IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica
italiana;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativo all'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
e in particolare gli articoli 6, 16 e 21;
  Visto  l'art.  1  della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle
universita' non statali legalmente non riconosciute;
  Visto  l'art. 7 della legge 5 novembre 1996, n. 573, conversione in
legge  con modificazioni del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475,
recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca;
  Visto  lo statuto di autonomia della Libera Universita' di Lingue e
Comunicazione IULM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 in data
12 marzo 1998;
  Viste  le  deliberazioni  assunte  dal  senato  accademico  in data
6 ottobre 1999 e 21 dicembre 1999;
  Viste  le  deliberazioni  assunte  dal consiglio di amministrazione
dell'universita' in data 11 novembre 1999 e 24 gennaio 2000;
  Vista  la  nota  rettorale prot. 499/II/ds in data 17 febbraio 2000
con  la  quale  sono  state trasmesse al Ministero dell'universita' e
della  ricerca  scientifica e tecnologica le modifiche di statuto per
il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6
della legge n. 168/1989;
  Vista  la  comunicazione  ministeriale in data 13 marzo 2000, prot.
357  Uff.  I  DAUS  che  non  contiene  rilievi e invita il rettore a
provvedere  alla  emanazione  e  pubblicazione  delle  modifiche allo
statuto di autonomia dell'universita' proposte;
                              Decreta:
  Lo  statuto  di  autonomia  della  Libera  Universita'  di Lingue e
Comunicazione IULM di cui alle premesse del presente decreto, risulta
essere modificato come di seguito riportato:
                              Titolo II
                        AUTORITA' ACCADEMICHE
                               Capo II
                   Il consiglio di amministrazione
                               Art. 8.
                  Composizione, punto 2, lettera f)
dal Presidente della camera di commercio di Milano o da un componente
della giunta camerale da lui designato;
                              Titolo II
                        AUTORITA' ACCADEMICHE
                               Capo II
                   Il consiglio di amministrazione
                               Art. 8.
                  Composizione, punto 2, lettera g)
da  un  massimo  di  due  membri, cooptati a maggioranza assoluta dei
consiglieri,  che  abbiano  contribuito in maniera significativa allo
sviluppo dell'Universita'. Essi, di norma, non debbono avere rapporto
di dipendenza con l'Ateneo.
                              Titolo II
                        Autorita' accademiche
                               Capo II
                   Il consiglio di amministrazione
                              Art. 10.
 Funzionamento del consiglio di amministrazione punto 2, lettera a)
elegge  nel  proprio  seno  il presidente, a maggioranza assoluta dei
membri  che  ne  fanno  parte.  Non  possono  ricoprire  la carica di
presidente  del consiglio di amministrazione il rettore, il direttore
amministrativo,  i  presidi  di  facolta'  e  il rappresentante degli
studenti.  Puo'  eleggere altresi', sempre a maggioranza assoluta, un
presidente onorario.
                              Titolo II
                        AUTORITA' ACCADEMICHE
                               Capo II
                   Il consiglio di amministrazione
                              Art. 11.
                         Indennita', punto 1
  Il  consiglio di amministrazione determina, all'inizio di ogni anno
accademico,  in conformita' con la normativa vigente, la misura delle
indennita' dovute:
    a) al rettore e al prorettore;
    b) ai presidi di facolta';
    c) ai presidenti di corso di laurea;
    d) ai componenti del consiglio di amministrazione;
  ed inoltre:
    e) ai    componenti   di   commissioni   che   svolgano   compiti
tecnico-amministrativi eccedenti i doveri istituzionali, nominati dal
consiglio di amministrazione;
    f) ai presidenti dei centri di servizio.
                              Titolo II
                        AUTORITA' ACCADEMICHE
                               Capo V
                             Il rettore
                              Art. 16.
             Compiti e attribuzioni del rettore, punto 2
  Il  rettore  dura  in  carica  tre  anni  e  puo'  essere  rieletto
consecutivamente per non piu' di due mandati.
                              Titolo IV
                     LE STRUTTURE E LORO ORGANI
                               Capo I
                             La facolta'
                              Art. 22.
                   Il preside di facolta', punto 2
  Il Preside e' eletto dal consiglio di facolta' secondo le modalita'
esposte  nel  seguente  art.  23,  comma  2, lettera a) e puo' essere
rieletto consecutivamente per non piu' di due mandati.
                              Titolo IV
                     LE STRUTTURE E LORO ORGANI
                               Capo II
             I consigli di corso di laurea e di diploma
                              Art. 24.
         I consigli di corso di laurea e di diploma, punto 6
  Il  consiglio  di  corso  di  laurea o di diploma e' presieduto dal
presidente   eletto  tra  i  professori  di  ruolo  di  prima  fascia
dell'Universita',   e'   nominato   dal  rettore  ed  e'  rinnovabile
consecutivamente  per non piu' di due mandati. L'elettorato attivo e'
costituito da tutti i componenti del consiglio. Il presidente dura in
carica  tre  anni  accademici,  convoca  e presiede il consiglio, da'
esecuzione  alle  sue deliberazioni ed esercita tutte le attribuzioni
previste dalle norme vigenti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Milano, 13 marzo 2000
                                                 Il rettore: Alberoni