IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  recante
"Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale";
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300, recante:
"Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Considerato  che  la  commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971,  nella  riunione del 1 febbraio 2000 ha
espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle
varieta' di specie agrarie indicate nel dispositivo, come risulta dal
verbale della riunione stessa, approvato nella seduta del 21 febbraio
2000;
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre  1973,  n.  1065, sono iscritte nei registri delle varieta'
dei  prodotti  sementieri,  fino  alla  fine  del  decimo anno civile
successivo  a  quello  della  iscrizione  medesima, le sotto elencate
varieta'  di  specie  agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle
prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:
                         Specie e varieta' -
            responsabile della conservazione in purezza -
Cartamo  GW9022 &riga-p;Global Agbro Inc. - Cali  fornia (USA) GW9023
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 21 marzo 2000
                                      Il direttore generale: Di Salvo