IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n.
458;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sentito  il  Consiglio  dell'ordine  "Al  merito  della  Repubblica
italiana";
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-nistri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  numero  massimo delle onorificenze dell'ordine "Al merito della
Repubblica  italiana"  che potranno essere complessivamente conferite
nelle  ricorrenze  del 2 giugno e del 27 dicembre 2000 e' determinato
in 10.000 unita', cosi' ripartito nelle cinque classi:
    cavaliere di gran croce, n. 30;
    grande ufficiale, n. 200;
    commendatore, n. 1.040;
    ufficiale, n. 1.800;
    cavaliere, n. 6.930.
  La  ripartizione  tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i
vari  Ministeri,  del  numero  di onorificenze stabilito dal presente
decreto, sara' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  a  norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1952, n. 178.