Ai     Presidenti     degli    enti
                                  previdenziali  di  cui al D.Lgs. n.
                                  104/96
                                      e, per conoscenza:
                                  Al   Ministero   del   tesoro,  del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica  -  Dipartimento tesoro -
                                  Consiglio degli esperti
                                  Osservatorio     sul     patrimonio
                                  immobiliare        degli       enti
                                  previdenziali

  Nell'intento   di   procedere   sollecitamente  all'attuazione  del
processo   di  dismissione  del  patrimonio  immobiliare  degli  enti
previdenziali  pubblici,  sia  favorendo  le  vendite in blocco e sia
garantendo   il   pieno  rispetto  dei  diritti  dei  conduttori  che
esercitano  o  meno  il  diritto  di  prelazione/opzione,  cosi' come
previsto  dall'art.  6  del  decreto  legislativo n. 104/1996 e dalle
circolari  di questo Ministero n. 6/4PS/31573 del 26 agosto 1999 e n.
6/4PS/31583  del  31  agosto 1999, si forniscono i seguenti ulteriori
indirizzi e chiarimenti:
                            1. Principi.
              1.1 - Il diritto spettante ai conduttori.
  Il  decreto  legislativo  n.  104/1996,  all'art.  6,  commi 5 e 6,
definisce il diritto spettante ai conduttori delle unita' immobiliari
ad  uso  residenziale  degli  enti  previdenziali  pubblici  sia come
prelazione  (comma  5)  e  sia come opzione (comma 6). Trattandosi di
istituti  giuridici formalmente e sostanzialmente diversi, si precisa
che  il  diritto  spettante  ai  conduttori  nei piani di dismissione
ordinaria  e'  da  definirsi  piu'  propriamente come opzione legale,
condizionata  all'inserimento  della  unita' immobiliare nei suddetti
piani   e   alla   puntuale  definizione  delle  principali  clausole
contrattuali da comunicare ai conduttori per l'esercizio dell'opzione
stessa,  e  da  perfezionare  con l'accettazione scritta da parte del
conduttore.  Diversamente,  nel  piano  straordinario di dismissione,
previsto  dalla  legge  n.  140/1997  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  l'attribuzione,  in  sede convenzionale, di un diritto
speciale  alla maggioranza dei conduttori (analogamente a quanto gia'
stabilito  dalle  circolari  su  richiamate)  e'  da  ritenersi  piu'
propriamente   un  diritto  di  prelazione  legale,  essendo  i  beni
alienabili  solo attraverso procedure competitive che prevedono per i
conduttori una preferenza rispetto agli altri concorrenti.
                      1.2 - Vendita in blocco.
  Il  concetto  di  vendita  in  blocco  non indica esclusivamente la
fattispecie  in  cui  oggetto  del  contratto di compravendita sia un
edificio  nel  suo  complesso  (cielo  -  terra),  ma puo', comunque,
riguardare   anche  solo  una  parte  dello  stesso.  Essenziale  per
configurare  la  vendita  di  un blocco e' che l'alienazione abbia ad
oggetto  tutte  le  unita'  immobiliari dell'edificio che siano nella
titolarita'  dell'Ente  proprietario e che lo stesso intende alienare
(ad   es.:   tutte   le   unita'  immobiliari;  solo  quelle  ad  uso
residenziale;   solo   quelle  ad  uso  diverso;  etc.).  L'obiettivo
perseguito e' quello di evitare che, a seguito di vendita frazionata,
residuino  unita'  immobiliari  cosiddette  marginali  per  le  quali
resterebbero  a  carico degli enti oneri gestionali di diversa natura
non  voluti  o  desiderati  (es.: gestione dei rapporti contrattuali,
partecipazione ad assemblee condominiali, spese condominiali a carico
del proprietario, etc.).
  Nell'ipotesi  in cui le unita' immobiliari da dismettere si trovino
all'interno  di  comprensori  formati da piu' edifici, il blocco puo'
riguardare  le unita' immobiliari ubicate nei singoli edifici o nella
totalita' degli edifici diversi dello stesso comprensorio.
