IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni;  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Vista  la  deliberazione  del  CIPE del 27 aprile 1995 e successive
modifiche  e  integrazioni,  concernente direttive per la concessione
delle   agevolazioni  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2  del  citato
decreto-legge n. 415/1992, convertito dalla legge n. 488/1992;
  Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modifiche  ed  integrazioni, concernente modalita' e procedure per la
concessione   ed   erogazione  delle  agevolazioni  in  favore  delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Visto  l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
estende  le  agevolazioni  della  richiamata  legge  n. 488/1992 alle
imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  20 luglio 1998 che ha fissato, con riferimento alle
imprese operanti nel settore turistico-alberghiero, le attivita' e le
iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande e i
criteri per la formazione di specifiche graduatorie;
  Visto l'art. 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che
estende  le  agevolazioni di cui al richiamato art. 9, comma 1, della
legge n. 449/1997 ai programmi di investimento di rilevante interesse
per lo sviluppo del commercio;
  Visto  il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, concernente
il conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni e agli
enti locali;
  Visto, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera aa) del predetto
decreto legislativo n. 112/1998 che prevede, a decorrere dall'entrata
in  vigore  del  decreto  legislativo  medesimo,  le direttive per la
concessione  delle  agevolazioni  di cui al predetto decreto-legge n.
415/1992  sono  determinate  con decreto del Ministro dell'industria,
del   commercio   e  dell'artigianato,  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-regioni;
  Vista  la  disciplina  comunitaria  in  materia di aiuti di Stato a
favore  delle  piccole  e medie imprese pubblicata nella GUCE n. C213
del 23 luglio 1996;
  Viste  le  decisioni  della  Commissione  dell'Unione  europea  del
1 marzo 1995 e del 30 giugno 1997;
  Ritenuto  di  dover  incentivare  la  realizzazione di programmi di
investimento  di rilevante interesse tesi, in particolare, a favorire
lo  sviluppo  dell'associazionismo  e  la modernizzazione del sistema
distributivo nelle aree depresse del Paese;
  Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta
del 10 febbraio 2000 ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le  presenti  direttive  dettano i criteri per la concessione di
agevolazioni  finanziarie  per  la  realizzazione  di  interventi  di
rilevante  interesse  per la modernizzazione del sistema distributivo
nelle   aree   depresse   del   Paese,   anche  tramite  lo  sviluppo
dell'associazionismo  economico. Per quanto non diversamente disposto
dalle  presenti  direttive, si applica la delibera CIPE del 27 aprile
1995 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le direttive
per  la  concessione  e  l'erogazione  delle agevolazioni di cui alla
legge n. 488/1992.