IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate

  Visto  l'art.  48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
recante disposizioni in materia di conciliazione giudiziale;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 giugno  1997,  n.  218, recante
disposizioni   in   materia   di   accertamento  con  adesione  e  di
conciliazione giudiziale e, in particolare:
    gli    articoli    da   1   a7,   che   disciplinano   l'istituto
dell'accertamento con adesione;
    l'art.  8,  comma  4, che rinvia ad un decreto del Ministro delle
finanze  per  la  determinazione  delle modalita' di versamento delle
somme dovute a seguito di accertamento con adesione;
    l'art.  15, comma 1, che consente la riduzione ad un quarto della
sanzione  in caso di mancata impugnazione dell'avviso di accertamento
o  di  liquidazione,  di  rinuncia  alla  formulazione  di istanza di
accertamento con adesione e di pagamento, entro sessanta giorni dalla
notifica  dell'avviso  stesso,  delle  somme complessivamente dovute,
tenuto conto di tale riduzione;
    l'art.  15,  comma 2, per il quale con decreto del Ministro delle
finanze  sono stabilite le modalita' di versamento delle somme dovute
ai sensi del comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997, n. 462, recante
disposizioni  sull'unificazione  ai fini fiscali e contributivi delle
procedure   di   liquidazione,   riscossione  e  accertamento  e,  in
particolare:
    l'art.  2,  comma  2,  secondo  il  quale  l'iscrizione  a  ruolo
derivante  dalla liquidazione della dichiarazione non e' eseguita, in
tutto  o  in  parte, se il contribuente provvede, entro trenta giorni
dal  ricevimento  dell'apposita  comunicazione,  al pagamento, con le
modalita'  indicate  nell'art.  19  del  decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  oltre che dei tributi e degli interessi, di un terzo
delle relative sanzioni;
    l'art. 3, comma 1, secondo il quale le somme che risultano dovute
a  seguito  di  controllo  formale della dichiarazione possono essere
pagate,   entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   dell'apposita
comunicazione,  con  le  modalita'  indicate  nel  citato art. 19 del
decreto  legislativo  n. 241 del 1997, con una riduzione ai due terzi
dell'ammontare delle sanzioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997, n. 472, recante
disposizioni  generali  in  materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, e, in particolare:
    l'art. 13, relativo al ravvedimento effettuato spontaneamente dal
contribuente  per  la  regolarizzazione  delle violazioni delle norme
tributarie;
    gli  articoli  16,  comma  3,  e  17,  comma 2, che consentono di
definire  in  modo  agevolato le controversie riguardanti le sanzioni
amministrative   per  le  violazioni  delle  predette  norme  con  il
pagamento,   entro   sessanta  giorni  dalla  notifica  dell'atto  di
contestazione  o  dell'avviso  di  accertamento o di rettifica, di un
quarto delle sanzioni stesse;
    l'art.  16,  commi  4  e  7,  secondo  i  quali,  in  mancanza di
definizione  agevolata  e  in  caso di mancato accoglimento, da parte
dell'ufficio  competente,  delle  eventuali  deduzioni  proposte  dal
contribuente  contro l'atto di contestazione, l'ufficio stesso emette
il provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
    l'art.  28,  per  il  quale le modalita' di pagamento delle somme
dovute a titolo di sanzione sono stabilite con uno o piu' decreti del
Ministro delle finanze;
  Visto  il  capo III del citato decreto legislativo n. 241 del 1997,
che  prevede  l'effettuazione  di  versamenti  unitari, con eventuale
compensazione,   delle   imposte,  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali  e  dei premi assicurativi di cui all'art. 17, comma 2,
dello  stesso decreto legislativo e, in particolare, l'art. 17, comma
2,  lettera h-ter),  ai  sensi  del  quale  il sistema dei versamenti
unitari  con compensazione si applica anche alle altre imposte, tasse
e sanzioni individuate con decreto del Ministro delle finanze;
  Considerata  l'esigenza  di  estendere  l'applicazione del predetto
sistema  di  versamento  a  tutte le somme, ivi comprese le sanzioni,
dovute,  in riferimento ai tributi, ai contributi e ai premi elencati
dall'art.  17,  comma  2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, ai
sensi  delle  citate  disposizioni dei decreti legislativi n. 546 del
1992 e numeri 218, 462 e 472 del 1997;
  Visto  l'art. 24, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997,
che  prevede,  per  l'esecuzione  dei  predetti  versamenti  unitari,
l'utilizzazione di stampati conformi ai modelli approvati con decreto
del Ministero delle finanze;
  Visti  i decreti dirigenziali del 30 marzo, 10 aprile e 15 dicembre
1998,  e  del  12 aprile  1999, con i quali, in attuazione del citato
art.  24,  comma  4,  del  decreto legislativo n. 241 del 1997, si e'
provveduto all'approvazione del modello F24;
  Considerata  l'esigenza  di  apportare al modello F24 le correzioni
necessarie  a consentire la suddetta estensione dell'applicazione del
sistema dei versamenti unitari con compensazione;
  Ritenuta  l'opportunita' di emanare un unico decreto per soddisfare
le due esigenze sopra menzionate;
  Visti  gli  articoli  3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29, recanti disposizioni relative all'individuazione della
competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.   Le   disposizioni   in  materia  di  versamento  unitario  con
compensazione si applicano, con riferimento ai tribiti, ai contributi
e ai premi elencati nell'art. 17, comma 2,
del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche alle somme, ivi
comprese le sanzioni, dovute ai sensi:
    a) dell'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
    b) del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
    c) degli  articoli  2,  comma  2,  e  3,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
    d) degli   articoli   13,   16  e  17,  del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.