IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista  la  sentenza n. 4320/4 del 30 settembre 1999 pronunciata dal
tribunale  di  Genova,  che  ha dichiarato il fallimento della S.r.l.
Filippo Fontana;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 1o ottobre 1999;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo Fontana,
con sede in Busalla - localita' Fontanelle s.n.c. (Genova), unita' in
Busalla  (Genova)  (NID 9904GE0035),  per  un  massimo  di  15 unita'
lavorative,   e'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 1o ottobre 1999 al 31
marzo 2000.