Con  provvedimento  n.  1499  del 3 aprile 2000 l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato  ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17
marzo   1995,   n.   174,   il  nuovo  testo  dello  statuto  sociale
dell'Assimoco Vita S.p.a. con le modifiche deliberate dalle assemblee
straordinarie  in data 30 settembre 1998, 15 giugno 1999 e 12 gennaio
2000  relative  ai  seguenti  articoli:  ex art. 4, rinumerato art. 2
(modifica dell'oggetto sociale relativamente all'attivita' di ramo VI
ed  introduzione  della  possibilita'  di  istituire  fondi  pensione
aperti);  ex  art.  3, rinumerato art. 4 (modifica della durata della
societa'  fino  al  31  dicembre  2200); art. 5 (aumento del capitale
sociale  a  L. 27.000.000.000 e ripartizione degli utili pro-rata per
le  azioni  non  interamente  liberate);  art.  6  (nominativita'  ed
indivisibilita'  delle  azioni,  modalita'  del loro trasferimento ed
esercizio   del   diritto   di   prelazione,   emissione   di  azioni
privilegiate);   art.   7   (effetti  del  possesso  delle  azioni  e
dell'iscrizione  nel  libro  soci);  art. 8 (possibilita' di emettere
obbligazioni  nominative al portatore e convertibili in azioni); art.
9  (termine  per  l'approvazione  del  bilancio il 30 aprile salva la
proroga  di  cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 173/1997); ex
art.  11  parte ed ex art. 12 parte ricompresi nel rinumerato art. 10
(luogo  di  convocazione  delle  assemblee  e  nomina  del presidente
dell'assemblea);  art.  11 (esercizio  del  diritto di voto); art. 12
(modalita'  di  convocazione e tenuta delle assemblee dei soci e loro
validita');  art.  13 (composizione del consiglio di amministrazione,
nomina  del  presidente  e  comitato  esecutivo); art. 14 (poteri del
consiglio  di  amministrazione); art. 15 (indennita' ai consiglieri);
ex  art. 22 rinumerato art. 16 (composizione del collegio sindacale);
art.  17  (nomina  direttori generali); ex art. 20 rinumerato art. 18
(firma  e  rappresentanza  legale);  ex  art.  24  rinumerato art. 20
(ripartizione utili); art. 21 (foro competente).