IL DIRETTORE GENERALE
       per le politiche agricole ed agroindustriali nazionali
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura  e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale
e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;
  Visto  i  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma
dell'organizzazione  del  Governo  a  norma  dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999,
sulla   nuova  denominazione  del  Ministero  e  del  Ministro  delle
politiche agricole e forestali;
  Visto   il   regolamento  (CE)  n.  134/98  della  Commissione  del
20 gennaio   1998,  relativo  alla  registrazione  della  indicazione
geografica protetta "pera dell'Emilia-Romagna", ai sensi dell'art. 17
del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1998 con il quale e' stato
autorizzato  l'organismo privato "Check Fruit S.r.l." ad effettuare i
controlli     sulla    indicazione    geografica    protetta    "pera
dell'Emilia-Romagna" sopra indicata;
  Vista  la  domanda  presentata  in  data 14 ottobre 1999 dal Centro
servizi  ortofrutticoli  -  Societa'  cooperativa  a  r.l., intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica  protetta "pera dell'Emilia-Romagna", ai sensi dell'art. 9
del  citato  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  mediante correzione ed
integrazione   del   testo   degli   articoli  6  e  7  del  predetto
disciplinare;
  Vista  la  proposta di modificazione del disciplinare di produzione
della  indicazione  geografica  protetta  "pera dell'Emilia-Romagna",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  -  n.  26  del  12 novembre  1999,  in relazione alla quale
potevano  essere  presentate  al Ministero delle politiche agricole e
forestali  eventuali  osservazioni,  adeguatamente motivate, da parte
dei  soggetti interessati, entro trenta giorni dalla indicata data di
pubblicazione;
  Preso  atto che non sono pervenute nei modi e nei tempi previsti le
sopraindicate osservazioni;
  Vista  la  nota  prot. n. 60224 del 26 gennaio 2000 con la quale il
Ministero  per  le  politiche  agricole e forestali, ritenendo che le
modifiche  di  cui  sopra rientrino nelle previsioni di cui al citato
art.  9  del regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto sono conseguenti
all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, ha trasmesso
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica,
unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  la  nota del 14 dicembre 1999 con la quale il Centro servizi
ortofrutticoli  richiedente le modifiche sopra indicate ha chiesto la
protezione a titolo transitorio delle stesse ai sensi dell'art. 5 del
predetto  regolamento  (CEE)  n. 2081/92, come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2,   del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra  richiamato,
indicando   quale   organismo   privato   autorizzato   al  controllo
dell'attuazione   delle   modiflche  sopra  esposte,  in  attesa  del
richiesto   accoglimento,   il   medesimo  "Check  Fruit  S.r.l."  ed
espressamente  esonerando  lo  Stato italiano e per esso il Ministero
delle  politiche  agricole  e forestali da qualunque responsabilita',
presente  e  futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento
della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della
indicazione geografica protetta "pera dell'Emilia-Romagna", ricadendo
la   stessa   esclusivamente   sui  soggetti  interessati  che  della
protezione a titolo transitorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  3, paragrafo 2, del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  indicazione  geografica
protetta   "pera   dell'Emilia-Romagna"  in  attesa  che  l'organismo
comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto,
che  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal  Centro  servizi
ortofrutticoli   sopra   citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo
transitorio  e  a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare
di   produzione   della   indicazione   geografica   protetta   "pera
dell'Emilia-Romagna"  secondo  le  modifiche richieste dallo stesso e
concernente la correzione e l'integrazione del testo degli articoli 6
e 7 del relativo disciplinare di produzione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art.
2,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE) n. 535/97 del Consiglio del
17 marzo  1997,  alle  modifiche  al disciplinare di produzione della
indicazione    geografica    protetta   "pera   dell'Emilia-Romagna",
registrata  con  regolamento  (CE)  n.  134/98  della Commissione del
20 gennaio  1998,  ai  sensi dell'art. 17 del predetto regolamento n.
2081/92,   chieste  dal  Centro  servizi  ortofrutticoli  -  Societa'
cooperativa  a  r.l.  e contenute nel testo pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 26 del
12 novembre 1999.