IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o quota fissa, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Considerato che l'accettazione della scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101" e' affidata, sulla base di apposita convenzione, ai concessionari gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale; Considerato che i concessionari cui e' affidata l'accettazione della scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101" hanno l'obbligo di rendere il conto all'Amministrazione finanziaria della gestione finanziaria relativa alla riscossione degli incassi ed al pagamento delle vincite cosi come disposto dall'art. 24 del succitato decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278; Considerato che i concessionari, ai sensi dell'art. 24, del decreto ministeriale n. 278 del 1999, rendono periodicamente il conto della loro gestione all'Amministrazione finanziaria mediante la produzione di appositi elaborati contabili unitamente alla relativa quietanza di versamento ed alla connessa documentazione contenente gli elementi e secondo le modalita' da stabilirsi con apposito decreto dirigenziale; Decreta: Art. 1. Pagamento delle vincite 1. Le vincite della scommessa "Formula 101" sono pagate con le modalita' e nei termini di cui all'art. 18 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278.