Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  A tutti i Ministeri
                                  A tutte le Amministrazioni autonome
                                  A  tutti  gli  Uffici  centrali del
                                  bilancio  presso  i  Ministeri e le
                                  Amministrazioni autonome
                                  All'Ufficio di ragioneria presso il
                                  Magistrato per il Po
                                  Alle  Ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                    e, per conoscenza:
                                  Alla Corte dei conti
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
                                  All'Autorita'   per   l'informatica
                                  nella pubblica amministrazione

  Il  processo  di  consolidamento  finanziario  del  nostro Paese e'
proseguito  nel  1999  lungo  le  linee  tracciate  dal  Programma di
stabilita'     recepite     nel     documento    di    programmazione
economico-finanziaria    approvato    dal    Parlamento:   l'avvenuto
risanamento  della  finanza  pubblica  costituisce  ormai elemento di
stabilita'   del   sistema-Paese,   consentendo  a  pieno  titolo  la
partecipazione attiva alla moneta unica europea sin dall'inizio.
  Nonostante  la non brillante crescita dell'economia intorno all'1,4
per  cento, il rapporto indebitamento netto-prodotto interno lordo e'
risultato  sensibilmente  inferiore  sia  al  1998,  sia  al  livello
programmatico  indicato nel settembre 1998, collocandosi sull'1,9 per
cento;  e'  proseguita  la  flessione del rapporto debito-PIL, che ha
raggiunto il livello del 114,9 per cento; l'avanzo corrente nel conto
economico   delle  amministrazioni  pubbliche  ha  significativamente
raggiunto il livello dell'1,5 per cento.
  Nonostante   il  carattere  strutturale  del  risanamento  sin  qui
realizzato, il conseguimento degli ulteriori obiettivi programmati di
riduzione   dell'indebitamento   impone   una   costante   azione  di
contenimento e razionalizzazione della spesa.
  Il  processo  di formazione del bilancio a legislazione vigente per
il  2001 e per il triennio 2001-2003 non potra' che essere improntato
alla  prospettiva  di  ulteriore  stabilizzazione dei conti pubblici,
confermando   l'impostazione  rigorosa  assunta  negli  ultimi  anni,
attraverso la attenta riconsiderazione degli interventi, in vista del
nuovo Documento programmatico.
  L'avvio  nel  2000  della  contabilita'  economica  analitica nelle
Amministrazioni  centrali  consente,  dal suo canto, di affiancare al
processo  di  costruzione  del  bilancio  a  legislazione  vigente il
corrispondente  processo  di  definizione  dei  budget  economici per
centri di costo.
1. Gli obiettivi della politica di bilancio.
  Il  bilancio  programmatico  dello  Stato per il triennio 2000-2002
approvato  dal Parlamento (allegato E alla legge 23 dicembre 1999, n.
489)  indica  i  seguenti  obiettivi  per  i  due  anni terminali del
triennio considerato:
    un calo della pressione tributaria rispetto al 1999;
    una  crescita  della  spesa  corrente  (al  netto  di  interessi,
regolazioni debitorie, rimborsi I.V.A. e operazioni relative al fondo
di  ammortamento  dei titoli di Stato) non superiore all'1 per cento,
il  che  comporta una flessione dell'incidenza rispetto al PIL di due
punti percentuali;
    una  crescita  della  spesa  in c/capitale intorno al 5 per cento
medio;
    una riduzione di due punti del saldo netto da finanziare.
2. La formazione del bilancio a legislazione vigente.
  Dalle  indicazioni  di carattere generale sopraindicate, discendono
alcune  implicazioni  per  le  singole  categorie di spesa che qui si
riassumono separatamente per le autorizzazioni di competenza e per le
autorizzazioni di cassa.
  2.1.  Per  quanto  riguarda  le  autorizzazioni  di  competenza, le
singole  amministrazioni  dovranno  procedere  a  un riesame puntuale
delle  effettive  esigenze dei singoli centri di responsabilita', con
particolare  riguardo alle spese per le quali non esistono specifiche
autorizzazioni  legislative. Le previsioni a legislazione vigente non
devono,  in ogni caso, includere ne' nuovi interventi ne' ampliamenti
dell'offerta  di  servizi.  Nella  previsione  si dovranno tenere nel
debito  conto  le  nuove norme sul bilancio che consentono variazioni
compensative nell'ambito della medesima unita' previsionale di base.
