IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate

  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278,
con   il  quale  e'  stato  adottato  il  regolamento  recante  norme
concernenti  l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o quota
fissa, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Considerato  che  l'accettazione  della  scommessa  a totalizzatore
denominata   "Formula  101"  e'  affidata,  sulla  base  di  apposita
convenzione,  ai  concessionari  gestori di giochi pubblici, concorsi
pronostici  e  lotto  che  operano  sull'intero territorio nazionale,
avvalendosi  di  una  rete  di ricevitorie collegate ad un sistema di
automazione in tempo reale;
  Considerato  che  i  concessionari  cui  e' affidata l'accettazione
della  scommessa  a  totalizzatore  denominata  "Formula  101"  hanno
l'obbligo  di  rendere il conto all'Amministrazione finanziaria della
gestione  finanziaria  relativa  alla riscossione degli incassi ed al
pagamento delle vincite cosi come disposto dall'art. 24 del succitato
decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278;
  Considerato che i concessionari, ai sensi dell'art. 24, del decreto
ministeriale  n.  278 del 1999, rendono periodicamente il conto della
loro  gestione all'Amministrazione finanziaria mediante la produzione
di appositi elaborati contabili unitamente alla relativa quietanza di
versamento  ed alla connessa documentazione contenente gli elementi e
secondo le modalita' da stabilirsi con apposito decreto dirigenziale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Pagamento delle vincite
  1.  Le  vincite  della  scommessa  "Formula 101" sono pagate con le
modalita'  e  nei termini di cui all'art. 18 del decreto ministeriale
2 agosto 1999, n. 278.