L'AUTORITA' Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 marzo 2000; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000; Vista legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo" e successive modificazioni; Rilevato che la Corte costituzionale, con sentenze del 3 febbraio 2000, ha dichiarato ammissibili, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, sette referendum abrogativi di cui e' pertanto prevista l'indizione in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2000; Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento reca disposizioni intese ad assicurare la prima applicazione alle consultazioni referendarie della disciplina prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione, in occasione dei referendum abrogativi previsti per la primavera 2000. 2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano su tutto il territorio nazionale sino alla data di svolgimento dei referendum di cui al comma 1.