La  presente  circolare  regolamenta  requisiti  e  modalita'  di
partecipazione    al   finanziamento   di   progetti   elaborati   da
organizzazioni  di  volontariato,  iscritte nei registri regionali di
volontariato di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ed
aventi  il  fine  di  far  fronte  ad  emergenze  sociali, nonche' di
favorire  l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate.
Modalita'  di  partecipazione      I  progetti  saranno  esaminati  e
valutati secondo i criteri contenuti nella presente circolare; per il
finanziamento  di  quelli  che verranno dichiarati ammissibili verra'
utilizzato  lo  stanziamento di L. 2.000.000.000 di cui al decreto di
ripartizione del Fondo per le politiche sociali del 17 febbraio 2000,
registrato  alla Corte dei conti in data 6 marzo 2000, registro n. 1,
foglio  n. 142, con il quale e' stata ripartita la disponibilita' del
Fondo  per  le  politiche  sociali per l'anno 2000 (legge 27 dicembre
1997, n. 449).
    La quota per cui si richiede il finanziamento non potra' superare
il  10%  dell'ammontare  complessivo  del  fondo  citato.  In caso di
progetti  complessi,  di maggiore  importo, ovvero articolati su piu'
fondi  di  finanziamento,  l'organizzazione  proponente  e'  tenuta a
indicare  per  quale parte del progetto si richiede il finanziamento,
precisandone la destinazione per voce di spesa.
    Ogni  organizzazione di volontariato che presenti un progetto, ai
sensi della presente circolare, deve concorrere, nella misura del 30%
alla  copertura dei costi previsti per la realizzazione del progetto,
specificando  dettagliatamente  le  fonti  da cui derivano le risorse
stesse  (ad  esempio:  quote  associative; donazioni; introiti legati
all'attivita'   svolta,   dall'organizzazione  proponente;  quote  di
ammortamento  delle  strutture,  dei servizi, delle attrezzature, del
personale   impegnato   nella   realizzazione   del  progetto).  Tale
specificazione   costituisce   un   requisito   essenziale   ai  fini
dell'ammissibilita'  del  progetto  al finanziamento, in quanto e' un
elemento  che  attesta  la  concreta capacita' dell'organizzazione di
sostenere   l'impegno   economico  connesso  alla  realizzazione  del
progetto proposto;
    I  compensi  previsti  per  le  risorse  umane,  necessarie  alla
realizzazione del progetto, non devono superare il 20% dell'ammontare
complessivo del costo del progetto (personale retribuito, consulenti,
formatori,  progettisti, rimborso spese per il personale volontario e
cosi' via).
    Nel  caso  in  cui il progetto sia co-finanziato da enti pubblici
e/o  da  soggetti  privati,  alla  domanda dovra' essere allegata una
dichiarazione  di  questi,  firmata  dal  legale  rappresentante, che
attesti  le  modalita'  di  partecipazione  al  progetto  e l'impegno
finanziario assunto.
    Saranno  privilegiati  i progetti presentati da organizzazioni di
volontariato  che  non  hanno  in  precedenza ottenuto finanziamenti,
eregati dal Fondo per il Volontariato.
A. - Soggetti destinatari del finanziamento.     Possono richiedere i
contributi  per  la  realizzazione  dei progetti indicati in premessa
singole organizzazioni di volontariato, ovvero piu' organizzazioni di
volontariato   congiuntamente,   a  condizione  che  l'organizzazione
proponente  e/o eventuali consociate siano legalmente costituite alla
data   del  1 gennaio  1999  e  regolarmente  iscritte  nei  registri
regionali  del  volontariato, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto
1991,  n.  266,  e  alle  leggi  e  delibere  regionali e provinciali
attuative della legge quadro.
    In  attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 266
del 1991, non saranno presi in considerazione:
      a)  progetti  presentati  da  organizzazioni di volontariato di
cooperazione   internazionale   allo  sviluppo,  che  ricadono  nella
disciplina  della  legge  n.  49 del 1987 e per i quali sono previsti
requisiti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge n.
266 del 1991;
      b) progetti attinenti la materia della protezione civile.
