IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni; dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Vista la deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni, concernente direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2 del citato decreto-legge n. 415/1992, convertito dalla legge n. 488/1992; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche ed integrazioni, concernente modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni della richiamata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 luglio 1998 che ha fissato, con riferimento alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero, le attivita' e le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande e i criteri per la formazione di specifiche graduatorie; Visto l'art. 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che estende le agevolazioni di cui al richiamato art. 9, comma 1, della legge n. 449/1997 ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio; Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, concernente il conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera aa) del predetto decreto legislativo n. 112/1998 che prevede, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415/1992 sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicata nella GUCE n. C213 del 23 luglio 1996; Viste le decisioni della Commissione dell'Unione europea del 1 marzo 1995 e del 30 giugno 1997; Ritenuto di dover incentivare la realizzazione di programmi di investimento di rilevante interesse tesi, in particolare, a favorire lo sviluppo dell'associazionismo e la modernizzazione del sistema distributivo nelle aree depresse del Paese; Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 10 febbraio 2000 ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Decreta: Art. 1. 1. Le presenti direttive dettano i criteri per la concessione di agevolazioni finanziarie per la realizzazione di interventi di rilevante interesse per la modernizzazione del sistema distributivo nelle aree depresse del Paese, anche tramite lo sviluppo dell'associazionismo economico. Per quanto non diversamente disposto dalle presenti direttive, si applica la delibera CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992.