IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  l'art.  29  del  regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440,
recante  nuove  disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 1993, n. 267, recante il
"riordinamento  dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'art.
1,  comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", ed, in
particolare   l'art.  1,  comma  2,  lettera  i),  secondo  il  quale
l'Istituto  superiore  di  sanita'  "assume iniziative di formazione,
perfezionamento    ed   aggiornamento   sulla   salute   pubblica   e
l'organizzazione   sanitaria,   rivolte  al  personale  del  servizio
nazionale  e  degli altri organi ed enti di promozione e tutela della
salute";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n.  754,  recante  il  regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Istituto superiore di sanita', ed, in particolare,
l'art.  1,  lettera  l),  che  prevede l'organizzazione di convegni e
dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale su temi
riguardanti   i  compiti  istituzionali  dell'Istituto  superiore  di
sanita';
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della sanita' 15 novembre 1994,
recante la determinazione dei compensi spettanti ai docenti dei corsi
attuati  dall'Istituto  superiore  di sanita' e ad esperti italiani e
stranieri per conferenze e seminari organizzati dall'Istituto stesso;
  Visto  l'art.  7, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29, e successive modificazioni ed integrazioni che prevede che le
amministrazioni  pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del
personale;
  Visto  l'art. 7, comma 6, del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede
che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio
le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi a esperti di
provata  competenza,  determinando  preventivamente durata, oggetto e
compenso della collaborazione;
  Visto  in  particolare  l'art.  29, commi 5 e 6, del citato decreto
legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, che demandano all'emanazione di
un   regolamento   del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  la
disciplina  dell'attivita'  della  Scuola  superiore  della  pubblica
amministrazione,  nonche'  la  raccolta,  in forma di testo unico, di
tutte  le  disposizioni relative alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo
1995,  n.  207,  concernente  il regolamento recante disposizioni per
l'organizzazione  ed  il  funzionamento  della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, ed, in particolare, l'art. 46, comma 1, che
coordinando  in  forma  di testo unico tutte le disposizioni relative
alla   Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione,  richiama
espressamente  il  decreto  del Presidente della Repubblica 21 aprile
1972,  n.  472, recante il riordinamento e potenziamento della Scuola
superiore  della  pubblica  amministrazione,  che all'art. 17, quinto
comma,  prevede  che  le  disposizioni  relative  alle  modalita'  di
corresponsione  del  trattamento  economico  dei  docenti  incaricati
presso la Scuola superiore di pubblica amministrazione, si estendono,
in  quanto  applicabili,  agli  istituti  e  scuole  per il personale
istituiti presso le amministrazioni dello Stato;
  Visto  il  decreto  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, 27 gennaio 1998 con cui la Scuola superiore
della   pubblica  amministrazione  ha  regolamentato  i  compensi  da
corrispondere per gli incarichi di insegnamento;
  Visto  il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale   delle   istituzioni   e   degli   enti   di   ricerca   e
sperimentazione,  concordato  il  17 maggio  1996  ed autorizzato dal
Governo  alla  sottoscrizione  con  provvedimento  del Presidente del
Consiglio   dei  Ministri  in  data  7 giugno  1996,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre
1996,  ed,  in  particolare, l'art. 16 che riconoscendo la formazione
come  istituto  di  particolare interesse per la valorizzazione delle
risorse umane assegna agli enti del comparto il compito di promuovere
e  favorire la formazione continua, l'aggiornamento e l'addestramento
del personale in servizio;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  13  dell'art.  16  del  citato
Contratto  collettivo  nazionale,  che  nel  prevedere  le tariffe di
remunerazione  dell'attivita'  di  docenza  svolte  dal personale del
comparto,  fa  salva  la  possibilita'  per gli enti di modificare la
misura   dei   predetti   compensi   in   relazione  alle  specifiche
complessita' dei corsi impartiti, fino ad un tetto massimo stabilito;
  Visto  il  Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della
dirigenza  e  delle  relative  specifiche tipologie professionali del
comparto  del  personale  delle  istituzioni  ed  enti  di  ricerca e
sperimentazione   sottoscritto  il  5 marzo  1998  e  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 129 del 5 giugno
1998,  ed,  in  particolare, gli articoli 15 e 44, che riconoscono la
formazione  come  istituto  di  particolare interesse per il costante
adeguamento  delle  competenze  della dirigenza e per l'accrescimento
delle competenze scientifiche e tecnologiche;
  Visti  in  particolare gli articoli 15, comma 9, e 44, comma 8, del
citato Contratto collettivo nazionale che nel prevedere le tariffe di
remunerazione   dell'attivita'   di   docenza  svolta  dal  personale
appartenente  alla  qualifica  dirigenziale  ed  alle  qualifiche  di
ricercatore  e  tecnologo  del  comparto, fanno salva la possibilita'
degli enti di modificare la misura di tali compensi in relazione alla
specifica  complessita' dei corsi impartiti, fino ad un tetto massimo
stabilito;
  Considerata  la  necessita' di individuare i criteri e le modalita'
di  determinazione  dei  compensi  stessi  entro  il  limite minimo e
massimo  previsto  dalle  citate  disposizioni contrattuali sia per i
corsi  istituzionali  dell'Istituto  superiore  di sanita', che per i
corsi  di formazione del proprio personale, al fine di costituire una
direttiva   generale   per   il   corretto   svolgimento  dell'azione
amministrativa;
  Visto il parere espresso dal Consiglio dei direttori di laboratorio
dell'Istituto superiore di sanita' nella seduta del 17 novembre 1998;
  Visto il parere del comitato amministrativo dell'Istituto superiore
di sanita' espresso con la deliberazione n. 3, allegata al verbale n.
201 del 10 dicembre 1998;

                              Decreta:

                               Art. 1.
Tariffe  orarie  per  il  personale  dell'area  non  dirigenziale del
  comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.
  1.  Al  personale  ricompreso nel Contratto collettivo nazionale di
lavoro  del  comparto del personale delle istituzioni e degli enti di
ricerca  e  sperimentazione pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  259  del  5 novembre  1996  si  applicano le
seguenti tariffe orarie:
    corsi teorico-pratici destinati al personale di nuova assunzione:
L. 50.000 lorde;
    corsi di formazione: L. 70.000 lorde;
    corsi di perfezionamento ed aggiornamento: L. 120.000 lorde.
  2.  Se l'attivita' e' svolta durante l'orario di lavoro il compenso
di cui sopra spetta nella misura del 40%.