  La  percentuale di abbattimento del prezzo nella vendita in blocco,
di seguito puntualmente articolata, trova nel vantaggio finanziario e
nel definitivo sgravio di oneri gestionali ed economici per l'ente la
sue  uniche  giustificazioni.  Per  questi  motivi,  gli  enti devono
sollecitare le piu' diverse forme di auto-organizzazione da parte dei
conduttori  che consentano l'acquisto collettivo del blocco di unita'
immobiliari (v. esemplificazioni al successivo paragrafo 3).
  E',    comunque,    nella    piena    autonomia    dei   conduttori
auto-organizzarsi nelle forme piu' diverse (es.: mandato collettivo).
  Tutto  cio'  premesso, si precisa che l'acquisto in blocco da parte
dei  conduttori  si  profila  sia  nel  caso  di accollo delle unita'
immobiliari  non  optate  - da considerarsi operante quando almeno la
meta'  piu' uno dei conduttori del blocco, come sopra definito, abbia
esercitato  il diritto di opzione per la propria unita' immobiliare -
sia  quando tutti i conduttori del blocco abbiano optato per l'unita'
immobiliare  loro  locata.  In  quest'ultimo  caso,  per  far operare
l'abbattimento  percentuale previsto per il blocco, e' necessario che
gli stessi esercitino il diritto di opzione collettivamente, versando
complessivamente  una  caparra confirmatoria quantificata nell'ordine
del 5% del valore finale del blocco. L'acquisto collettivo del blocco
puo'  riguardare  anche  solo  una  parte  del complesso delle unita'
immobiliari  poste  in  vendita,  mentre  la  rimanente  parte  viene
acquistata singolarmente dai conduttori, come avviene nel caso in cui
in   un   complesso  costituito  da  dieci  unita'  immobiliari,  tre
conduttori  preferiscono acquistare individualmente, mentre gli altri
sette   collettivamente:   solo  agli  ultimi  sette  si  applichera'
l'ulteriore  riduzione prevista per la vendita in blocco. Infatti, il
soggetto  collettivo  permette  un'accelerazione  delle  procedure di
vendita  del  complesso delle unita' immobiliari che l'ente ha deciso
di  dismettere  e  garantisce  che  non resteranno unita' immobiliari
inoptate.
  E' opportuno che l'atto con il quale si promette di trasferire o si
trasferiscono  le unita' immobiliari dell'intero complesso ai singoli
intestatari sia unico.
  L'accollo,  invece,  delle  unita'  immobiliari non optate da parte
della meta' piu' uno dei conduttori che abbiano esercitato il diritto
di  opzione  puo'  convivere, all'interno dello stesso complesso, con
acquisti  individuali.  Infatti,  coloro  che eserciteranno l'opzione
collettiva  potranno  anche  accollarsi  solo  la parte rimanente, in
quanto  solo  una  parte delle residue unita' immobiliari risulta non
optata  nemmeno individualmente. Esemplificativamente, si pensi ad un
complesso   costituito   da  dieci  unita'  immobiliari  in  cui  due
conduttori   vogliono   acquistare   individualmente,   mentre  sette
inquilini  sono  disposti a farsi carico anche della rimanente unita'
immobiliare  occupata,  ma non optata dal conduttore. In questo caso,
l'ulteriore riduzione, rappresentata dal coefficiente di blocco (CB),
si applichera' a tutti gli otto alloggi.
2. Determinazione  del  prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad
          uso residenziale non di pregio e ad uso diverso.
  La  determinazione  esatta  del  prezzo  di  vendita  delle  unita'
immobiliari  per  le quali i conduttori abbiano esercitato il diritto
di  opzione,  in forma individuale o collettiva, dipende da una serie
di fattori che si possono tassativamente cosi' elencare:
    a) prezzo di mercato libero dell'unita' (PML);
    b) stato (libera o occupata);
    c) destinazione d'uso (residenziale o diverso);
    d) diritto trasferito (proprieta', nuda proprieta' o usufrutto);
    e) modalita' della vendita (frazionata o in blocco);
    f) parametro (P) per la determinazione del coefficiente di blocco
(GB).
