IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

  Vista  la  legge  23  agosto  1998,  n.  400,  recante: "Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante:   "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in  materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421" e, in particolare, l'art. 21, comma 3,
che  prevede  l'istituzione  di  un  Comitato  di  garanti  cui  sono
attribuiti compiti consultivi in materia di provvedimenti a carico di
dirigenti,  adottati  a seguito di grave inosservanza delle direttive
impartite,      ripetuta      valutazione      negativa,      recesso
dell'amministrazione dal rapporto di lavoro;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999,
n.  150,  recante  la  disciplina  di costituzione e tenuta del ruolo
unico   della  dirigenza  delle  amministrazioni  statali,  anche  ad
ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza,
nonche'  delle  modalita'  di elezione del componente del comitato di
garanti  e,  in  particolare,  le  disposizioni contenute nel capo II
sulle modalita' di elezione del componente del Comitato di garanti;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
1999,  con  il  quale  e'  istituito  l'ufficio del ruolo unico della
dirigenza e della banca dati informatica;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
gennaio  2000  di  delega  di funzioni al Ministro senza portafoglio,
prof. Franco Bassanini, in materia di funzione pubblica;
  Vista  la circolare n. 320/00/RUD del 9 febbraio 2000, con la quale
il Ministro per la funzione pubblica ha dettato chiarimenti in ordine
alla  procedura  elettorale  di  cui  al  capo  II  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, sulle modalita'
di elezione del componente del Comitato di garanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Indizione delle elezioni
  1.  Le  elezioni del dirigente della prima fascia del ruolo unico a
componente  del Comitato di garanti, di cui all'art. 21, comma 3, del
decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, si terranno nei giorni
24,  25  e  26  maggio  2000,  dalle  ore  8  alle ore 18, secondo le
modalita'  individuate  nel  capo II del decreto del Presidente della
Repubblica  26  febbraio 1999, n. 150, e nella circolare del Ministro
della funzione pubblica citata nelle premesse.
  2.  L'ufficio  incaricato  del servizio elettorale e' l'ufficio del
ruolo   unico  della  dirigenza  del  dipartimento  per  la  funzione
pubblica.
  3.  Con  apposito  decreto  e'  nominata  la Commissione elettorale
centrale,  presieduta  da  un  magistrato  della  Corte  dei  conti e
composta da cinque dirigenti della prima fascia del ruolo unico.