IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  l'art.  29  del  regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440,
recante  nuove  disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 1993, n. 267, recante il
"riordinamento  dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'art.
1,  comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", ed, in
particolare   l'art.  1,  comma  2,  lettera  i),  secondo  il  quale
l'Istituto  superiore  di  sanita'  "assume iniziative di formazione,
perfezionamento    ed   aggiornamento   sulla   salute   pubblica   e
l'organizzazione   sanitaria,   rivolte  al  personale  del  servizio
nazionale  e  degli altri organi ed enti di promozione e tutela della
salute";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n.  754,  recante  il  regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Istituto superiore di sanita', ed, in particolare,
l'art.  1,  lettera  l),  che  prevede l'organizzazione di convegni e
dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale su temi
riguardanti   i  compiti  istituzionali  dell'Istituto  superiore  di
sanita';
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della sanita' 15 novembre 1994,
recante la determinazione dei compensi spettanti ai docenti dei corsi
attuati  dall'Istituto  superiore  di sanita' e ad esperti italiani e
stranieri per conferenze e seminari organizzati dall'Istituto stesso;
  Visto  l'art.  7, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29, e successive modificazioni ed integrazioni che prevede che le
amministrazioni  pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del
personale;
  Visto  l'art. 7, comma 6, del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede
che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio
le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi a esperti di
provata  competenza,  determinando  preventivamente durata, oggetto e
compenso della collaborazione;
  Visto  in  particolare  l'art.  29, commi 5 e 6, del citato decreto
legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, che demandano all'emanazione di
un   regolamento   del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  la
disciplina  dell'attivita'  della  Scuola  superiore  della  pubblica
amministrazione,  nonche'  la  raccolta,  in forma di testo unico, di
tutte  le  disposizioni relative alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo
1995,  n.  207,  concernente  il regolamento recante disposizioni per
l'organizzazione  ed  il  funzionamento  della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, ed, in particolare, l'art. 46, comma 1, che
coordinando  in  forma  di testo unico tutte le disposizioni relative
alla   Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione,  richiama
espressamente  il  decreto  del Presidente della Repubblica 21 aprile
1972,  n.  472, recante il riordinamento e potenziamento della Scuola
superiore  della  pubblica  amministrazione,  che all'art. 17, quinto
comma,  prevede  che  le  disposizioni  relative  alle  modalita'  di
corresponsione  del  trattamento  economico  dei  docenti  incaricati
presso la Scuola superiore di pubblica amministrazione, si estendono,
in  quanto  applicabili,  agli  istituti  e  scuole  per il personale
istituiti presso le amministrazioni dello Stato;
  Visto  il  decreto  della  Presidenza del consiglio dei Ministri di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica, emanato in data 27 gennaio 1998 con cui la
Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione ha regolamentato i
compensi da corrispondere per gli incarichi di insegnamento;
  Rilevata  la  necessita'  di  determinare  i  compensi  spettanti a
personale   estraneo   all'Istituto   superiore   di  sanita'  e  non
appartenente  al  personale del comparto delle istituzioni ed enti di
ricerca  e  sperimentazione, in caso di attivita' di docenza in corsi
di   formazione,   perfezionamento   ed   aggiornamento   organizzati
dall'Istituto superiore di sanita';
  Visto il parere espresso dal consiglio dei direttori di laboratorio
dell'Istituto superiore di sanita' nella seduta del 17 novembre 1998;
  Visto il parere del comitato amministrativo dell'Istituto superiore
di sanita' espresso con la deliberazione n. 3, allegata al verbale n.
201 del 10 dicembre 1998;

                              Decreta:

                               Art. 1.
Tariffe   orarie   per   corsi   di  formazione,  perfezionamento  ed
    aggiornamento organizzati dall'Istituto superiore di sanita'.
  1. Ai   magistrati   ordinari,  amministrativi  e  contabili,  agli
appartenenti  alla  carriera  dei  professori universitari ordinari e
associati,  agli  avvocati  e  procuratori  dello Stato, ai dirigenti
generali dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della
carriera  prefettizia,  a partire rispettivamente dalle qualifiche di
ministro  plenipotenziario  e  di  prefetto,  al personale militare e
delle  forze  di  polizia dello Stato a partire rispettivamente dalle
qualifiche  di  generale  di  brigata  e  di  dirigente superiore, ai
direttori  generali  delle  Aziende  unita'  sanitarie locali e delle
aziende   ospedaliere,   ai   dirigenti   di  azienda  ed  ai  liberi
professionisti con esperienza almeno decennale, si applica la tariffa
oraria di L. 240.000 lorde.
  2. Ai  ricercatori  universitari,  ai  dirigenti  dello  Stato,  al
personale  della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a
partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e
di  vice  consigliere  di  prefettura,  al personale militare e delle
forze   di   polizia   dello  Stato,  partire  rispettivamente  dalle
qualifiche   di   colonnello  e  di  primo  dirigente,  ai  direttori
amministrativi e ai direttori sanitari delle Aziende unita' sanitarie
locali  e  delle  aziende  ospedaliere,  ai  dirigenti  dei ruoli del
Servizio  sanitario  nazionale,  ai dirigenti di azienda ed ai liberi
professionisti  con  esperienza  almeno  quinquennale,  si applica la
tariffa oraria di L. 180.000 lorde.
  3. Ai  funzionari  dello  Stato  di  ottava  e nona qualifica ed al
personale   dei   profili   professionali  equivalenti  del  Servizio
sanitario  nazionale, ai professionisti e agli esperti con esperienza
professionale  almeno  triennale  per  gli  incarichi  relativi  alle
attivita'    collaterali    di   supporto   alla   didattica,   quali
esercitazioni,  tutoraggio,  gestione di gruppi si applica la tariffa
oraria di L. 85.000 lorde.