Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri A tutte le Amministrazioni autonome A tutti gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le Amministrazioni autonome All'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po Alle Ragionerie provinciali dello Stato e, per conoscenza: Alla Corte dei conti All'Istituto nazionale di statistica All'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione Il processo di consolidamento finanziario del nostro Paese e' proseguito nel 1999 lungo le linee tracciate dal Programma di stabilita' recepite nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento: l'avvenuto risanamento della finanza pubblica costituisce ormai elemento di stabilita' del sistema-Paese, consentendo a pieno titolo la partecipazione attiva alla moneta unica europea sin dall'inizio. Nonostante la non brillante crescita dell'economia intorno all'1,4 per cento, il rapporto indebitamento netto-prodotto interno lordo e' risultato sensibilmente inferiore sia al 1998, sia al livello programmatico indicato nel settembre 1998, collocandosi sull'1,9 per cento; e' proseguita la flessione del rapporto debito-PIL, che ha raggiunto il livello del 114,9 per cento; l'avanzo corrente nel conto economico delle amministrazioni pubbliche ha significativamente raggiunto il livello dell'1,5 per cento. Nonostante il carattere strutturale del risanamento sin qui realizzato, il conseguimento degli ulteriori obiettivi programmati di riduzione dell'indebitamento impone una costante azione di contenimento e razionalizzazione della spesa. Il processo di formazione del bilancio a legislazione vigente per il 2001 e per il triennio 2001-2003 non potra' che essere improntato alla prospettiva di ulteriore stabilizzazione dei conti pubblici, confermando l'impostazione rigorosa assunta negli ultimi anni, attraverso la attenta riconsiderazione degli interventi, in vista del nuovo Documento programmatico. L'avvio nel 2000 della contabilita' economica analitica nelle Amministrazioni centrali consente, dal suo canto, di affiancare al processo di costruzione del bilancio a legislazione vigente il corrispondente processo di definizione dei budget economici per centri di costo. 1. Gli obiettivi della politica di bilancio. Il bilancio programmatico dello Stato per il triennio 2000-2002 approvato dal Parlamento (allegato E alla legge 23 dicembre 1999, n. 489) indica i seguenti obiettivi per i due anni terminali del triennio considerato: un calo della pressione tributaria rispetto al 1999; una crescita della spesa corrente (al netto di interessi, regolazioni debitorie, rimborsi I.V.A. e operazioni relative al fondo di ammortamento dei titoli di Stato) non superiore all'1 per cento, il che comporta una flessione dell'incidenza rispetto al PIL di due punti percentuali; una crescita della spesa in c/capitale intorno al 5 per cento medio; una riduzione di due punti del saldo netto da finanziare. 2. La formazione del bilancio a legislazione vigente. Dalle indicazioni di carattere generale sopraindicate, discendono alcune implicazioni per le singole categorie di spesa che qui si riassumono separatamente per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa. 2.1. Per quanto riguarda le autorizzazioni di competenza, le singole amministrazioni dovranno procedere a un riesame puntuale delle effettive esigenze dei singoli centri di responsabilita', con particolare riguardo alle spese per le quali non esistono specifiche autorizzazioni legislative. Le previsioni a legislazione vigente non devono, in ogni caso, includere ne' nuovi interventi ne' ampliamenti dell'offerta di servizi. Nella previsione si dovranno tenere nel debito conto le nuove norme sul bilancio che consentono variazioni compensative nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. Per ciascun centro o oggetto di spesa dovra' essere individuata la quota che risulta vincolata al soddisfacimento di obbligazioni giuridicamente gia' perfezionate, al fine di individuare l'area non vincolata, sulla quale e' attivabile la procedura delle variazioni compensative secondo le linee introdotte con la riforma; di tale esigenza le amministrazioni sono state preavvertite con la circolare telegrafica n. 116760 del 24 febbraio 1998. Sulle singole categorie di spese valgono le seguenti specifiche indicazioni. 2.1.1. La previsione delle spese di personale dovra' essere coerente con le disposizioni vigenti che prevedono la riduzione programmata del numero dei dipendenti. Si ricorda che - ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 39 e 40 della legge n. 449 del 1997, cosi' come modificati ed integrati, da ultimo, dagli articoli 20 e 21 della legge n. 488 del 1999 - per il complesso delle Amministrazioni dello Stato, il numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2001 dovra' risultare: a) per la scuola, inferiore di almeno il 4 per cento rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1997; b) per tutti gli altri comparti, inferiore di almeno il 3,5 per cento rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1997. Le previsioni a legislazione vigente per il 2001 dovranno essere compatibili, per