  Particolare  importanza,  tra  i  fattori  su  elencati,  assume la
determinazione  del  coefficiente  di  blocco  (GB) che dovra' essere
strumento  incentivante per l'attuazione in tempi rapidi del processo
di  dismissione.  Il  suddetto coefficiente e' stato quantificato dal
Comitato  tecnico  di valutazione, istituito con decreto del Ministro
del lavoro, e dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali,  nella  misura  variabile  dal  10% al 15%, secondo la
seguente articolazione:
    fino a 10 unita' immobiliari - 10;
    da 11 a 15 unita' immobiliari -11;
    da 16 a 20 unita' immobiliari - 12;
    da 21 a 25 unita' immobiliari - 13;
    da 26 a 30 unita' immobiliari - 14;
    oltre 30 unita' immobiliari - 15.
  Determinata  la  banda di oscillazione del coefficiente di blocco e
la  sua  puntuale articolazione, si chiariscono le diverse ipotesi di
determinazione dei prezzi di vendita.
  Il  prezzo  di vendita delle unita' immobiliari ad uso residenziale
libere  e'  quello  di mercato libero (PML). Tuttavia, se le medesime
vengono   acquistate  collettivamente  in  blocco,  il  prezzo  cosi'
determinato subisce l'abbattimento percentuale previsto per lo stesso
(CB).
  Il  prezzo delle unita' immobiliari ad uso residenziale occupate si
ottiene sottraendo la percentuale del 30% al prezzo di mercato libero
(PML),   quando   si   procede  all'acquisto  frazionato.  Al  prezzo
risultante  da  tale  riduzione  percentuale,  si applica l'ulteriore
abbattimento percentuale (CB) nel caso di vendita dell'intero blocco.
  Il  prezzo delle unita' immobiliari ad uso diverso libere e' quello
del  mercato libero (PML) nel caso di vendita frazionata, al quale si
sottrae la percentuale (CB) quando l'unita' sia venduta nel blocco.
  Il prezzo, invece, delle unita' immobiliari ad uso diverso occupate
si  ottiene  con  il  metodo  reddituale. Tale prezzo e' funzione del
reddito  attuale scontato per il tempo durante il quale sara' vigente
il  contratto  in  corso  e  del  reddito  potenziale successivamente
ottenibile. Pertanto:
                     ----> vedere formula <----


dove:
  Vm = valore di mercato attuale (prezzo);
  Ra = reddito annuo lordo da locazione attuale;
  t = tempo per il quale sara' vigente Ra;
  RA  =  reddito  annuo  lordo  teoricamente ricavabile con una nuova
locazione a partire dal tempo t+1, stimato da un tecnico valutatore;
  VA = valore di mercato dell'immobile con reddito RA (VA=RA/0,06)
  Il   prezzo   cosi'   calcolato  subira'  l'ulteriore  abbattimento
percentuale (CB) quando tale unita' sia venduta nel blocco.
  Nei  casi  in  cui ricorrano le ipotesi di trasferimento della nuda
proprieta'  di  un'unita' immobiliare ad uso residenziale occupata da
un ultrasessantacinquenne, il prezzo si ottiene come segue:
                     ----> vedere formula <----


dove:
  Vnp = valore della nuda proprieta';
  PML = prezzo di mercato libero;
  r = rapporto fra il canone annuo e il prezzo di mercato;
  n    =    armi    di   vita   residua   statisticamente   probabile
dell'usufruttuario  o  dell'occupante  sulla  base  delle  tavole  di
mortalita' per sesso ed eta' dell'ISTAT.
