Con  provvedimento  n.  1498  del 3 aprile 2000 l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato  ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17
marzo  1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale dell'I.N.A.
S.p.a.  redatto secondo le deliberazioni dell'assemblea straordinaria
tenutasi  in data 28 gennaio 2000 che ha disposto l'abrogazione degli
articoli  6.2  (limite del 5% al possesso di azioni della societa' da
parte  di un unico soggetto) e 17.2 (voto di lista per l'elezione dei
componenti del consiglio d'amministrazione), la rinumerazione dell'ex
art.   17.3,   rinumerato   17.2   (cooptazione  dei  consiglieri  di
amministrazione  ai  sensi dell'art. 2386 del codice civile), nonche'
le modifiche relative ai seguenti articoli: art. 5.5 (conferimento al
consiglio  di  amministrazione  del potere di individuare i dirigenti
beneficiari  e  di approvare il regolamento del piano di assegnazione
di  azioni ordinarie I.N.A. S.p.a. ai sensi dell'art. 2349 del codice
civile);  art.  12.2  (termine  per  l'approvazione  del  bilancio il
30 aprile   ovvero  il  30  giugno  quando  particolari  esigenze  lo
richiedano);    art.    12.3   (modalita'   e   termini   dell'avviso
di convocazione  dell'assemblea secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni   di   legge);  art.  13.1  (esercizio  del  diritto  di
intervento  in assemblea);  art.  15.1 (presidenza dell'assemblea dei
soci);  art.  16.2 (maggioranze richieste per le delibere assembleari
in   prima,   seconda   e   terza  convocazione  secondo  le  vigenti
disposizioni  di  legge);  art.  18.1  (nomina  del  presidente e del
vice-presidente   del   consiglio   di  amministrazione);  art.  20.1
(presidenza  delle  riunioni  del consiglio di amministrazione); art.
25.1  (rappresentanza legale della societa'); art. 25.2 (la firma del
vice-presidente  o del consigliere anziano fa' fede di fronte a terzi
dell'assenza,   dell'impedimento   o   mancanza  rispettivamente  del
presidente  e  del  vice-presidente);  art.  28.2 (nomina dell'intero
collegio  sindacale sulla base di liste presentate e sottoscritte dai
soci);  art.  28.3  (rieleggibilita'  dei  sindaci e cause della loro
decadenza).