L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 16 marzo 2000;
  Premesso che:
    con  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas (di seguito: l'Autorita') 22 dicembre 1998, n. 162/98, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1999
(di  seguito:  deliberazione n. 162/98), sono stati definiti i prezzi
di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici
ad  acqua  fluente con potenza fino a 3 MW con effetto dal 1o gennaio
1999;
    con  la  deliberazione  dell'Autorita'  8  giugno 1999, n. 82/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale n. 189 del 13
agosto   1999   (di  seguito:  deliberazione  n.  82/99)  sono  stati
determinati  nuovi prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta
da  impianti  idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW,
con  effetto dal 1o settembre 1999, ed e' stata revocata con medesima
decorrenza la deliberazione n. 162/98;
    con  le  sentenze  del  tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia   n.   30/2000  e  31/2000,  entrambe  depositate  in  data
24 gennaio  2000,  in  parziale  accoglimento dei ricorsi presentati,
rispettivamente, dalla Fantoni S.p.a. e dalla I.G.F. - Idroelettriche
gestioni  friulane  S.p.a.,  e'  stato  disposto l'annullamento della
deliberazione n. 162/98;
  Visti:
    la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/1991);
    la  legge  14  novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 3,
comma 1;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
    il   provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi
29 aprile  1992,  n.  6,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP
n. 6/92);
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   25   settembre  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992 (di seguito:
decreto del Ministro dell'industria 25 settembre 1992);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28  ottobre  1997,  n. 108/97,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale n. 255 del 31
ottobre 1997 (di seguito: deliberazione n. 108/97);
    la deliberazione n. 162/98;
    la deliberazione n. 82/99;
  Viste le ordinanze del Consiglio di Stato - sezione VI, n. 729/2000
e  n.  730/2000,  dell'11  febbraio  2000,  con  le  quali e' sospesa
l'esecutivita'  delle sentenze del tribunale amministrativo regionale
per  la  Lombardia  -  sezione  II, n. 601/1999 e n. 602/1999, del 17
febbraio 1999 di parziale annullamento della deliberazione n. 108/97;
  Considerato che:
    per  alcuni  impianti  idroelettrici ad acqua fluente con potenza
nominale  media annua non superiore a 3 MW le convenzioni di cessione
destinata  di energia elettrica sono scadute nel periodo compreso tra
la  data  in cui e' cessata l'efficacia delle disposizioni in materia
di  prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui ai
titoli II e III del provvedimento CIP n. 6/92 e la data di entrata in
vigore della deliberazione n. 162/98;
    nel  periodo  di  vigenza  della  deliberazione n. 162/98, l'Enel
S.p.a.  -  in qualita' di cessionario dell'energia elettrica prodotta
ai   sensi  dell'art.  22,  comma  3,  della  legge  n.  9/1991  fino
all'assunzione della titolarita' delle funzioni attribuite al gestore
della  rete  di trasmissione nazionale S.p.a. dall'art. 3 del decreto
legislativo   n.   79/1999  -  ha  applicato  a  tutti  gli  impianti
interessati dalla deliberazione n. 162/98, a titolo provvisorio e con
riserva  di conguaglio, i prezzi in vigore nel mese di dicembre 1998,
al  netto dell'ulteriore componente di cui al titolo II, punto 3, del
provvedimento CIP n. 6/92;
    il  tribunale  amministrativo  regionale  per la Lombardia, nelle
sentenze  richiamate  in  premessa,  ha evidenziato, tra l'altro, che
sarebbe  stato  opportuno  che  l'Autorita',  con la deliberazione n.
82/99,  avesse  provveduto  "...  alla  revoca della deliberazione n.
162/98 con effetto ex tunc ...";
  Ritenuto che:
    sia  opportuno  estendere  l'applicazione  della deliberazione n.
82/99  non  solo  per  il  periodo  di vigenza della deliberazione n.
162/98 ma anche per il periodo compreso tra la data in cui e' cessata
l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzi di cessione delle
eccedenze  di  energia  elettrica  di  cui  ai  titoli  II  e III del
provvedimento  CIP  n.  6/92  e  la  data  di entrata in vigore della
deliberazione   n.  162/98,  al  fine  di  assicurare  agli  impianti
idroelettrici  ad  acqua fluente con potenza nominale media annua non
superiore  a  3 MW,  relativamente alle cessioni di energia elettrica
non  regolate da convenzioni di cessione destinata stipulate ai sensi
del   decreto  del  Ministro  dell'industria  25 settembre  1992,  la
copertura  dei  costi  di  produzione in condizioni di economicita' e
redditivita',  tenuto  anche  conto  del loro valore sotto il profilo
della tutela ambientale e del territorio;
    sia  opportuno  riconoscere agli impianti titolari di convenzioni
di  cessione  destinata,  stipulate ai sensi del decreto del Ministro
dell'industria  25 settembre  1992 e scadute nel periodo compreso tra
la  data  in cui e' cessata l'efficacia delle disposizioni in materia
di  prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui ai
titoli II e III del provvedimento CIP n. 6/92 e la data di entrata in
vigore   della   deliberazione   n.   82/99,  i  prezzi  di  cessione
dell'energia  elettrica  previsti  dalla deliberazione n. 82/99 a far
data dalla scadenza delle convenzioni medesime;
    sia  urgente definire i prezzi di cessione dell'energia elettrica
prodotta  da impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino
a  3  MW  a  seguito dell'annullamento della deliberazione n. 162/98,
disposto  dal  tribunale  amministrativo  regionale per la Lombardia,
anche  al  fine di consentire ai soggetti cessionari di effettuare il
conguaglio  tra  i  prezzi  risultanti  dall'applicazione dell'art. 3
della   medesima   deliberazione  ed  i  prezzi  applicati  a  titolo
provvisorio e con riserva di conguaglio;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Disposizioni  in materia di prezzi di cessione dell'energia elettrica
prodotta  da impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino
a  3 MW,  di  cui  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia
             elettrica e il gas 8 giugno 1999, n. 82/99
  1.1. La  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  8 giugno 1999, n. 82/99, si applica con decorrenza dalla data in
cui e' cessata l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzi di
cessione  delle  eccedenze di energia elettrica di cui ai titoli II e
III  del  provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei prezzi
29 aprile  1992, n. 6/92, agli impianti di cui all'art. 2, comma 2.1,
della  medesima deliberazione, limitatamente alle cessioni di energia
elettrica,  previste  dall'art.  22,  comma  3, della legge 9 gennaio
1991,  n.  9,  non  regolate  da  convenzioni  di  cessione destinata
stipulate  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992.
  1.2. La  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  8  giugno 1999, n. 82/99, si applica, altresi', agli impianti di
cui  all'art.  2,  comma 2.1, della medesima deliberazione che cedono
energia  elettrica  in  virtu'  di  convenzioni di cessione destinata
stipulate  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro dell'industria, del
commercio    e    dell'artigianato    25   settembre   1992   scadute
successivamente  alla  data  in  cui  e'  cessata  l'efficacia  delle
disposizioni  in  materia  di  prezzi  di cessione delle eccedenze di
energia  elettrica  di  cui  ai titoli II e III del provvedimento del
Comitato  interministeriale  dei  prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, con
decorrenza dalla data di scadenza delle medesime convenzioni.