ciascuno dei singoli grandi comparti, con gli obiettivi fissati dalla legge. In attesa delle determinazioni che il Consiglio dei Ministri assumera' in ordine alla definizione del numero massimo di dipendenti da assumere e della sua distribuzione, per l'anno 2001 le Amministrazioni procederanno alla definizione delle proposte di previsione per spese di personale senza tener conto delle nuove assunzioni a qualsiasi titolo da determinare. Le eventuali maggiori spese associate a fabbisogni di personale connessi a nuove assunzioni debitamente autorizzate in sede di programmazione, saranno attribuite alle Amministrazioni interessate nel corso dell'esercizio 2001, con la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 468 del 1978, mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, la cui dotazione sara' adeguata anche attraverso la definizione degli ulteriori fabbisogni in sede di documento di programmazione economico finanziaria, con conseguente copertura nella legge finanziaria per il triennio 2001-2003. Nel definire le previsioni a legislazione vigente, si dovra' tenere conto dell'eventuale trasferimento di funzioni alle regioni e alle autonomie locali nel corso del corrente anno e alla conseguente revisione delle strutture ministeriali, da definire con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi della legge n. 59 del 1997. Le singole amministrazioni dovranno, comunque, fornire esplicita indicazione del numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1997, del suo andamento nel corso del 1998 e del 1999 (con l'indicazione del numero delle cessazioni e dei nuovi ingressi per ciascun anno), nonche' dei preconsuntivi per il 2000 e, da ultimo, delle previsioni per il 2001, inclusivi delle cessazioni, dei presumibili nuovi ingressi e del numero dei dipendenti in servizio alla fine del 2001. Per le retribuzioni unitarie, la previsione dovra' essere formulata proiettando le retribuzioni previste dai contratti vigenti. Nella eventualita' in cui i contratti non dovessero essere ancora definiti, per il 2001 si potra' procedere ipotizzando solo l'attribuzione dell'indennita' di vacanza contrattuale. 2.1.2. Per le spese correnti diverse dagli oneri per il personale e da quelle legislativamente predeterminate, vanno osservate le seguenti indicazioni: a) per le spese per trasferimenti occorre innanzitutto distinguere quelle previste da disposizioni legislative da quelle che ne sono prive. Per le prime, l'iscrizione in bilancio e' consentita soltanto se disposta da leggi organiche o particolari che si riferiscono direttamente al settore o ai settori d'intervento. Per le seconde (trasferimenti non determinati da specifiche autorizzazioni legislative), gli stanziamenti gia' iscritti nel bilancio 2000 sono da sottoporre ad attenta e rigorosa analisi finalizzata alla loro eliminazione, in particolare per quanto riguarda tutte le erogazioni riferibili all'esercizio delle normali funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. Gli stanziamenti preposti per il 2001 non devono comunque superare le previsioni iniziali per il 2000; b) per le spese per consumi intermedi, valgono per ciascuna amministrazione le seguenti indicazioni: b1) per i consumi intermedi relativi a spese per armi e materiale bellico (cod. econ. 02.01.03), e a spese connesse con la gestione del personale (codici economici 02.02.05, 02.02.06, 02.02.09 e 02.02.13), le previsioni per il 2001 dovranno essere contenute entro l'importo degli stanziamenti iniziali per 1'anno 2000; b2) per gli altri consumi intermedi, inclusi quelli destinati alla difesa nazionale aventi codici economici diversi da quelli sopra indicati, dovra' essere assicurata da ciascuna amministrazione, globalmente, una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle previsioni iniziali 2000, al netto della riduzione conseguente ai trasferimenti alle regioni di personale disposti dai decreti attuativi della legge n. 59 del 1997. Gli indicati obiettivi possono ottenersi anche in connessione con la progressiva entrata a regime del nuovo sistema di acquisizione di beni e servizi disposto dall'art. 26 della legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488 del 1999), che obbliga le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate ai sensi del comma 1 della medesima norma. Al riguardo, va sottolineato che il recente decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha individuato nella Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.a., societa' posseduta interamente, in via indiretta, dal tesoro, l'organismo di cui ci si avvale per la definizione delle "convenzioni quadro" e degli altri servizi connessi, ai sensi della normativa vigente. A tale societa' sono affidate le seguenti attivita': assistenza delle Amministrazioni centrali e periferiche nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni; definizione delle "convenzioni quadro" per l'acquisto di beni e servizi; utilizzazione di strumenti di information technology per la gestione delle convenzioni, il monitoraggio dei consumi e il controllo della spesa, ricorrendo prioritariamente anche alle tecniche di e-commerce; comunicazione