B.  -  Priorita'  nella  valutazione dei progetti.     L'Osservatorio
nazionale   per   il   volontariato   dara'   priorita'  ai  progetti
significativamente   connotati   da   una   o   piu'  delle  seguenti
caratteristiche:
      1) contrasto  di  forme  di  disagio  di  soggetti svantaggiati
(anziani,  minori,  soggetti  con scarso livello di reddito, famiglie
monoparentali,  persone  senza  fissa  dimora,  immigrati, profughi e
rifugiati,   nomadi,   tossicodipendenti   ed  ex  tossicodipendenti,
detenuti  ed  ex  detenuti, portatori di handicap, malati, alcolisti,
ecc.)  e/o  creazione/sviluppo  di  servizi  territoriali in grado di
contribuire   a  sostenere  i  fabbisogni  espressi  dalle  categorie
suddette;
      2)  particolare innovativita', sia per il contesto territoriale
di riferimento che per la tipologia di intervento, e realizzazione di
attivita' caratterizzate da una spiccata valenza sociale;
      3)  promozione  di  collaborazione  con enti pubblici, soggetti
privati, imprese, sindacati;
      4)  creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti
fra soggetti del volontariato e del terzo settore;
      5) promozione di interventi pilota, sperimentali, finalizzati a
mettere  a  punto modelli di intervento che possano essere trasferiti
in altri contesti territoriali e/o utilizzati per far fronte ad altri
fenomeni di disagio sociale.
    Saranno  privilegiati,  altresi',  gli  interventi  dedicati alle
poverta'  estreme,  alle  poverta'  economiche' (ad es.: "senza fissa
dimora", famiglie al di sotto della soglia minima di poverta', ecc.),
in  considerazione  della  particolare rilevanza assunta dal fenomeno
nell'ultimo anno.
    Gli  elementi  indicati  nei  punti  precedenti  dovranno  essere
adeguatamente argomentati nell'ambito della descrizione del progetto.
     C. - Termini e modalita' di presentazione delle richieste.
    Le  organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui
alla  lettera  A  dovranno  far pervenire entro quarantacinque giorni
(fara'  fede  la data del timbro postale) dalla data di pubblicazione
della  presente  circolare  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana la richiesta, redatta in carta semplice, in conformita' allo
schema  allegato,  che  costituisce  parte  integrante della presente
circolare.
    La  richiesta  dovra'  essere  inviata  a  mezzo  raccomandata a:
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali  - Osservatorio nazionale per il volontariato - Via Veneto n.
56 - 00187 Roma.
    Alla richiesta dovranno essere allegati:
      a)  copia  dello  statuto  vigente,  redatto  conformemente con
quanto  disposto dall'art. 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n.
266;
      b)   copia   dell'atto   costitutivo  dell'associazione  ovvero
autocertificazione  a  cura del legale rappresentante, da cui risulti
la data di costituzione dell'associazione;
      c)  copia  dell'Atto  di  iscrizione  al  registro generale del
volontariato  nella  regione  ove  ha  sede  l'organizzazione, ovvero
autocertificazione  a  cura  del  legale  rappresentante, ove risulti
l'avvenuta iscrizione nel registro regionale.
                   D. - Descrizione del progetto.
    Le  richieste  di  finanziamento  dovranno essere composte da una
domanda  di  contributo e da un elaborato progettuale. Ai fini di una
loro  corretta  formulazione  si  rinvia  agli  allegati  1 e 2 della
presente circolare.
    In  particolare,  nella  domanda  di  contributo  dovranno essere
chiaramente indicati:
      il nome dell'organizzazione;
      il nome del legale rappresentante;
      l'indirizzo ed altri riferimenti della sede;
      la tipologia giuridica dell'organizzazione proponente;
      l'entita' del contributo richiesto;
      l'entita'  del  contributo  a  carico  dell'organizzazione  che
presenta domanda, che non dovra' essere comunque inferiore al 30% del
costo previsto dal progetto che si intende realizzare;
      il titolo del progetto presentato;
      i destinatari a cui e' rivolto;
      la documentazione allegata.
    Il  formulario  di  presentazione  del  progetto,  allegato  alla
presente  circolare,  dovra'  essere  compilato  seguendo  lo  schema
predisposto,  ivi  compreso  il  piano  economico  a firma del legale
rappresentante.
