IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Vista  la  legge 29 settembre 1991, n. 358, recante le norme per la
ristrutturazione   del   Ministero   delle   finanze,   e  successive
modificazioni;
  Visto  il  regolamento  degli  uffici e del personale del Ministero
delle  finanze,  emanato  con decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 287;
  Visto  l'art. 34 del citato regolamento che prevede le attribuzioni
dei  direttori  generali  dei  dipartimenti  e del direttore generale
degli  affari  generali e del personale e, in particolare, le lettere
a),  b)  e  c) del comma 2, ove e' stabilito che i direttori generali
sono  responsabili  della  direzione  dell'attivita'  complessiva del
dipartimento  o  della  direzione  generale, della determinazione dei
programmi  per  la realizzazione degli obiettivi da perseguire, della
determinazione   dei   programmi   di  controllo  sull'attivita'  dei
dipendenti uffici;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze 23 dicembre 1992,
recante  la  disciplina  dell'organizzazione interna del Dipartimento
delle entrate;
  Visto  l'art. 10, primo comma, e l'art. 11 del decreto del Ministro
delle  finanze  29 novembre  1978  in  materia di autorizzazioni alla
stampa di documenti fiscali;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come
modificato   dal   decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  80,  di
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Visto  il  decreto  19 ottobre  1994,  n.  678  del  Ministro delle
finanze,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e
4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto  l'art.  11  del  citato  decreto  che prevede la facolta' di
delega,  ove  consentito dalla legge, da parte dell'organo che adotta
il provvedimento finale;
  Visto  il  decreto  3 dicembre  1999  del  Ministero delle finanze,
concernente  criteri per la riorganizzazione delle direzioni centrali
del  Dipartimento  delle  entrate  e  delle direzioni regionali delle
entrate;
  Considerata  l'opportunita'  di  assicurare  la  massima speditezza
nell'azione amministrativa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  direzioni  regionali delle entrate territorialmente competenti,
sulla   base   del   domicilio  fiscale  delle  imprese  tipografiche
interessate,   sono   delegate   ad   emanare   i   provvedimenti  di
autorizzazione,  di adeguamento e revoca ai sensi degli articoli 10 e
11  del  decreto ministeriale 29 novembre 1978, concernenti la stampa
di documenti fiscali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  avra'  effetto  dal  quindicesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
    Roma, 28 marzo 2000
                                        Il direttore generale: Romano