IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale e'
stato   approvato   il  programma  di  crisi  aziendale  della  ditta
Manifattura di Ferno;
  Visto il il decreto ministeriale datato 6 agosto 1999, con il quale
e'  stato  concesso,  a decorrere dal 23 gennaio 1998, il sottocitato
trattamento;
  Vista l'istanza della ditta S.r.l. Manifattura di Ferno tendente ad
ottenere    la   proroga   della   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 27216 del 20 ottobre 1999 con il
quale  e'  stata concessa la proroga del trattamento in questione per
il  periodo  22  ottobre 1998-11 gennaio 1999, anziche' dal 12 luglio
1998  in  quanto  la  domanda  risultava  presentata  oltre i termini
previsti dalla norma;
  Considerato  che  la  societa' ha dichiarato di aver presentato nei
termini l'istanza in questione, per mezzo raccomandata della quale ha
trasmesso relativa ricevuta datata 24 agosto 1998;
  Vista  la  nota  del  25  gennaio  2000  con  la quale la direzione
provinciale  del  lavoro  di  Varese conferma quanto dichiarato dalla
societa';
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto  di autorizzare la corresponsione del citato trattamento e
pertanto, di annullare e sostituire il predetto decreto ministeriale;
                              Decreta:
  Per   le   motivazioni   in   premessa   esplicitate,   a   seguito
dell'approvazione  del programma di crisi anziendale, intervenuta con
il  decreto  ministeriale  datato  5  agosto  1999,  e'  prorogata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Manifattura  di  Ferno,  con  sede  in  Milano (gia' Ferno) (Varese),
unita'  di  Ferno  (Varese), per un massimo di 102 unita' lavorative,
per il periodo dal 12 luglio 1998 all'11 gennaio 1999.
  Istanza  aziendale  presentata  il 24 agosto 1998 con decorrenza 12
luglio 1998;
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
20 ottobre 1999, n. 27216.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verificata  il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
termporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 marzo 2000
                                         Il direttore generale: Daddi