Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato la
richiesta presentata dal consorzio di tutela del formaggio "Montasio"
intesa  ad  ottenere  la modifica al disciplinare di produzione della
denominazione   di   origine   protetta  "Montasio",  registrata  con
regolamento  della  Commissione  (CE)  n. 1107 del 12 giugno 1996, in
base  al  disposto del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del
14 luglio 1992.
    In  considerazione del fatto che il predetto regolamento (CEE) n.
2081/92  prevede  la  facolta',  ai sensi dell'art. 9, da parte degli
Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione gia'
approvati  in  ambito comunitario, si ritiene di dover procedere alla
pubblicazione  della  suddetta  proposta  di modifica unitamente alla
scheda  guida  per  la  produzione  del formaggio in argomento, quale
risulta  dalla  relativa  disciplina  depositata  presso i competenti
servizi  della  Commissione  europea,  sulla quale incide la modifica
proposta.
    Eventuali   osservazioni  adeguatamente  motivate  relative  alla
presente  proposta  di  modifica  al disciplinare di produzione della
denominazione   di   origine   protetta  "Montasio"  dovranno  essere
presentate  da  parte  dei  soggetti  interessati, nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  "disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali   -   Direzione   generale   delle  politiche  agricole  ed
agroindustriali  nazionali  -  Ufficio  tutela delle denominazioni di
origine,   delle   indicazioni   geografiche   ed   attestazioni   di
specificita'   dei   prodotti  agroalimentari  e  della  politica  di
qualita',  via  XX  Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Decorso tale termine, in assenza di dette istanze o dopo la
loro  valutazione,  ove  pervenute,  la predetta proposta di modifica
sara' notificata ai competenti organi comunitari ai sensi dell'art. 9
del regolamento (CE) n. 2081/92.
    La   scheda   guida  per  la  produzione  della  DOP  "Montasio",
registrata  con  regolamento  (CE)  della  Commissione  n.  1107  del
12 giugno  1996,  viene  di  seguito pubblicata, per una piu' agevole
consultazione, unitamente alle modifiche proposte.
Disciplinare  per  la  produzione della DOP "Montasio" registrata con
    regolamento (CE) della Commissione n. 1107 del 12 giugno 1996
    La  DOP "Montasio" e' riservata al formaggio a pasta dura, cotto,
prodotto  esclusivamente  con  latte  di  vacca,  di  media  e  lunga
stagionatura,  di  forma cilindrica a scalzo diritto o quasi diritto,
con facce piane o leggermente convesse.
    La zona di produzione della DOP "Montasio" comprende:
      Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio;
      Veneto: l'intero territorio delle province di Belluno e Treviso
e  parte del territorio delle province di Padova e Venezia cosi' come
delimitato:  "dall'intersecare della linea di confine della provincia
di  Treviso con quella di Padova, si prosegue lungo quest'ultima fino
ad  incontrare  l'autostrada  Serenissima.  Si  prosegue lungo questa
linea  fino al ponte autostradale sul fiume Brenta quindi lungo detto
fiume fino alla foce".
    Gli allevamenti che forniscono latte ai fini della trasformazione
in  formaggio  a  DOP  "Montasio" devono essere ubicati nella zona di
produzione. Essi non devono utilizzare:
      1) alimenti da terreni acquitrinosi;
      2) alimenti da bordi strade a denso traffico;
      3) ortaggi, frutta, barbabietole e colza;
      4) insilati  (con esclusione del fieno-silos e del silo-mais) e
sostanze  fermentate  provenienti  dalle  lavorazioni  industriali di
frutta, bietole, birra e distillati;
      5) mangimi industriali medicati;
      6) sottoprodotti lavorazione riso;
      7) farine di origine animale;
      8) polpe  di  bietola  fresche,  umide o insilate sottoprodotti
della birra e distillati.
    Nel  periodo  di  conservazione  del  latte  presso  la stalla e'
vietato  aggiungere  conservanti  ed effettuare qualsiasi trattamento
termico, eccettuato il raffreddamento fino ad un minimo di 4 oC.
    I  caseifici  che  producono  formaggio  a  DOP  "Montasio" e gli
stabilimenti  di  stagionatura  devono  essere  ubicati nella zona di
produzione.
=====================================================================
        Disciplina vigente        |        Modifica proposta
=====================================================================
                                  |  Il latte utilizzato: deve
                                  |provenire dalla munta serale e da
  Il latte utilizzato: deve       |quella della mattina, fino ad un
provenire dalla munta serale e da |massimo di 4 mungiture
quella della mattina              |consecutive;
---------------------------------------------------------------------
deve essere lavorato entro 30 ore |
dalla raccolta                    |invariato
---------------------------------------------------------------------
deve essere ricevuto e stoccato a |
temperatura non inferiore a 4 °C  |invariato
---------------------------------------------------------------------
                                  |deve soddisfare a un tenore di
                                  |germi a 30 °C (per ml)
                                  |< o = 100.000
---------------------------------------------------------------------
                                  |deve soddisfare a un titolo di
                                  |cellule somatiche (per ml)
                                  |< o = 400.000
    Il latte destinato alla DOP "Montasio" non deve essere sottoposto
a  trattamenti  di pastorizzazione e deve presentare un'analisi della
fosfatasi  chiaramente positiva.     E' utilizzato caglio di vitello,
liquido o in polvere e sale alimentare secondo la normativa vigente.
