaticamente i nuovi
termini  senza  bisogno  di  alcun  ulteriore  accorgimento  da parte
dell'ente locale.
  Resta  infine  da  accennare  al  caso  in  cui venga deliberato il
passaggio  dalla  Tosap  o  dall'imposta  sulla pubblicita' ai canoni
previsti   rispettivamente   dagli   articoli 63  e  62  del  decreto
legislativo  n.  446  del 1997, o viceversa. Anche in questa ipotesi,
l'esercizio   della   potesta'  regolamentare  consente  all'ente  di
deliberare  il  differimento  dei  termini per i pagamenti o anche di
disporre  le  eventuali compensazioni tra gli importi dovuti a titolo
di  tributo  o  di  canone,  senza  naturalmente  alcun  aggravio  di
interessi e sanzioni a carico del contribuente.

                                           Il direttore generale
                                     del Dipartimento delle entrate
                                                  Romano