IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate

  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede  che  l'organizzazione  e  la  gestione  dei  giochi  e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
delle   finanze   e  per  le  politiche  agricole,  i  quali  possono
provvedervi  direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o
allibratori da essi individuati;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3,
comma  78,  della  citata  legge  n.  662 del 1996 con il quale si e'
provveduto  al  riordino  della  materia dei giochi e delle scommesse
relativi  alle  corse  dei  cavalli,  per quanto attiene agli aspetti
organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto
dei relativi proventi;
  Visto  l'art.  2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale
il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero per
le  politiche  agricole,  con  gara da espletare secondo la normativa
comunitaria,  le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche,
a totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e societa';
  Visto  il  decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante il
riordino   dell'imposta   unica   sui  concorsi  pronostici  e  sulle
scommesse,  a  norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998,
n. 288;
  Visto  il  decreto  15 febbraio  1999,  emanato  dal Ministro delle
finanze  di  concerto  con  il  Ministro  per  le politiche agricole,
contenente  la rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito
lordo delle scommesse ippiche a favore dell'UNIRE;
  Visto il decreto 20 aprile 1999, emanato dal Ministro delle finanze
di concerto con il Ministro per le politiche agricole, che approva la
convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta
della  scommessa  TRIS  e di quelle alla stessa assimilabili sotto il
profilo della modalita' di accettazione e di totalizzazione;
  Vista  la  convenzione  stipulata  in  data  11 agosto  1999  tra i
Ministeri  delle  finanze  e  delle  politiche agricole e la Sara Bet
S.r.l., alla quale e' stata affidata la gestione della raccolta della
scommessa  TRIS e di quelle alla stessa assimilabili sotto il profilo
della modalita' di accettazione e di totalizzazione;
  Visto l'art. 8, comma 4, della citata convenzione, in base al quale
il  gestore  della  raccolta  della  scommessa  TRIS e di quelle alla
stessa  assimilabili  si  deve  attenere alle disposizioni emanate in
materia  contabile  ed amministrativa dal Ministero delle finanze per
assicurare  correttezza,  trasparenza  ed  efficienza  al  sistema di
tesoreria  e  di  cassa  prescelti  in  relazione  anche  ai rapporti
bancari, ai flussi finanziari e agli interessi, ivi comprese le norme
sulla rendicontazione;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di  emanare le disposizioni
predette  per  assicurare  correttezza,  trasparenza ed efficienza al
sistema  di  tesoreria  e  di  cassa  prescelti in relazione anche ai
rapporti  bancari,  ai  flussi  finanziari,  agli  interessi  e  alle
modalita'  di  rendicontazione per la gestione della scommessa TRIS e
di quelle ad essa assimilabili;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Flussi finanziari
  1.  Per  la  gestione  finanziaria della scommessa TRIS e di quelle
alla  stessa  assimilabili  il  gestore,  a  norma  del  decreto  del
Ministero  delle  finanze  11 agosto 1999, utilizza un conto corrente
bancario,  a  se'  intestato, acceso presso una banca avente sede nel
territorio italiano, in grado di assicurare il servizio alle migliori
condizioni di mercato.
  2.  Entro  il  quinto  giorno  successivo al compimento di ciascuna
settimana  solare,  il  gestore  di  cui  al  comma 1 versa sul conto
corrente bancario di cui al medesimo comma, cumulativamente per tutte
le  scommesse  accettate  sulle  corse  dei cavalli svolte durante la
settimana stessa:
    a) l'ammontare delle quote di prelievo, al netto dell'importo del
compenso  riconosciuto  al gestore e delle somme relative ai rimborsi
non ancora eseguiti e alle vincite non ancora pagate;
    b) l'ammontare dei resti delle totalizzazioni (avanzi);
    c)  l'ammontare  dei  rimborsi  non  eseguiti e delle vincite non
pagate  riferibili  a  scommesse accettate nelle settimane precedenti
quelle  di competenza, i cui termini utili di richiesta siano scaduti
nella  settimana solare considerata, ai sensi degli articoli 9, comma
4 e 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169.
  3.  Entro il quinto giorno della settimana seguente a quella in cui
si sono svolte le corse il gestore versa, cumulativamente per tutti i
punti  di  raccolta, l'importo dovuto a titolo di imposta unica sulle
scommesse, secondo le disposizioni in vigore.
  4.  Entro  venticinque  giorni dal compimento di ciascuna settimana
solare  il  gestore  procede  alla  chiusura contabile della gestione
delle  scommesse accettate su ogni singola corsa durante la settimana
solare stessa.
  5.  Entro  venti giorni dal compimento di ciascuna settimana solare
di  corse  il  gestore procede al versamento all'Unione nazionale per
l'incremento  delle razze equine, sul conto di tesoreria indicato dal
medesimo   ente,   degli   importi   relativi   ai  titoli  seguenti,
prelevandoli dal conto corrente bancario di cui al comma 1:
    a) l'ammontare  della  quota  di  prelievo, al netto del compenso
riconosciuto al gestore;
    b) l'ammontare del resto della totalizzazione (avanzi);
    c) l'ammontare  dei  rimborsi  e delle vincite di cui al comma 2,
lettera c).
  6. Gli interessi prodotti dal conto corrente di cui all'art. 1 sono
di  spettanza  erariale  e  sono  versati  dal  gestore all'Erario su
apposito  capitolo di bilancio entro il giorno successivo a quello in
cui  gli  e'  pervenuta  notizia  dell'avvenuto  accredito  sul conto
corrente medesimo.