L'AUTORITA'
    Nella  riunione  della Commissione per i servizi e i prodotti del
29 marzo 2000;
    Visto  l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio
1997,  n.  249, sull'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
    Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per
la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali  e referendarie per la comunicazione politica", pubblicata
nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  43  del
22 febbraio 2000;
    Vista legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo"
e successive modificazioni;
    Rilevato che la Corte costituzionale, con sentenze del 3 febbraio
2000,   ha  dichiarato  ammissibili,  ai  sensi  dell'art.  75  della
Costituzione, sette referendum abrogativi di cui e' pertanto prevista
l'indizione  in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno
2000;
    Effettuate  le  consultazioni con la Commissione parlamentare per
l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
    Udita  la  relazione  del  Commissario  dott. Giuseppe Sangiorgi,
relatore   ai   sensi   dell'art.   32  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                 Finalita' ed ambito di applicazione
    1.   Il   presente  provvedimento  reca  disposizioni  intese  ad
assicurare  la  prima  applicazione  alle  consultazioni referendarie
della  disciplina  prevista  dalla  legge 22 febbraio 2000, n. 28, in
materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di
informazione,  in occasione dei referendum abrogativi previsti per la
primavera 2000.
    2.  Le  disposizioni  del  presente provvedimento si applicano su
tutto  il  territorio  nazionale  sino  alla  data di svolgimento dei
referendum di cui al comma 1.