alle amministrazioni delle "convenzioni quadro" e delle relative condizioni utilizzando strumenti informatici; definizione delle modalita' di utilizzo delle convenzioni stesse, garantendo le connesse attivita' di supporto, compreso un bollettino periodico sulle attivita' svolte. Sara' cura di ciascuna amministrazione instaurare con tale organismo i piu' proficui rapporti di servizio al fine di utilizzare appieno le potenzialita' offerte dal nuovo sistema. Nell'ambito dei consumi intermedi rientrano, peraltro, anche le misure previste dall'art. 24 della medesima legge finanziaria. Con riguardo alle previsioni per il2001, tali misure si sostanziano, essenzialmente, nella riduzione delle spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni, nella misura minima dell'8 per cento rispetto alle previsioni iniziali del 2000 (comma 2); nonche' nell'istituzione di capitoli corrispondenti al costo d'uso figurativo per gli immobili appartenenti al demanio o comunque di proprieta' pubblica, utilizzati gratuitamente, da quantificare in corrispondenza della contestuale riduzione delle spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria (commi 4 e 5). A tale ultimo fine, in attesa della definizione secondo la procedura prevista dal comma 4, per l'anno 2001 il costo d'uso degli immobili demaniali o di proprieta' pubblica ad uso gratuito delle amministrazioni viene presuntivamente determinato in L. 12.000 al metro quadrato. Le amministrazioni avranno cura di assicurare, comunque, per i capitoli interessati, le riduzioni disposte dalla legge, che concorreranno alla formazione della prevista riduzione complessiva dei consumi intermedi nella misura minima indicata del 10 per cento. Al fine di dare uniformita' applicativa all'indicata riduzione delle spese per consumi intermedi, anche con riferimento alle amministrazioni statali dotate di particolare autonomia amministrativo-contabile - le cui dotazioni, gestite in specifiche unita' previsionali di base, risultano generalmente determinate con la tabella C della legge finanziaria - si dispone che le amministrazioni vigilanti segnalino nelle relative schede-capitolo la quota attribuibile a spese per consumi intermedi, in tal modo consentendo una corrispondente rideterminazione del relativo stanziamento in sede di disegno di legge finanziaria per l'anno 2001. 2.1.3. Per le spese di investimento non definite nel loro importo da specifiche autorizzazioni legislative, le amministrazioni potranno proporre incrementi nel limite del cinque per cento rispetto al corrispondente importo iscritto nel bilancio di previsione per il 2000. 2.2. Per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa, particolare attenzione dovra' essere posta per i capitoli che comportano trasferimenti a enti tenuti al rispetto della normativa sulla tesoreria unica. L'entita' delle relative autorizzazioni di cassa dovra' essere definita per il 2001 in modo che le disponibilita' sui rispettivi conti di tesoreria si riducano progressivamente rispetto ai valori attuali e risultino, al 31 dicembre 2001, inferiori al dieci per cento circa delle spese di bilancio di ciascun ente. Le autorizzazioni complessive di cassa non potranno superare, per ciascuna amministrazione, le previsioni di competenza, al fine di assicurare una sempre piu' puntuale realizzazione del principio della corrispondenza tendenziale tra cassa e competenza gia' portato avanti negli ultimi anni. 2.3. In conclusione, ciascun centro di responsabilita' amministrativa, individuato sulla base del bilancio per l'anno in corso ovvero dei provvedimenti di variazione che si prevede possano essere emanati nel 2000, potra' concretamente concorrere al contenimento delle dotazioni del bilancio 2001 sin dalla fase della proposta, attraverso una rigorosa selezione degli oneri di funzionamento non vincolati, tenendo ben presente che sara' possibile in corso d'anno operare per tali oneri compensazioni amministrative tra capitoli della stessa unita' previsionale. 2.4. La previsione per il biennio successivo dovra' tener conto dell'esigenza di salvaguardare per il 2002 il livello di spesa previsto nel richiamato bilancio programmatico, limitando all'uno per cento la crescita delle spese non legislativamente predeterminate nel quantum; e per il 2003, di contenere l'incremento delle spese relativamente flessibili entro il due per cento. 2.5. La formazione del bilancio potra' utilmente avvalersi anche delle modifiche all'uopo predisposte negli elaborati di base per le nuove previsioni. Tali modifiche recepiscono le innovazioni recate dal provvedimento di riforma del bilancio. Circa, infine, i criteri di formulazione delle previsioni e il calendario degli adempimenti, si rinvia all'unita nota tecnica n. 1. 3. Budget economico. Le Amministrazioni centrali dello Stato sono tenute per l'anno 2001 alla compilazione del budget economico con i criteri, le regole per la valorizzazione dei costi e la tempistica degli adempimenti descritti nella nota tecnica n. 2. Si ringrazia per la collaborazione che le amministrazioni daranno e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo. Il Ministro: Amato