IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e' successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto  legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto legge
20 maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24, relativo
alla  individuazione  dei criteri per la concessione del beneficio di
cui  al  comma  4, dell'art. 6, del decreto legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista   l'istanza   della  societa'  S.r.l.  Barboglio  confezioni,
inoltrata  presso  il competente ufficio regionale del lavoro e della
massima  occupazione,  come  da  protocollo  dello stesso, in data 22
ottobre  1999,  che  unitamente  al  contratto  di  solidarieta'  per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,   stipulato   tra  impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in data 21 settembre 1999
stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1o ottobre 1999,
la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali,
come   previsto   dal  contratto  collettivo  nazionale  del  settore
confezioni  in  serie  applicato,  a  26  ore  medie  settimanali nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unita', su
un organico complessivo di n. 19 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
  Considerato  che  la  societa'  ha  gia' usufruito, nell'ambito del
quinquennio,  previsto  dalla  vigente  normativa, del trattamento di
integrazione salariale (CIGS-CIGO e contratto di solidarieta') per un
periodo complessivo pari a 147 settimane;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' autorizzata, per il periodo dal 1o ottobre 1999 al completamento
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
della   vigente  normativa,  la  corresponsione  del  trattamento  di
integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  del  decreto legge 30
ottobre  1984,  n.  726,  convertito,  con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3,
del   decreto   legge  1o  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28 novembre 1996, n. 608, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Barboglio confezioni, con sede in
Casale   Monferrato   (Alessandria),   unita'  di  Casale  Monferrato
(Alessandria)  (NID  9901000023),  per  i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 16 unita', su un organico complessivo di n. 19 unita'.