  Per  ciascun centro o oggetto di spesa dovra' essere individuata la
quota  che  risulta  vincolata  al  soddisfacimento  di  obbligazioni
giuridicamente  gia'  perfezionate, al fine di individuare l'area non
vincolata,  sulla  quale  e' attivabile la procedura delle variazioni
compensative  secondo  le  linee  introdotte  con la riforma; di tale
esigenza  le amministrazioni sono state preavvertite con la circolare
telegrafica n. 116760 del 24 febbraio 1998.
    Sulle  singole  categorie di spese valgono le seguenti specifiche
indicazioni.
  2.1.1.  La  previsione  delle  spese  di  personale  dovra'  essere
coerente  con  le  disposizioni  vigenti  che  prevedono la riduzione
programmata  del  numero  dei  dipendenti.  Si ricorda che - ai sensi
delle disposizioni previste dagli articoli 39 e 40 della legge n. 449
del  1997,  cosi'  come  modificati  ed  integrati,  da ultimo, dagli
articoli 20 e 21 della legge n. 488 del 1999 - per il complesso delle
Amministrazioni  dello Stato, il numero dei dipendenti in servizio al
31 dicembre 2001 dovra' risultare:
    a) per  la scuola, inferiore di almeno il 4 per cento rispetto al
numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1997;
    b) per  tutti  gli altri comparti, inferiore di almeno il 3,5 per
cento  rispetto  al  numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre
1997.
  Le  previsioni  a  legislazione vigente per il 2001 dovranno essere
compatibili,  per  ciascuno  dei  singoli  grandi  comparti,  con gli
obiettivi  fissati dalla legge. In attesa delle determinazioni che il
Consiglio  dei  Ministri  assumera'  in  ordine  alla definizione del
numero  massimo  di dipendenti da assumere e della sua distribuzione,
per  l'anno  2001  le  Amministrazioni  procederanno alla definizione
delle proposte di previsione per spese di personale senza tener conto
delle nuove assunzioni a qualsiasi titolo da determinare.
  Le  eventuali maggiori  spese  associate  a fabbisogni di personale
connessi  a  nuove  assunzioni  debitamente  autorizzate  in  sede di
programmazione,  saranno  attribuite alle Amministrazioni interessate
nel  corso dell'esercizio 2001, con la procedura prevista dall'art. 7
della  legge  n. 468 del 1978, mediante utilizzo del fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d'ordine, la cui dotazione sara' adeguata
anche attraverso la definizione degli ulteriori fabbisogni in sede di
documento  di  programmazione  economico finanziaria, con conseguente
copertura nella legge finanziaria per il triennio 2001-2003.
  Nel definire le previsioni a legislazione vigente, si dovra' tenere
conto  dell'eventuale  trasferimento  di funzioni alle regioni e alle
autonomie  locali  nel  corso  del  corrente  anno e alla conseguente
revisione delle strutture ministeriali, da definire con i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi della legge n. 59 del
1997.
  Le  singole  amministrazioni  dovranno, comunque, fornire esplicita
indicazione  del  numero  dei  dipendenti  in servizio al 31 dicembre
1997,  del  suo  andamento  nel  corso  del  1998  e  del  1999  (con
l'indicazione  del  numero  delle cessazioni e dei nuovi ingressi per
ciascun  anno),  nonche'  dei preconsuntivi per il 2000 e, da ultimo,
delle  previsioni  per  il  2001,  inclusivi  delle  cessazioni,  dei
presumibili  nuovi  ingressi  e del numero dei dipendenti in servizio
alla  fine  del  2001.  Per  le  retribuzioni unitarie, la previsione
dovra'  essere  formulata  proiettando  le  retribuzioni previste dai
contratti   vigenti.  Nella  eventualita'  in  cui  i  contratti  non
dovessero  essere  ancora  definiti,  per il 2001 si potra' procedere
ipotizzando    solo   l'attribuzione   dell'indennita'   di   vacanza
contrattuale.