  Anche  in questo caso, oltre il 30% di riduzione, quando il diritto
reale  parziale  e'  acquistato  in  blocco,  il  prezzo  della  nuda
proprieta'   subira'  l'abbattimento  percentuale  rappresentato  dal
coefficiente di blocco (CB).
  Infine,   quando  si  procede  alla  costituzione  del  diritto  di
usufrutto  a  favore del conduttore ultrasessantacinquenne, il prezzo
si  ottiene  sottraendo  al  prezzo di mercato libero (PML) il valore
della  nuda  proprieta' (Vnp) cosi' come sopra determinato, su cui si
applica  la  riduzione  del  30%.  Quando  l'usufrutto  e' costituito
contemporaneamente  alla  vendita in blocco della nuda proprieta', il
prezzo   dell'usufrutto   subira'   l'abbattimento   percentuale  del
coefficiente di blocco (CB), per incentivarne la costituzione in capo
al relativo conduttore.
      3. Forme di esercizio collettivo del diritto di opzione.
  L'esercizio   collettivo  del  diritto  di  opzione  da  parte  dei
conduttori,  come  gia'  indicato,  mira a velocizzare il processo di
dismissione  e  a  stabilire  per  la  parte acquirente le articolate
procedure    di    trasferimento    della    proprieta',   sollevando
immediatamente  l'ente  alienante dagli oneri gestionali ed economici
connessi alla vendita frazionata.
  Sotto  tale  aspetto,  devono  essere ritenute praticabili tutte le
forme di auto - organizzazione dei conduttori.
  La  opzione  collettiva  deve  essere  intesa  unicamente  come  lo
strumento  che  permette la vendita in blocco ai conduttori. A titolo
puramente esemplificativo, si indicano le diverse forme attraverso le
quali  si  attua  il  trasferimento  dell'intero  blocco,  a  seguito
dell'esercizio collettivo dell'opzione:
    a)   tutti  i  conduttori  procedono  alla  costituzione  di  una
cooperativa;
    b)  tutti i conduttori del blocco si associano ad una cooperativa
di  abitazione  gia'  esistente, come si evince dall'art. 2, comma 5,
lettera a), della legge n. 488/1999;
    c)  tutti  i conduttori del blocco procedono alla costituzione di
una societa';
    d)  tutti  i  conduttori  prelazionano  collettivamente  l'intero
blocco, senza la partecipazione o costituzione di alcun organismo (ad
esempio,   mediante   anche  semplice  mandato  collettivo),  con  il
trasferimento  di  tutte  le  singole  unita'  immobiliari in capo ai
conduttori opzionari;
    e)  almeno  la meta' piu' uno dei conduttori opta collettivamente
per  l'intero  blocco,  accollandosi  anche le unita' immobiliari non
optate  dai  conduttori  occupanti.  Queste ultime possono, nel pieno
rispetto  delle  garanzie  per  i  conduttori, essere intestate ad un
organismo  collettivo  quale  una  comunione,  una  cooperativa,  una
societa' o altro. Anche le unita' immobiliari occupate dai conduttori
che abbiano esercitato il diritto di opzione possono essere intestate
ad un organismo collettivo.
  La  scelta  della  forma di opzione collettiva e della costituzione
dell'eventuale  organismo di gestione deve essere rimessa interamente
agli  acquirenti, dipendendo la stessa da motivi di opportunita' e da
conseguenti costi fiscali non a carico dell'ente alienante.
                              4. Mutui.
  Ai   fini   della  concessione  delle  agevolazioni  a  favore  dei
conduttori,   previste   dall'art.  6,  commi  8  e  9,  del  decreto
legislativo  n.  104/1996, sui mutui fondiari (accollo di una quota -
parte  degli  interessi  passivi, piano di rateizzazione del debito e
entita'  dell'anticipo),  si  precisa  che  gli enti alienanti devono
tener   conto   sempre  della  situazione  soggettiva  dell'occupante
l'unita'  immobiliare,  in  termini  di reddito e di composizione del
nucleo familiare. Ne consegue che, in caso di opzione collettiva, con
accollo   delle   unita'  immobiliari  non  vendibili  ai  conduttori
occupanti,  saranno  le  condizioni  soggettive  di  questi  ultimi a
determinare  la  concessione  o  meno  delle  suddette  agevolazioni,
condizioni che dovranno essere debitamente documentate all'ente dagli
acquirenti del blocco.
