IL DIRETTORE GENERALE per le politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole; Visto i decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto il regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta "pera dell'Emilia-Romagna", ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1998 con il quale e' stato autorizzato l'organismo privato "Check Fruit S.r.l." ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "pera dell'Emilia-Romagna" sopra indicata; Vista la domanda presentata in data 14 ottobre 1999 dal Centro servizi ortofrutticoli - Societa' cooperativa a r.l., intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "pera dell'Emilia-Romagna", ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, mediante correzione ed integrazione del testo degli articoli 6 e 7 del predetto disciplinare; Vista la proposta di modificazione del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "pera dell'Emilia-Romagna", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 26 del 12 novembre 1999, in relazione alla quale potevano essere presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, da parte dei soggetti interessati, entro trenta giorni dalla indicata data di pubblicazione; Preso atto che non sono pervenute nei modi e nei tempi previsti le sopraindicate osservazioni; Vista la nota prot. n. 60224 del 26 gennaio 2000 con la quale il Ministero per le politiche agricole e forestali, ritenendo che le modifiche di cui sopra rientrino nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto sono conseguenti all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista la nota del 14 dicembre 1999 con la quale il Centro servizi ortofrutticoli richiedente le modifiche sopra indicate ha chiesto la protezione a titolo transitorio delle stesse ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, indicando quale organismo privato autorizzato al controllo dell'attuazione delle modiflche sopra esposte, in attesa del richiesto accoglimento, il medesimo "Check Fruit S.r.l." ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "pera dell'Emilia-Romagna", ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta "pera dell'Emilia-Romagna" in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento; Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dal Centro servizi ortofrutticoli sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "pera dell'Emilia-Romagna" secondo le modifiche richieste dallo stesso e concernente la correzione e l'integrazione del testo degli articoli 6 e 7 del relativo disciplinare di produzione; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alle modifiche al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "pera dell'Emilia-Romagna", registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento n. 2081/92, chieste dal Centro servizi ortofrutticoli - Societa' cooperativa a r.l. e contenute nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 26 del 12 novembre 1999.