    E' consentito l'uso del lisozima.
=====================================================================
        Disciplina vigente        |        Modifica proposta
=====================================================================
La produzione del formaggio a DOP |
"Montasio", all'interno del       |La produzione del formaggio a DOP
caseificio, avviene secondo la    |"Montasio" avviene secondo la
seguente sequenza operativa:      |seguente sequenza operativa:
    1) riscaldamento del latte a 33-35 oC;
    2) aggiunta innesto/fermento naturale selezionato;
    3) aggiunta caglio in polvere o liquido;
    4) coagulazione del latte;
    5) rottura della cagliata;
    6) cottura  a  44-46 oC  e  spinatura  fuori  fuoco  per un tempo
complessivo di 20/30 minuti;
    7) estrazione della cagliata;
    8) pressatura e rivoltamento delle forme;
=====================================================================
                                  |  9) marchiatura all'origine con
                                  |    fascere personalizzate con
                                  |    apposizione della data di
  9) marchiatura all'origine con  | produzione (anno, mese e giorno)
      fascere personalizzate      |   conformemente all'allegato 1
=====================================================================
10) salatura a secco oppure in    |
salamoia leggere con eventuale    |
completamento a secco             |10) invariato
---------------------------------------------------------------------
                                  |11) stagionatura minima di 60
                                  |giorni a temperature non inferiori
11) stagionatura minima di 60     |a 8 °C per i primi 30 giorni e
giorni a temperature non superiori|superiori nel prosieguo della
a 12 °C                           |stagionatura
---------------------------------------------------------------------
12) apposizione, da parte del     |
caseificio, della data di         |
produzione (giorno, mese e anno di|12) soppresso (perché inserito nel
applicazione delle fascere)       |punto 9)
=====================================================================
        Disciplina vigente        |        Modifica proposta
=====================================================================
Al decimo giorno di stagionatura  |Al decimo giorno di stagionatura
il formaggio a DOP "Montasio" deve|il formaggio a DOP "Montasio" deve
presentare un tenore massimo di   |presentare una umidità massima non
acqua non superiore al 42%        |superiore al 42,84%
=====================================================================
        Disciplina vigente        |        Modifica proposta
=====================================================================
Al sessantesimo giorno di         |Al sessantesimo giorno di
stagionatura il formaggio a DOP   |stagionatura il formaggio a DOP
"Montasio" deve presentare le     |"Montasio" deve presentare le
seguenti caratteristiche:         |seguenti caratteristiche:
---------------------------------------------------------------------
                                  | 1) umidità massima non superiore
 1) umidità: 36%                  |a 36,72%
---------------------------------------------------------------------
 2) grasso nella sostanza secca:  |
minimo 40%  2) invariato          |
---------------------------------------------------------------------
 3) peso: 5-9 kg;  3) peso: 6-8 kg|
---------------------------------------------------------------------
 4) diametro: 30-40 cm            | 4) diametro: forma 30-35 cm
---------------------------------------------------------------------
 5) scalzo: max 8 cm              | 5) invariato
---------------------------------------------------------------------
 6) crosta: liscia, regolare ed   |
elastica                          | 6) invariato
---------------------------------------------------------------------
 7) pasta: compatta con leggera   |
occhiatura                        | 7) invariato
---------------------------------------------------------------------
 8) colore: naturale, leggermente |
paglierino                        | 8) invariato
---------------------------------------------------------------------
 9) invariato                     | 9) aroma: caratteristico
---------------------------------------------------------------------
10) sapore: piccante e gradevole  |10) invariato
    E'  consentita  l'utilizzazione  di  protettivi  della superficie
esterna del formaggio, purche' gli stessi siano trasparenti, privi di
coloranti e rispettino il colore della crosta.
=====================================================================
Disciplina vigente|                Modifica proposta
=====================================================================
                  |La porzionatura e il preconfezionamento devono
                  |essere eseguiti dopo una stagionatura minima di
Assente           |sessanta giorni.
    Sulla pasta fresca del formaggio appena prodotto viene apposto il
marchio  cosi'  come  risulta nell'allegato 1.     Il formaggio a DOP
"Montasio"  viene  usato  da  grattugia  quando  la  stagionatura  ha
raggiunto  almeno  i  dodici  mesi  e si presenta friabile, di colore
paglierino, con pochi e piccolissimi occhi.