  2.1.2. Per le spese correnti diverse dagli oneri per il personale e
da   quelle   legislativamente  predeterminate,  vanno  osservate  le
seguenti indicazioni:
    a) per   le   spese   per   trasferimenti   occorre  innanzitutto
distinguere quelle previste da disposizioni legislative da quelle che
ne  sono  prive. Per le prime, l'iscrizione in bilancio e' consentita
soltanto  se  disposta  da  leggi  organiche  o  particolari  che  si
riferiscono direttamente al settore o ai settori d'intervento. Per le
seconde  (trasferimenti  non determinati da specifiche autorizzazioni
legislative),  gli  stanziamenti gia' iscritti nel bilancio 2000 sono
da  sottoporre  ad  attenta  e rigorosa analisi finalizzata alla loro
eliminazione,  in particolare per quanto riguarda tutte le erogazioni
riferibili  all'esercizio  delle normali funzioni istituzionali delle
amministrazioni  interessate.  Gli  stanziamenti preposti per il 2001
non devono comunque superare le previsioni iniziali per il 2000;
    b) per  le  spese  per  consumi  intermedi,  valgono per ciascuna
amministrazione le seguenti indicazioni:
      b1) per  i  consumi  intermedi  relativi  a  spese  per  armi e
materiale  bellico  (cod.  econ. 02.01.03), e a spese connesse con la
gestione del personale (codici economici 02.02.05, 02.02.06, 02.02.09
e  02.02.13),  le  previsioni  per  il 2001 dovranno essere contenute
entro l'importo degli stanziamenti iniziali per 1'anno 2000;
      b2) per  gli  altri consumi intermedi, inclusi quelli destinati
alla difesa nazionale aventi codici economici diversi da quelli sopra
indicati,  dovra'  essere  assicurata  da  ciascuna  amministrazione,
globalmente,  una  riduzione  non  inferiore al 10 per cento rispetto
alle  previsioni  iniziali 2000, al netto della riduzione conseguente
ai  trasferimenti  alle  regioni  di  personale  disposti dai decreti
attuativi della legge n. 59 del 1997.
  Gli  indicati  obiettivi possono ottenersi anche in connessione con
la  progressiva entrata a regime del nuovo sistema di acquisizione di
beni  e  servizi disposto dall'art. 26 della legge finanziaria per il
2000 (legge n. 488 del 1999), che obbliga le Amministrazioni centrali
e   periferiche   dello  Stato  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le
convenzioni  quadro  stipulate  ai  sensi  del comma 1 della medesima
norma.
  Al  riguardo,  va  sottolineato che il recente decreto del Ministro
del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  ha
individuato  nella  Concessionaria  servizi  informatici  pubblici  -
CONSIP  S.p.a., societa' posseduta interamente, in via indiretta, dal
tesoro,  l'organismo  di  cui  ci  si avvale per la definizione delle
"convenzioni  quadro"  e degli altri servizi connessi, ai sensi della
normativa   vigente.  A  tale  societa'  sono  affidate  le  seguenti
attivita':
    assistenza  delle  Amministrazioni  centrali  e periferiche nella
pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni;
    definizione  delle  "convenzioni quadro" per l'acquisto di beni e
servizi;
    utilizzazione  di  strumenti  di  information  technology  per la
gestione   delle  convenzioni,  il  monitoraggio  dei  consumi  e  il
controllo   della   spesa,  ricorrendo  prioritariamente  anche  alle
tecniche di e-commerce;
    comunicazione  alle  amministrazioni delle "convenzioni quadro" e
delle relative condizioni utilizzando strumenti informatici;
    definizione delle modalita' di utilizzo delle convenzioni stesse,
garantendo  le connesse attivita' di supporto, compreso un bollettino
periodico sulle attivita' svolte.
  Sara'   cura   di  ciascuna  amministrazione  instaurare  con  tale
organismo  i piu' proficui rapporti di servizio al fine di utilizzare
appieno le potenzialita' offerte dal nuovo sistema.
  Nell'ambito  dei  consumi  intermedi  rientrano, peraltro, anche le
misure  previste  dall'art.  24 della medesima legge finanziaria. Con
riguardo  alle  previsioni  per  il2001,  tali misure si sostanziano,
essenzialmente,  nella  riduzione  delle  spese di manutenzione degli
immobili  in uso alle amministrazioni, nella misura minima dell'8 per
cento  rispetto  alle previsioni iniziali del 2000 (comma 2); nonche'
nell'istituzione di capitoli corrispondenti al costo d'uso figurativo
per  gli  immobili  appartenenti  al demanio o comunque di proprieta'
pubblica, utilizzati gratuitamente, da quantificare in corrispondenza
della  contestuale  riduzione delle spese di funzionamento non aventi
natura  obbligatoria  (commi  4  e  5). A tale ultimo fine, in attesa
della  definizione  secondo  la  procedura  prevista dal comma 4, per
l'anno  2001  il costo d'uso degli immobili demaniali o di proprieta'
pubblica  ad uso gratuito delle amministrazioni viene presuntivamente
determinato in L. 12.000 al metro quadrato.
