L'ISPETTORE GENERALE CAPO dell'Ispettorato centrale repressioni frodi Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 71; Visto il regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo ed, in particolare, gli articoli 12 e 17; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti; Visto il decreto ministeriale del 5 settembre 1967, recante norme d'impiego del ferrocianuro di potassio in enologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 20 settembre 1967; Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, recante disposizioni nazionali d'applicazione delle norme del regolamento CEE n. 2238/93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 23 marzo 1995, ed in particolare l'art. 8; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1995, recante disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo dei centri di intermediazione uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 1995. Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 55; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Considerata la necessita' di prevedere disposizioni di applicazione in materia di tenuta dei registri dei prodotti vitivinicoli; Considerato che la detenzione ovvero la manipolazione di taluni prodotti vitivinicoli possono avvenire solo in stabilimenti appositamente riconosciuti od autorizzati ai sensi delle norme comunitarie e nazionali citate e che, in relazione alle specifiche attivita' a rischio di frode svolte negli stessi stabilimenti, e' richiesta l'immediata attivazione di un regime di vigilanza atto a prevenire le frodi medesime; Considerato che talune ditte possono essere sottoposte a particolari misure di controllo in applicazione dell'art. 17, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2238/93 e che, al riguardo, e' opportuno prevedere che la vidimazione dei registri sia sempre effettuata dagli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi; Considerato che, in applicazione dei principi di semplificazione amministrativa, e' opportuno rendere agevole e snello l'adempimento concernente la vidimazione di alcuni registri dei prodotti vitivinicoli, consentendo che l'adempimento stesso sia effettuato presso il comune nel cui territorio ha sede lo stabilimento od il deposito dove deve essere tenuto il registro; Decreta: Art. 1. 1. I registri di cui ai regolamento CEE n. 2238/93, costituiti con le modalita' di cui all'art. 8, comma 1, del decreto interministeriale n. 768/1994, devono essere preventivamente numerati e sono soggetti prima dell'uso alla vidimazione.
Avvertenza: Il presente decreto non e' soggetto al "Visto" di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.