IL DIRETTORE GENERALE
          dello sviluppo produttivo e della competitivita'

  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29 giugno  1995  per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Vista  l'istanza del 3 novembre 1999, protocollo n. 7578551, con la
quale  l'organismo  Etruria  certificazioni  S.c.n.,  con sede in via
Ippolito  Rossellini,  112  -  56100  Pisa,  in forza dell'art. 9 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha
richiesto  l'autorizzazione  al  rilascio  di certificazioni ai sensi
della direttiva medesima;
  Considerato  che  la documentazione prodotta dall'organismo Etruria
certificazioni  S.n.c., soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  del
16 settembre   1998,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato altresi' che l'organismo Etruria certificazioni S.n.c.,
ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza
di  cui  all'art.  9,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'organismo  Etruria  certificazioni  S.n.c., e' autorizzato al
rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati
al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di
seguito elencati:
    Allegato  V  -  Esame  CE  del tipo (modulo B, limitatamente alla
lettera B);
    Allegato VI - Esame finale;
    Allegato X - Verifica di unico prodotto (modulo G).
  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.
  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   -   Direzione   generale   sviluppo  produttivo  e
competitivita' - Ispettorato tecnico.