  Le  amministrazioni  avranno  cura  di  assicurare, comunque, per i
capitoli   interessati,   le  riduzioni  disposte  dalla  legge,  che
concorreranno  alla  formazione  della prevista riduzione complessiva
dei consumi intermedi nella misura minima indicata del 10 per cento.
  Al  fine  di  dare  uniformita'  applicativa all'indicata riduzione
delle  spese  per  consumi  intermedi,  anche  con  riferimento  alle
amministrazioni    statali    dotate    di    particolare   autonomia
amministrativo-contabile  -  le  cui dotazioni, gestite in specifiche
unita'  previsionali  di base, risultano generalmente determinate con
la   tabella C   della   legge   finanziaria  -  si  dispone  che  le
amministrazioni vigilanti segnalino nelle relative schede-capitolo la
quota  attribuibile  a  spese  per  consumi  intermedi,  in  tal modo
consentendo   una   corrispondente   rideterminazione   del  relativo
stanziamento in sede di disegno di legge finanziaria per l'anno 2001.
  2.1.3.  Per  le spese di investimento non definite nel loro importo
da specifiche autorizzazioni legislative, le amministrazioni potranno
proporre  incrementi  nel  limite  del  cinque  per cento rispetto al
corrispondente  importo  iscritto  nel  bilancio di previsione per il
2000.
  2.2.  Per  quanto  riguarda le autorizzazioni di cassa, particolare
attenzione   dovra'  essere  posta  per  i  capitoli  che  comportano
trasferimenti  a  enti  tenuti  al  rispetto  della  normativa  sulla
tesoreria  unica.  L'entita'  delle  relative autorizzazioni di cassa
dovra'  essere definita per il 2001 in modo che le disponibilita' sui
rispettivi  conti  di tesoreria si riducano progressivamente rispetto
ai  valori  attuali  e  risultino,  al 31 dicembre 2001, inferiori al
dieci per cento circa delle spese di bilancio di ciascun ente.
  Le  autorizzazioni  complessive di cassa non potranno superare, per
ciascuna  amministrazione,  le  previsioni  di competenza, al fine di
assicurare una sempre piu' puntuale realizzazione del principio della
corrispondenza tendenziale tra cassa e competenza gia' portato avanti
negli ultimi anni.
  2.3.    In   conclusione,   ciascun   centro   di   responsabilita'
amministrativa,  individuato  sulla  base  del bilancio per l'anno in
corso  ovvero  dei provvedimenti di variazione che si prevede possano
essere   emanati   nel   2000,  potra'  concretamente  concorrere  al
contenimento  delle  dotazioni del bilancio 2001 sin dalla fase della
proposta,   attraverso   una   rigorosa   selezione  degli  oneri  di
funzionamento non vincolati, tenendo ben presente che sara' possibile
in  corso  d'anno operare per tali oneri compensazioni amministrative
tra capitoli della stessa unita' previsionale.
  2.4.  La  previsione  per  il biennio successivo dovra' tener conto
dell'esigenza  di  salvaguardare  per  il  2002  il  livello di spesa
previsto nel richiamato bilancio programmatico, limitando all'uno per
cento la crescita delle spese non legislativamente predeterminate nel
quantum;  e  per  il  2003,  di  contenere  l'incremento  delle spese
relativamente flessibili entro il due per cento.
  2.5.  La  formazione  del bilancio potra' utilmente avvalersi anche
delle  modifiche  all'uopo predisposte negli elaborati di base per le
nuove  previsioni.  Tali  modifiche recepiscono le innovazioni recate
dal provvedimento di riforma del bilancio.
  Circa,  infine,  i  criteri  di  formulazione delle previsioni e il
calendario degli adempimenti, si rinvia all'unita nota tecnica n. 1.
3. Budget economico.
  Le Amministrazioni centrali dello Stato sono tenute per l'anno 2001
alla  compilazione  del budget economico con i criteri, le regole per
la  valorizzazione  dei  costi  e  la  tempistica  degli  adempimenti
descritti nella nota tecnica n. 2.
  Si ringrazia per la collaborazione che le amministrazioni daranno e
si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.
Il Ministro: Amato