                  E. - Motivi di inammissibilita'.
    Non  verranno  prese  in  considerazione le domande che, oltre ad
essere prive dei requisiti fin qui richiesti, risulteranno:
      spedite oltre il termine di scadenza;
      concernenti  richieste  generiche  di  finanziamento,  prive di
requisiti    progettuali   o   finalizzate   all'acquisto   ed   alla
ristrutturazione di immobili;
      inoltrate  da  organizzazioni  di  volontariato che non abbiano
provveduto   a   presentare   all'Osservatorio   nazionale   per   il
Volontariato  le  relazioni  sullo  stato  di attuazione dei progetti
ammessi al finanziamento negli anni precedenti;
      finalizzate  al  finanziamento  di progetti gia' finanziati con
questo fondo o con altri fondi;
      prive della documentazione prevista dalla presente circolare;
      prive  della  firma  del legale rappresentante sulla domanda di
contributo e/o sul piano economico.
              F. - Oneri non ammissibili a contributo.
    Non verranno comunque finanziati i seguenti oneri o spese:
      gli     oneri     relativi     ad     attivita'    promozionali
dell'organizzazione proponente;
      gli  oneri  relativi  a  seminari  e  convegni collegati con il
progetto;
      le   spese   per   l'ordinario   funzionamento  e  la  gestione
dell'organizzazione;
      ogni  altro  tipo  di  spesa  non strettamente finalizzato alla
realizzazione del progetto.
                  G. - Commissione di valutazione.
    La   valutazione   dell'ammissibilita'  al  finanziamento  verra'
compiuta  da una Commissione nominata con decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale.
    La Commissione sara' composta da cinque membri, di cui tre scelti
fra   persone   di   particolare  e  comprovata  esperienza  maturata
nell'ambito  della valutazione nel mondo del volontariato e del terzo
settore  e/o  fra  docenti  universitari  in  materie  afferenti alle
politiche  sociali;  un componente dell'Osservatorio nazionale per il
volontariato senza diritto di voto ed un componente in rappresentanza
dell'ufficio volontariato, anch'esso senza diritto di voto.
    La  valutazione  consistera' di due fasi: nella prima, i progetti
pervenuti  saranno esaminati per verificare il possesso dei requisiti
formali;  nella  seconda,  i  progetti  che  hanno  superato  la fase
preliminare  saranno  valutati  secondo  i  criteri  contenuti  nella
presente  circolare  e  ad  insindacabile giudizio della commissione.
Tale  commissione  provvedera'  alla stesura della graduatoria finale
che verra' approvata dall'Osservatorio.
               H. - Progetti ammessi al finanziamento.
    Le  organizzazioni di volontariato che abbiano presentato domanda
di  finanziamento  per  un  progetto che venga dichiarato ammissibile
dovranno,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
comunicazione, inviare la seguente documentazione:
      composizione attuale dell'organo rappresentativo;
      certificato  penale  e certificato relativo a eventuali carichi
pendenti  del  rappresentante legale dell'organizzazione che presenta
la domanda;
      bilancio consuntivo 1999;
      bilancio preventivo 2000 in caso sia previsto dallo statuto;
      codice fiscale dell'organizzazione;
      estremi  del  conto  corrente  bancario (codice CAB e ABI) o di
altra forma di accreditamento della somma concessa.
    Il  mancato  invio  o l'invio anche parziale della documentazione
richiesia  entro  il  termine comportera' la decadenza dal diritto al
finanziamento.   In   questo   caso,   subentrera'   nel  diritto  al
finanziamento, il progetto immediatamente successivo in graduatoria a
quelli risultati ammissibili.
                    I. - Monitoraggio in itinere.
    L'Osservatorio   nazionale  per  il  volontariato  sottoporra'  i
progetti  ammessi  al  finanziamento  a  verifiche  nel  corso  della
realizzazione,   nonche'   ad   una   valutazione   finale  circa  il
raggiungimento degli obiettivi prefissati nei progetto.
    In  caso  di  accertamento  di motivi che inducano a ritenere non
realizzabile  il  prosieguo del progetto, o di accertamento di un uso
non  corretto  dei  fondi  erogati,  l'ufficio  competente potra', in
qualsiasi   momento,  disporre  l'interruzione  del  finanziamento  e
chiedere la restituzione delle somme gia' versate.
           L. - Modalita' di erogazione del finanziamento.
    Il finanziamento verra' ripartito in due fasi:
      80%   della   somma   al  momento  dell'accettazione  da  parte
dell'organizzazione  delle  modalita'  e  dei termini previsti per la
realizzazione del progetto approvato;
      20%  al  termine  della  realizzazione del progetto e a seguito
della    presentazione    di   un   rapporto   finale   che   esponga
dettagliatamente i risultati ottenuti con una specifica dimostrazione
delle spese sostenute per l'intero progetto.
                       Il Ministro per la solidarieta' sociale: Turco