IL DIRETTORE GENERALE
               della direzione generale per l'impiego
  Visto   il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come
modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Visto  l'art.  3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994,
n. 20;
  Visti  gli  articoli 3, 4, 8 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 280;
  Visto  l'art.  1  del  decreto  del  Ministero  del  lavoro e della
previdenza  sociale  del  29  agosto  1997,  che  individua  gli enti
promotori dei progetti di lavori di pubblica utilita';
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del  25  settembre  1997,  che  individua le agenzie di promozione di
lavoro  e  di impresa che forniscono l'assistenza tecnico-progettuale
agli enti di cui al capoverso precedente;
  Considerato  che il comma 1 dell' art. 4 del decreto legislativo n.
280/1997  prevede  l'impiego a realizzare nuove attivita' stabili nel
tempo  come  condizione  dell'approvazione  del progetto di lavori di
pubblica utilita' da parte della competente commissione regionale per
l'impiego della commissione centrale per l'impiego;
  Considerato altresi' che il comma 2 del medesimo art. 4 prevede che
al  progetto  sia allegato il piano di impresa relativo all'attivita'
che  si  intende  promuovere e la dichiarazione scritta attestante la
eventuale  fornitura  di  assistenza  tecnico  progettuale,  ai  fini
dell'approvazione  del  progetto  medesimo da parte delle commissioni
sopra   indicate   che   valutano   la  sussistenza  dei  presupposti
tecnicamente   fondati  dell'impegno  a  realizzare  nuove  attivita'
stabili nel tempo;
  Considerato  che  il  comma  2  dell'art. 8 del decreto legislativo
n.280/1997  prevede che gli enti proponenti dei progetti di lavori di
pubblica  utilita'  possono chiedere un contributo a carico del fondo
per  l'occupazione  di  cui  all'art.  7, della legge 236/1993 per le
spese  relative  alle  attrezzature  sino  ad  un  limite  massimo di
L. 1.500.000  per  giovane  e  per  le  spese relative all'assistenza
tecnico-progettuale  sino  ad  un  limite  massimo  di L. 500.000 per
giovane;
  Considerato  che  il comma 2 dell'art. 8 sopra indicato prevede che
il  saldo  non  inferiore al 50% e' erogato alla positiva conclusione
del progetto;
  Ritenuto   che   la   positiva   conclusione   del  progetto  debba
individuarsi  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  1  e  2,  del  decreto
legislativo n. 280/1997;
  Ritenuto,   altresi',  di  dover  individuare  i  criteri  relativi
all'erogazione dei contributi per le spese relative alle attrezzature
ed  all'assistenza  tecnico  progettuale, di cui all'art. 8, comma 2,
del decreto legislativo 280/1997;
  Ritenuto,   altresi',  di  vincolare  il  70%  del  contributo  per
attrezzature  ed  assistenza tecnico-progettuale alla stabilizzazione
occupazionale   al  fine  di  ottimizzare  l'utilizzo  delle  risorse
finanziarie preordinate allo scopo.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  30%  del  contributo  per  le  attrezzature  e per l'assistenza
tecnico-progettuale  e'  erogato agli enti attuatori su presentazione
della domanda da parte dell'ente attuatore medesimo.
  Per  le erogazioni relative ai progetti approvati dalle commissioni
regionali   per   l'impiego  deve  essere  aquisita  dalle  direzioni
regionali  del  lavoro  la  certificazione  antimafia e devono essere
verificate  da  parte dei medesimi uffici l'approvazione del progetto
di  pubblica  utilita', la rispondenza al progetto approvato dei dati
indicati  dal  richiedente  nella  domanda,  e,  per  il  tramite del
servizio   ispettivo,  l'idoneita'  delle  attrezzature  ed  il  loro
effettivo utilizzo.
  Per  le erogazioni relative ai progetti approvati dalla commissione
centrale   per  l'impiego  la  direzione  generale  per  l'impiego  -
Divisione II - deve aquisire la certificazione antimafia e verificare
l'approvazione  del progetto di pubblica utilita' e la rispondenza al
progetto  approvato  dei  dati  indicati  dell'ente richiedente nella
domanda.  Le  competenti  direzioni  regionali  per  l'impiego devono
verificare,  per il tramite del servizio ispettivo, l'idoneita' delle
attrezzature ed il loro effettivo utilizzo.