IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e  successive  modifiche,  con  il quale e' stato approvato il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n. 165, recante modifica alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999);
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 luglio  1995 (pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  203  del  31 agosto  1995)  concernente  la
disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
  Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
la  semplificazione  dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo;
  Visto  il regolamento (CEE) del Consiglio del 22 settembre 1986, n.
2930  e  successive modifiche sulla definizione delle caratteristiche
dei pescherecci;
  Vista  la  decisione  95/84/CE della Commissione del 20 marzo 1995,
recante  esecuzione dell'allegato al regolamento (CEE) n. 2930/86 del
Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci;
  Visto  il  regolamento (CEE) del Consiglio del 22 dicembre 1994, n.
3259, che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/86;
  Visto  il  decreto  6 settembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 258 del
3 novembre  1999)  recante  l'indicazione  di  nuovi  termini  per la
rideterminazione  dei  valori  di  stazza secondo quanto previsto dai
regolamenti comunitari n. 2030/86 e n. 3259/94;
  Ritenuto  necessario  uniformare  i  termini temporali indicati dal
predetto  decreto  6 settembre  1999,  entro  i quali rideterminare i
valori  di  stazza  secondo  quanto  previsto  dai citati regolamenti
comunitari.
  Considerata la necessita' di apportare delle modifiche alla vigente
normativa  di  cui  al  decreto  ministeriale  26 luglio  1995, sulla
potenza  dei  motori  marini,  ai fini dell'adeguamento dell'archivio
delle  licenze  di  pesca,  nonche'  sulla validita' della licenza di
pesca;
  Valutata    l'opportunita'    di    non    consentire   l'esercizio
dell'attivita'  di  pesca  con  motori  di potenza superiore a quella
prevista dalla licenza;
  Sentito  il  Comitato  nazionale per la conservazione e la gestione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  commissione  consultiva
centrale  della  pesca marittima che hanno espresso parere favorevole
nella seduta del 29 dicembre 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  le  navi da pesca, escluse quelle asservite ad impianti di
acquacoltura, per le quali non sono stati misurati i valori di stazza
in  GT,  i  proprietari  e/o  armatori  devono  inoltrare la relativa
richiesta  al  competente  ispettorato  del R.I.N.A. entro il termine
massimo,  non prorogabile, di giorni trenta, decorrenti dalla data di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  2.  Per  tutte  le  navi  da pesca di cui al punto 1, e' fissato al
15 maggio  2000  il  termine ultimo per l'effettiva misurazione in GT
dei valori di stazza.
  3.  L'inosservanza  dei  termini  di  cui ai precedenti punti 1 e 2
comporta  l'immediata  sospensione  della  validita' della licenza di
pesca o dell'attestazione provvisoria.
  4.  La  validita'  della licenza o dell'attestazione provvisoria e'
ripristinata,  con  le  modalita'  previste dall'art. 6, punto 4, del
decreto   ministeriale  26 luglio  1995,  dopo  aver  verificato  che
l'interessato  abbia  effettuato  l'adempimento  di cui al precedente
punto 2.