  L'importo  del  mutuo  per  acquisto  collettivo  delle  unita' non
opzionate  puo'  essere costituito dalla somma della quota agevolata,
sulla  base  di  quanto previsto nell'art. 6, commi 7 e 8 del decreto
legislativo 104/1996, e di quella non agevolata, proporzionalmente al
valore delle unita' immobiliari nelle due situazioni soggettive degli
eventuali occupanti.
  Si  precisa che hanno diritto alle agevolazioni sia l'acquirente in
blocco    anche    della    nuda   proprieta'   che   l'usufruttuario
ultrasessantacinquenne.
  Inoltre,  si  sottolinea  che  la  scelta  di  chi  debba risultare
formalmente mutuatario, nel caso di acquisto del blocco, e' demandata
ai  rapporti  tra  gli  acquirenti  e  la banca erogatrice del mutuo,
potendo  essere,  alternativamente,  tutti  i  singoli conduttori, un
rappresentante degli stessi o il rappresentante legale dell'organismo
collettivo.
  Ai  fine  di  attivare  le  piu'  efficaci  sinergie,  con separata
direttiva, codesti enti verranno invitati ad aderire ad uno schema di
convenzione  aperta  che regolamenta efficacemente i rapporti tra gli
enti previdenziali e le banche.
                            5. Usufrutto.
  Nel  caso in cui i conduttori ultrasessantacinquenni non esercitino
il  diritto  di  opzione in forma individuale o collettiva, gli enti,
come  prescrive  l'art.  6,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.
104/1996,  possono  alienare  (o  conferire)  la sola nuda proprieta'
della  unita' immobiliare. La lettera G) della predetta circolare del
26  agosto 1999, inoltre, aggiunge che "l'ultrasessantacinquenne puo'
conservare  il  titolo  di  conduttore  o  convertirlo  in  quello di
usufruttuario, con i relativi vincoli e vantaggi".
  Cio'  premesso,  si  precisa  che gli enti devono evitare, fin dove
possibile,   l'alienazione  della  nuda  proprieta'  con  riserva  di
usufrutto a loro favore, cio' infatti frustrerebbe i fondamenti della
vendita  del  blocco. Per questo motivo, anche in previsione dei casi
rientranti  nella  fattispecie,  si consiglia di procedere, dopo aver
sondato  la  disponibilita'  del  conduttore, alla vendita della nuda
proprieta'   contemporaneamente  alla  costituzione  del  diritto  di
usufrutto  a  favore  dell'ultrasessantacinquenne.  Il  pagamento per
l'acquisto  dell'usufrutto,  come  sopra determinato, potra' avvenire
una tantum ovvero mediante una rateizzazione commisurata al canone di
locazione in essere alla data della stipula.
  Il  divieto  di  alienazione  previsto  dall'art.  6,  comma 10 del
decreto  legislativo  n.  104/1996,  trova  applicazione anche per il
diritto di usufrutto.
  Gli  enti alienanti devono individuare immediatamente i casi in cui
gli   attuali   conduttori   ultrasessantacinquenni   manifestino  la
propensione  a rendersi usufruttuari delle unita' immobiliari da loro
occupate,  per  permettere  che  la costituzione dell'usufrutto possa
avvenire contestualmente alla eventuale vendita del blocco.
  In   questo  modo  l'ente  alienante,  da  una  parte,  si  solleva
immediatamente    dal    peso    fiscale    che   viene   a   gravare
sull'usufruttuario e, dall'altra, gestira' semplicemente un credito.
                                                   Il Ministro: Salvi